CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 569/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/20261. La controversia trae origine dalla domanda proposta dal Biocentro diVassallo [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] diSalerno, diretta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 34.509,03,oltre accessori, quale corrispettivo residuo per prestazioni sanitarie di dia-gnostica di laboratorio eseguite negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.La somma richiesta corrispondeva agli importi trattenuti dall'ASL inapplicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett.o), della legge n. 296/2006, ritenuto dalla struttura privata non più appli-cabile oltre il triennio 2007-2009.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4026/2022, aveva accolto ladomanda, ritenendo che lo sconto tariffario avesse natura transitoria etemporalmente limitata, e condannando l'ASL al pagamento delle differen-ze tariffarie.3. Avverso tale decisione proponeva appello l'ASL Salerno, deducendo,in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel me-rito, la legittimità dell'applicazione dello sconto anche negli anni successivial 2009, e l'erroneità della sentenza di primo grado per mancata conside-razione dello sforamento del tetto di spesa sanitaria, nonché l'infondatezzadella pretesa degli interessi moratori.4. La Corte d'appello, in primo luogo, rigettava l'eccezione di difetto digiurisdizione, confermando che la controversia rientrava nella giurisdizionedel Giudice ordinario, trattandosi di una domanda di natura patrimoniale,volta all'accertamento della debenza di corrispettivi per prestazioni giàeseguite, senza che venisse in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi dellaPubblica Amministrazione o l'impugnazione di provvedimenti amministra-tivi.5. Nel merito, tuttavia, la Corte d'appello accoglieva il gravamedell'ASL e riformava integralmente la decisione di primo grado.Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/20266. La motivazione si incentra su un profilo ritenuto assorbente dal giu-dice d'appello e cioè la mancanza di prova dei fatti costitutivi del creditoazionato dalla struttura privata.7. La Corte d'appello affermava che, nel sistema del Servizio SanitarioNazionale, il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie non di-scende automaticamente dall'effettiva erogazione delle prestazioni, mapresuppone necessariamente (i) l'esistenza di un provvedimento ammini-strativo di accreditamento (istituzionale, provvisorio o transitorio) adottatodall'autorità regionale competente, nonché (ii) la stipula di specifici accordicontrattuali, redatti in forma scritta ad substantiam, idonei a definire tipo-logia, quantità, qualità e corrispettivi delle prestazioni erogabili.8. Secondo la Corte d'appello, tali requisiti non hanno una mera fun-zione probatoria, ma costituiscono presupposti ontologici del diritto allaremunerazione. Di conseguenza, la loro mancanza – o la mancata provadella loro esistenza – comporta l'inesistenza del diritto vantato.9. Nel caso concreto, la Corte di merito rilevava che la società appella-ta non aveva prodotto alcun vero e proprio provvedimento regionale di ac-creditamento riferibile al periodo in contestazione. Il cosiddetto “certificatodi valido titolo convenzionale” depositato agli atti veniva qualificato comeuna mera attestazione rilasciata ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ac-creditamento definitivo, priva di efficacia costitutiva e comunque inidoneaa dimostrare l'esistenza di un rapporto di accreditamento valido ed effica-ce per le annualità oggetto di causa.10. Quanto agli accordi contrattuali, la Corte d'appello osservava chequelli prodotti risultavano stipulati nel corso di ciascun anno di riferimentoe non anteriormente; pertanto, per le prestazioni eseguite prima della lorosottoscrizione, l'applicazione retroattiva dei contratti era ritenuta quantomeno opinabile, alla luce dei rigorosi vincoli formali che caratterizzano irapporti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'impossibilità di sanatorie,ratifiche o comportamenti concludenti.Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/202611. La Corte d'appello escludeva inoltre l'applicabilità del principio dinon contestazione, affermando che esso non opera quando si tratta dirapporti che, per legge, richiedono la forma scritta ad substantiam e laprova di specifici atti amministrativi, non surrogabili da presunzioni o am-missioni implicite.12. Conseguentemente il Giudice d'appello riteneva che la domandadella società privata fosse infondata ab origine, per carenza dei presuppo-sti costitutivi del diritto azionato, rendendo superfluo l'esame delle ulterio-ri questioni relative alla legittimità dello sconto tariffario e al tetto di spe-sa, e riformava la sentenza di prime cure, rigettando la domanda propostadalla società appellata.13. La cassazione della sentenza d'appello n. 569/2024 del 19/6/2024è chiesta dalla società Biocentro con ricorso notificato il 20/1/2025 ed affi-dato a cinque motivi, illustrati da memoria. E' rimasta intimata l'Asl di Sa-lerno.