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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25473/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17676-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giusta causa Illegittimità R.G.N. 17676/2022 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 516/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 107/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, previa riunione dei relativi procedimenti separatamente introdotti, ha respinto sia il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] che il reclamo dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proposti contro la sentenza n. 1/2022 del Tribunale di Monza, che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, confermata l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a detto lavoratore in data 28.11.2019 dalla società convenuta, con la tutela di cui all’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, aveva liquidato l’indennità risarcitoria nella misura di € 47.717,88, pari a 21 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo delle 18 mensilità liquidate con l’ordinanza resa nella fase sommaria.

La stessa Corte compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il versamento da parte della società suddetta dell’ulteriore contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che al lavoratore, con nota da lui ricevuta il 21.11.2019, dalla datrice di lavoro, a seguito di una segnalazione dalla stessa ricevuta il 16.11.2019, era stato contestato che il [OSCURATO:PERSONA], “in data 28 settembre u.s., quale ns. addetto ad attività di spazzamento manuale e vuotatura cestini, sul turno dalle ore 6 alle ore 12 presso il Comune di Opera, è stato sorpreso ad h. 7:46 con automezzo Porter TG [OSCURATO:TARGA] svolgere un servizio non autorizzato di prelievo rifiuti di vario genere all’interno di azienda privata sita nel Comune di Opera alla [OSCURATO:PERSONA] n° 1”; il che aveva “comportato e comporta una grave violazione delle Sue obbligazioni nei ns. confronti, atteso che il servizio de quo: -in quanto del tutto estraneo ai compiti che Le erano stati affidati, ha significato macroscopicamente contravvenire alle disposizioni aziendali; - ha esposto ed espone la ns. società a seri rischi operativi, trattandosi dello smaltimento di rifiuti di vario genere non autorizzato né convenzionalmente disciplinato; - ha avuto luogo mediante l’utilizzo di un mezzo aziendale con aggravio dei suddetti rischi laddove fosse incappato in un incidente e/o infortunio; - ha sottratto tempo ed energie lavorativ e ai compiti cui, invece, era regolarmente comandata.

Tant’è, per il medesimo servizio, avvenuto a totale insaputa dei Suoi superiori e della società, Lei risulta aver omesso la compilazione di qualsivoglia formulario sì da lasciar presagire, peraltro, la clandestinità della relativa operazione. …“.

Indi, dando puntualmente conto dei due motivi del reclamo del lavoratore e dei setti motivi del reclamo della società, motivatamente li respingeva tutti.

2.1. In particolare, la corte territoriale ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, il loro rilievo disciplinare e, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, ma ne ha escluso la gravità, tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro, in ragione della episodicità del fatto contestato, anche in relazione alla lunga durata del rapporto di lavoro, e della sua “non ricaduta negativa” sull’attività che il lavoratore era tenuto a svolgere.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. Ha resistito l’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del suo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. in relazione alla nozione di “insussistenza del fatto contestato” elaborato da questa Corte Suprema, sotto il profilo della sua componente inerente l’elemento soggettivo.

Dopo taluni richiami giurisprudenziali, ed individuati i passi dell’impugnata sentenza oggetto di questa censura, deduce che la Corte d’appello “contraddiceva se stessa allorquando affermava la sussistenza dell’elemento soggettivo, qualificante la condotta del ricorrente, pur al contempo affermando “l’episodicità della condotta, la lunga durata del rapporto di lavoro, la non ricaduta negativa sull’attività che era tenuto a svolgere”.

Secondo il ricorrente principale , la Cort e d’appello ha infatti “motivato la gravata sentenza esclusivamente basandosi sul mero svolgimento dei fatti, nel loro aspetto materiale e senza in alcun modo verificare le ricorrenze dell’elemento soggettivo”.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e contraddittorietà della motivazione, per non aver il Giudice d’Appello posto a base della decisione circostanze non contestate nel giudizio decisive per il giudizio di proporzionalità del licenziamento”.

3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA] e contraddittorietà della motivazione, per aver ritenuto non contestata la “clandestinità dell’operazione” e non integrata la fattispecie dello svolgimento di “attività contraria agli interessi dell’azienda” ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. l), del CCNL”.

4. Con il terzo motivo dello stesso ricorso si denuncia “Difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente, da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenuta integrazione delle fattispecie previste (anche) dagli artt. 65 e 70, co. 4, lett. a), b), c), d), f), g), ed l) del CCNL di settore”.

5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia: “Difetto di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo di discussione, in ordine alla commisurazione della tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, L. 300 1970”.

6. È infondato l’unico motivo del ricorso principale.7.

In esso si assume la violazione e falsa applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 2119 c.c., sicché la censura dovrebbe essere in ipotesi ricondotta al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Tuttavia, lo sviluppo della doglianza, come sopra riassunto, rende evidente che il ricorrente denuncia in realtà un’anomalia motivazionale nell’impugnata sentenza, in ipotesi da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. per l’inosservanza dell’art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c.

Difatti, deduce il ricorrente una contraddizione a suo dire presente nella motivazione della sentenza impugnata; contraddizione, invece, che non sussiste, dal momento che la Corte ha esaminato la vicenda che ha condotto al licenziamento in tutti i suoi aspetti, oggettivi e soggettivi; ha espressamente ritenuto il fatto sussistente sia sotto il profilo della idon eità ad incidere su l sinallagma contrattuale, e dunque il suo rilievo disciplinare, ponendosi la condotta del lavoratore in violazione dell’obbligo di attenersi alle disposizioni aziendali nell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto dell’amministrazione comunale, sia sotto il profilo psicologico, costituito dalla consapevolezza del lavoratore di agire in violazione delle disposizioni aziendali(peraltro, come si legge in sentenza, di recente oggetto di un ordine di servizio), e senza che fosse riscontrabile una tolleranza da parte della datrice di lavoro.

Ha tuttavia ritenuto che la condotta del lavoratore, benché sussistente, non fosse di gravità tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, e tale giudizio, in quanto motivato in maniera compiuta e congrua, è insindacabile in sede di legittimità, sottraendosi così alle censure mosse dal ricorrente.

8. Inammissibili sono tutti i motivi del ricorsoincidentale.

8.1. Tali censure, infatti, si rivolvono in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento a diverse ipotesi contemplate dall’art.360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634; id., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625; id., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212).

Non è, infatti, consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 10212/2020 cit.; e in termini analoghi id., sez.

II, 28.1.2021, n. 1859).

Più nello specifico, notato che in nessuno dei quattro motivi del ricorso incidentale è specificato a quale delle cinque ipotesi di cui al comma primo dell’art. 360 c.p.c. essi fanno capo, nel primo motivo si fa riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., ma si denuncia anche “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, il che rientrerebbe nel mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Si assume, però, anche una “contraddittorietà della motivazione”, ma “per non aver il Giudice d’Appello posto a base della decisione circostanze non contestate nel giudizio decisive per il giudizio di proporzionalità del licenziamento”.

Analogamente, nel secondo motivo è denunciata una “violazione e falsa applicazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA]”, violazione e falsa applicazione come tale rientrante nel mezzo previsto dall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ma si deduce nel contempo una “contraddittorietà della motivazione”, rientrante nel mezzo previsto dall’art. 360, comma primo n. 4), c.p.c.

Nel terzo motivo si denuncia un “difetto di motivazione”, non meglio specificato, ma sempre, in ipotesi, da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.; si lamenta inoltre una “violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo”, da proporre ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e ancora un “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenuta integrazione delle fattispecie previste (anche dagli artt. 65 e 70, co. 4, lett. a), b), c), d), f), g), h) ed l) del CCNL”, e quindi il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Infine, nel quarto motivo parimenti si assume un imprecisato “difetto di motivazione”, ma nel contempo “un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in ordine alla commisurazione della tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, L. 300 1970”, il cheallude sempre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

8.2. Inoltre, il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, dove fanno riferimento al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, sono comunque inammissibili per la precl usione di cui all’art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c., in presenza di c.d.

“doppia conforme”.

8.3. Infine, tutte le censure formulate in via incidentale propongono in realtà anche una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 10-12 del ricorso, per il primo motivo; pagg. 13-16, per il secondo motivo; pagg. 17-19, per il terzo motivo; pag. 20, per il quarto motivo); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

9. Stante la reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti.

10. Sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17676-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giusta causa Illegittimità R.G.N. 17676/2022 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 516/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 107/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, previa riunione dei relativi procedimenti separatamente introdotti, ha respinto sia il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] che il reclamo dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proposti contro la sentenza n. 1/2022 del Tribunale di Monza, che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, confermata l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a detto lavoratore in data 28.11.2019 dalla società convenuta, con la tutela di cui all’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, aveva liquidato l’indennità risarcitoria nella misura di € 47.717,88, pari a 21 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo delle 18 mensilità liquidate con l’ordinanza resa nella fase sommaria. La stessa Corte compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il versamento da parte della società suddetta dell’ulteriore contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che al lavoratore, con nota da lui ricevuta il 21.11.2019, dalla datrice di lavoro, a seguito di una segnalazione dalla stessa ricevuta il 16.11.2019, era stato contestato che il [OSCURATO:PERSONA], “in data 28 settembre u.s., quale ns. addetto ad attività di spazzamento manuale e vuotatura cestini, sul turno dalle ore 6 alle ore 12 presso il Comune di Opera, è stato sorpreso ad h. 7:46 con automezzo Porter TG [OSCURATO:TARGA] svolgere un servizio non autorizzato di prelievo rifiuti di vario genere all’interno di azienda privata sita nel Comune di Opera alla [OSCURATO:PERSONA] n° 1”; il che aveva “comportato e comporta una grave violazione delle Sue obbligazioni nei ns. confronti, atteso che il servizio de quo: -in quanto del tutto estraneo ai compiti che Le erano stati affidati, ha significato macroscopicamente contravvenire alle disposizioni aziendali; - ha esposto ed espone la ns. società a seri rischi operativi, trattandosi dello smaltimento di rifiuti di vario genere non autorizzato né convenzionalmente disciplinato; - ha avuto luogo mediante l’utilizzo di un mezzo aziendale con aggravio dei suddetti rischi laddove fosse incappato in un incidente e/o infortunio; - ha sottratto tempo ed energie lavorativ e ai compiti cui, invece, era regolarmente comandata. Tant’è, per il medesimo servizio, avvenuto a totale insaputa dei Suoi superiori e della società, Lei risulta aver omesso la compilazione di qualsivoglia formulario sì da lasciar presagire, peraltro, la clandestinità della relativa operazione. …“. Indi, dando puntualmente conto dei due motivi del reclamo del lavoratore e dei setti motivi del reclamo della società, motivatamente li respingeva tutti. 2.1. In particolare, la corte territoriale ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, il loro rilievo disciplinare e, dunque, la sussistenza dei fatti contestati, ma ne ha escluso la gravità, tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro, in ragione della episodicità del fatto contestato, anche in relazione alla lunga durata del rapporto di lavoro, e della sua “non ricaduta negativa” sull’attività che il lavoratore era tenuto a svolgere. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. Ha resistito l’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del suo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. in relazione alla nozione di “insussistenza del fatto contestato” elaborato da questa Corte Suprema, sotto il profilo della sua componente inerente l’elemento soggettivo. Dopo taluni richiami giurisprudenziali, ed individuati i passi dell’impugnata sentenza oggetto di questa censura, deduce che la Corte d’appello “contraddiceva se stessa allorquando affermava la sussistenza dell’elemento soggettivo, qualificante la condotta del ricorrente, pur al contempo affermando “l’episodicità della condotta, la lunga durata del rapporto di lavoro, la non ricaduta negativa sull’attività che era tenuto a svolgere”. Secondo il ricorrente principale , la Cort e d’appello ha infatti “motivato la gravata sentenza esclusivamente basandosi sul mero svolgimento dei fatti, nel loro aspetto materiale e senza in alcun modo verificare le ricorrenze dell’elemento soggettivo”. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e contraddittorietà della motivazione, per non aver il Giudice d’Appello posto a base della decisione circostanze non contestate nel giudizio decisive per il giudizio di proporzionalità del licenziamento”. 3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA] e contraddittorietà della motivazione, per aver ritenuto non contestata la “clandestinità dell’operazione” e non integrata la fattispecie dello svolgimento di “attività contraria agli interessi dell’azienda” ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. l), del CCNL”. 4. Con il terzo motivo dello stesso ricorso si denuncia “Difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente, da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenuta integrazione delle fattispecie previste (anche) dagli artt. 65 e 70, co. 4, lett. a), b), c), d), f), g), ed l) del CCNL di settore”. 5. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia: “Difetto di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo di discussione, in ordine alla commisurazione della tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, L. 300 1970”. 6. È infondato l’unico motivo del ricorso principale.7. In esso si assume la violazione e falsa applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 2119 c.c., sicché la censura dovrebbe essere in ipotesi ricondotta al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. Tuttavia, lo sviluppo della doglianza, come sopra riassunto, rende evidente che il ricorrente denuncia in realtà un’anomalia motivazionale nell’impugnata sentenza, in ipotesi da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. per l’inosservanza dell’art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. Difatti, deduce il ricorrente una contraddizione a suo dire presente nella motivazione della sentenza impugnata; contraddizione, invece, che non sussiste, dal momento che la Corte ha esaminato la vicenda che ha condotto al licenziamento in tutti i suoi aspetti, oggettivi e soggettivi; ha espressamente ritenuto il fatto sussistente sia sotto il profilo della idon eità ad incidere su l sinallagma contrattuale, e dunque il suo rilievo disciplinare, ponendosi la condotta del lavoratore in violazione dell’obbligo di attenersi alle disposizioni aziendali nell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto dell’amministrazione comunale, sia sotto il profilo psicologico, costituito dalla consapevolezza del lavoratore di agire in violazione delle disposizioni aziendali(peraltro, come si legge in sentenza, di recente oggetto di un ordine di servizio), e senza che fosse riscontrabile una tolleranza da parte della datrice di lavoro. Ha tuttavia ritenuto che la condotta del lavoratore, benché sussistente, non fosse di gravità tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, e tale giudizio, in quanto motivato in maniera compiuta e congrua, è insindacabile in sede di legittimità, sottraendosi così alle censure mosse dal ricorrente. 8. Inammissibili sono tutti i motivi del ricorsoincidentale. 8.1. Tali censure, infatti, si rivolvono in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento a diverse ipotesi contemplate dall’art.360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634; id., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625; id., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212). Non è, infatti, consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 10212/2020 cit.; e in termini analoghi id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859). Più nello specifico, notato che in nessuno dei quattro motivi del ricorso incidentale è specificato a quale delle cinque ipotesi di cui al comma primo dell’art. 360 c.p.c. essi fanno capo, nel primo motivo si fa riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., ma si denuncia anche “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, il che rientrerebbe nel mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Si assume, però, anche una “contraddittorietà della motivazione”, ma “per non aver il Giudice d’Appello posto a base della decisione circostanze non contestate nel giudizio decisive per il giudizio di proporzionalità del licenziamento”. Analogamente, nel secondo motivo è denunciata una “violazione e falsa applicazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA]”, violazione e falsa applicazione come tale rientrante nel mezzo previsto dall’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ma si deduce nel contempo una “contraddittorietà della motivazione”, rientrante nel mezzo previsto dall’art. 360, comma primo n. 4), c.p.c. Nel terzo motivo si denuncia un “difetto di motivazione”, non meglio specificato, ma sempre, in ipotesi, da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.; si lamenta inoltre una “violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo”, da proporre ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e ancora un “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenuta integrazione delle fattispecie previste (anche dagli artt. 65 e 70, co. 4, lett. a), b), c), d), f), g), h) ed l) del CCNL”, e quindi il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Infine, nel quarto motivo parimenti si assume un imprecisato “difetto di motivazione”, ma nel contempo “un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in ordine alla commisurazione della tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, L. 300 1970”, il cheallude sempre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 8.2. Inoltre, il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, dove fanno riferimento al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, sono comunque inammissibili per la precl usione di cui all’art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c., in presenza di c.d. “doppia conforme”. 8.3. Infine, tutte le censure formulate in via incidentale propongono in realtà anche una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 10-12 del ricorso, per il primo motivo; pagg. 13-16, per il secondo motivo; pagg. 17-19, per il terzo motivo; pag. 20, per il quarto motivo); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 9. Stante la reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti. 10. Sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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