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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40378/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ()7 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, che ha prosciolto per remissione di querela [OSCURATO:PERSONA], imputato di minaccia aggravata — derubricata in minaccia semplice — ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni aggravate dall'utilizzo di un manico di scopa nei confronti di quest'ultimo.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro — dopo la scadenza del termine assegnato al pubblico ministero presso il Tribunale — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge quanto al proscioglimento relativo al reato di lesioni aggravate, siccome avvenuto per remissione di querela nonostante la procedibilità di ufficio del reato e la conferma, da parte della vittima, che le lesioni gli erano state procurate con un bastone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, dal momento che, come si evince dalla stessa sintesi della deposizione della persona offesa riportata in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che «l'uso del bastone sia stato finalizzato alle lesioni a suo danno provocate dall'imputato», il che rende evidente che l'istruttoria dibattimentale ha confermato quanto si leggeva nell'editto accusatorio, ove era indicato l'art. 585, comma 2, n. 2), cod. pen. — norma che disciplina l'aggravamento della pena per le lesioni anche quando queste ultime siano provocate da un oggetto atto ad offendere— ed era descritta, in fatto, la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con arma.

Nessun dubbio che l'utilizzo del manico di scopa sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 585, comma 2, n. 2), cod. pen., tenuto conto dell'esegesi giurisprudenziale sulla nozione di arma impropria quale oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017); e quella specifica proprio sul manico di scopa quale strumento atto ad integrare la circostanza aggravante in discorso (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750).

Ne consegue che il reato è procedibile di ufficio, sicché a nulla vale la remissione di querela di cui ha preso atto il Giudice monocratico.

Peraltro, a differenza che per la minaccia (dove, come correttamente osservato dal Procuratore generale, era stata esclusa la circostanza aggravante, sia pur apoditticamente), quanto alle lesioni, il Giudice nulla ha osservato in ordine alla circostanza aggravante che determina la procedibilità di ufficio.

Quanto al travisamento della prova che pare lamentare il difensore dell'imputato rispetto alle dichiarazioni della persona offesa in ordine all'utilizzo dell'arma per le lesioni, dal verbale della deposizione dibattimentale non pare che tale utilizzo sia stato escluso.

2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi dubbi sulla legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'appello — e, quindi, sulla natura di ricorso per saltum di quello al vaglio odierno di questa Corte — ad onta del disposto di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., in ragione della scadenza del termine assegnato al pubblico ministero presso il Tribunale per proporre il gravame di merito.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui agli articoli 582 e 585 c.p. con rinvio per il giudizio alla Corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ()7 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, che ha prosciolto per remissione di querela [OSCURATO:PERSONA], imputato di minaccia aggravata — derubricata in minaccia semplice — ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni aggravate dall'utilizzo di un manico di scopa nei confronti di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro — dopo la scadenza del termine assegnato al pubblico ministero presso il Tribunale — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge quanto al proscioglimento relativo al reato di lesioni aggravate, siccome avvenuto per remissione di querela nonostante la procedibilità di ufficio del reato e la conferma, da parte della vittima, che le lesioni gli erano state procurate con un bastone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, come si evince dalla stessa sintesi della deposizione della persona offesa riportata in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che «l'uso del bastone sia stato finalizzato alle lesioni a suo danno provocate dall'imputato», il che rende evidente che l'istruttoria dibattimentale ha confermato quanto si leggeva nell'editto accusatorio, ove era indicato l'art. 585, comma 2, n. 2), cod. pen. — norma che disciplina l'aggravamento della pena per le lesioni anche quando queste ultime siano provocate da un oggetto atto ad offendere— ed era descritta, in fatto, la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con arma. Nessun dubbio che l'utilizzo del manico di scopa sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 585, comma 2, n. 2), cod. pen., tenuto conto dell'esegesi giurisprudenziale sulla nozione di arma impropria quale oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017); e quella specifica proprio sul manico di scopa quale strumento atto ad integrare la circostanza aggravante in discorso (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750). Ne consegue che il reato è procedibile di ufficio, sicché a nulla vale la remissione di querela di cui ha preso atto il Giudice monocratico. Peraltro, a differenza che per la minaccia (dove, come correttamente osservato dal Procuratore generale, era stata esclusa la circostanza aggravante, sia pur apoditticamente), quanto alle lesioni, il Giudice nulla ha osservato in ordine alla circostanza aggravante che determina la procedibilità di ufficio. Quanto al travisamento della prova che pare lamentare il difensore dell'imputato rispetto alle dichiarazioni della persona offesa in ordine all'utilizzo dell'arma per le lesioni, dal verbale della deposizione dibattimentale non pare che tale utilizzo sia stato escluso. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi dubbi sulla legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'appello — e, quindi, sulla natura di ricorso per saltum di quello al vaglio odierno di questa Corte — ad onta del disposto di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., in ragione della scadenza del termine assegnato al pubblico ministero presso il Tribunale per proporre il gravame di merito. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui agli articoli 582 e 585 c.p. con rinvio per il giudizio alla Corte di appe
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