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato.14.1. Si sostiene che la Corte d'appello abbia illegittimamente rimessoin discussione la sussistenza del rapporto di accreditamento e la validitàdei contratti stipulati tra le parti, nonostante tali circostanze non fosseromai state oggetto di specifica impugnazione da parte dell'ASL Salerno.L'appello, infatti, aveva riguardato esclusivamente questioni diverse(giurisdizione, prescrizione, applicabilità dello sconto tariffario e tetto dispesa), mentre l'esistenza dell'accreditamento e dei rapporti contrattualiera rimasta pacifica e, come tale, coperta da giudicato interno ai sensidell'art. 329 cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe dunque ecceduto iNumero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/2026limiti del devolutum, pronunciandosi ultra petita su questioni ormai defini-tivamente acquisite.15. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'asserita man-canza di prova dell'accreditamento e dei rapporti contrattuali.15.1. La ricorrente afferma che la Corte d'Appello ha errato nel pre-tendere una prova ulteriore di circostanze che non erano mai state conte-state dall'ASL, nonostante il giudizio avesse avuto ad oggetto esclusiva-mente la legittimità dello sconto tariffario applicato alle prestazioni.[OSCURATO:PERSONA], l'esistenza dell'accreditamento e dei contratti do-veva considerarsi provata in virtù del principio di non contestazione di cuiall'art. 115 cod. proc. civ., mentre l'eventuale inefficacia o inesistenza deifatti costitutivi del credito avrebbe dovuto essere provata dalla contropar-te ex art. 2697 cod. civ. La Corte, invece, avrebbe illegittimamente solle-vato d'ufficio una questione non più disponibile e invertito l'onere dellaprova.16. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 8 della leg-ge regionale Campania n. 16 del 28 novembre 2008, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.La Corte d'Appello ha affermato che, anche nel regime di accredita-mento transitorio, sarebbe necessario un provvedimento di accreditamen-to di competenza regionale, mentre la normativa regionale campanaavrebbe invece delegato alle [OSCURATO:PERSONA] le competenze inmateria di accreditamento, comprese la verifica dei requisiti e il rilasciodell'attestato. Secondo la ricorrente, pertanto, l'accreditamento provviso-rio di Biocentro, rilasciato dall'ASL, era pienamente legittimo e sufficientea fondare il diritto alla remunerazione delle prestazioni.17. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio del con-traddittorio e del giusto processo, di cui agli artt. 101 cod. proc. civ. e 111Cost., nonché dell'art. 345 cod. proc. civ.Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/202617.1. La ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello di ritene-re “perplessa” e quindi inutilizzabile la produzione documentale effettuatain appello, nonostante essa fosse stata sollecitata dalla stessa Corte a se-guito di una questione rilevata d'ufficio (accreditamento e contratti). [OSCURATO:PERSONA], l'improvviso rilievo officioso ha imposto alla parte di di-fendersi mediante produzione documentale, che avrebbe dovuto essereammessa per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa; diversamen-te, si sarebbe realizzata una violazione del contraddittorio e del giustoprocesso.18. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per totalecarenza di motivazione e motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132,comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 156 cod.proc. civ.18.1. La Corte d'Appello avrebbe affermato l'inesistenza dell'accredi-tamento e l'irrilevanza dei documenti prodotti, senza confrontarsi in modoeffettivo con la documentazione agli atti, che dimostrava – secondo la ri-corrente – che Biocentro operava come struttura provvisoriamente accre-ditata nel periodo 2010-2013.La motivazione sarebbe dunque meramente assertiva e logicamenteincompatibile con il contenuto degli atti processuali, risolvendosi in unamotivazione solo apparente.19. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censu-re; ciò in continuità ai precedenti emessi dalla Corte in fattispecie sovrap-ponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I, 15 novembre 2024 n°29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29274; Cass., sez. I, 12 no-vembre 2024, n° 29093; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29276).20. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui icontratti con la [OSCURATO:PERSONA] devono essere stipulati periscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendoconsentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gen-Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/2026naio 2001, n. 59). Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza diaccordi specifici complessi con la [OSCURATO:PERSONA], la forma scrit-ta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili icontrolli istituzionali dell'autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, intema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in temadi conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27marzo 2023, n. 8574).21. La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile digaranzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sianell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sianell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'espleta-mento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi dibuon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass., sez. 1, 12luglio 2001, n. 9428).22. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifesta-zione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da compor-tamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), madeve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, ilcontratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale sianospecificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto.23. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifesta-ta alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è ilsolo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciòmunito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione per la quale siobbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001,n. 15488).24. Con riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provviso-rio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitarionazionale, valgono le regole di cui agli artt. 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/202625. Ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni,sono cioè necessari tre requisiti: l'autorizzazione regionale (art. 8-ter);l'accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies). Ciò trova conferma nell'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie el'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto delservizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitaria carico del ser-vizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio del-le autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale diquell'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cuiall'art. 8-quinquies».26. Richiamato brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale diriferimento, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delleprestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizza-zione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la fonda-tezza dell'eccezione di sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, siacon riferimento all'avvenuto accreditamento che alla stipula dei contratti –validi ed efficaci – sottesi alle prestazioni per cui è causa.27. La società Biocentro aveva, invero, agito per ottenere, sull'assuntoche lo sconto unilateralmente era stato praticato dall'Asl di Salerno ancheoltre la validità temporale del triennio 2007-2009, la condanna al paga-mento degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo in relazione aprestazioni sanitarie svolte nel periodo successivo.28. Costituendosi in giudizio, l'Asl aveva eccepito la carenza di giurisdi-zione dell'AGO e l'intervenuta prescrizione dei crediti reclamati; nel meritonon aveva, però, contestato l'effettività delle prestazioni eseguite, maaveva dedotto di avere legittimamente applicato lo sconto tariffario di cuiall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 297/2006, in quanto se-condo la Asl la normativa citata era applicabile anche dopo il 2009 e co-munque lo sconto era previsto anche nei contratti stipulati tra le parti.Numero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/202629. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda della società,dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, e riconoscendo fondatala pretesa, in mancanza di una specifica contestazione contabile circa gliimporti richiesti.30. A fronte di tale espressa affermazione del Tribunale, ha propostoappello la Asl con cinque censure, nessuna delle quali improntata alla con-testazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accredita-menti.31. Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questaCorte (ex multis: Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulterioremenzione di altri precedenti, anche a Sez. Un.), secondo il quale il princi-pio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudiziod'impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivo-glia altra questione rilevabile d'ufficio) proprio nella maturazione del giudi-cato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto, il quale si forma al-lorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandatala declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezioneo su tale domanda (ovvero l'omessa pronuncia su di esse) non abbia for-mato oggetto di motivo specifico di impugnazione, oppure, ancora, allor-ché il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione (casoche ricorre nella presente fattispecie).32. Deve quindi accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti i re-stanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'ap-pello di Salerno in diversa composizione, per nuovo esame alla luce delsopra richiamato principio, nonché per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 2734/2025Numero sezionale 1240/2026Numero di raccolta generale 19469/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa com-posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino