CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'ordinanza in parola il Tribunale ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Marenco avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata dal medesimo presentata e che, con l'odierno ricorso, la difesa del detenuto ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge in relazione al fatto che la decisione abbia omesso di compiere una valutazione complessiva della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa nel periodo considerato, pari a due semestri; dato atto che, nelle more del presente procedimento, Marenco ha finito di espiare la pena inflittagli con il titolo esecutivo cui si riferiva la richiesta di concessione della liberazione anticipata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/