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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 12610/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31259-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V ia degli Scipioni 110,presso lo studio dell’ A vvocato Erika GIOVANNETTI , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PIERSIMONI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Danni da fauna selvatica -Giudizio innanzi al giudice di pace -Istanze istruttorie - Articolazione mediante memoria deposita in prima udienza- Ammissibilità R.G.N.31259/2021 Cron.

Rep.

Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 450 /2 1 del Tribunale di MACERATA , depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 450/21, del 4 maggio 2021 , del Tribunale di Macerata, che –accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 569 /1 9 , del 6 maggio 2019, del Giudice di pace diMacerata – ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di responsabilità della Regione per danni cagionati da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni subiti dall’autoveicolo di sua proprietà in ragione dell’impatto con un cinghiale, avvenuto il 2 giugno 2018 lungo la strada comunale che collega la Frazione di Vestignano al Comune di Caldarola; -che la domanda risarcitoria veniva accolta dal primo giudice nella contumacia della convenuta Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che dichiarava nulla la sentenza resa in prime cure, sul presupposto che le prove, ammesse ed assunte dall’adito Giudice di pace , fossero state richieste con la memoria ex art. 320 cod. proc. civ., e non in prima udienza; -che avverso la sentenza del Tribunale maceratese ricorre per cassazione il Silenzi, sulla base –come detto – di due motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.320cod. proc. civ.; -che il ricorrente deduce di aver formulato le proprie is tanze istruttorie direttamente alla prima udienza, sebbene con memoria precedentemente predisposta e, in quel frangente, depositata; - che il secondo motivo denuncia “difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare”, in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], per “nullità della procura ad impugnare”, in quanto conferita dal Presidente della Regione senza alcun riferimento alla delibera di Giunta, richiamandosiil ricorrente ad un – preteso – precedente di questa Corte (si tratta di Cass. Sez.

Lav., ord. 17 ottobre 2017, n. 24463); - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che entrambe le pari hanno depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto - che il ricorso va accolto , sebbene nei limit i di seguito precisati; - che il secondo motivo di ricorso – da scrutinare prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale, atteso che il suo accoglimento comporterebbe la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza resa in primo grado– non è fondato; - che l’indicazione della delibera adottata d alla Giunta regionale –organo competente a decidere in materia di liti attive e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA] –non si pone come requisito di validità della procura alle liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del giudice,ai sensi del 182 cod. proc. civ. ; -che, d’altra parte, anche ad intendere la censura formulata con il presente motivo – con il quale , per vero, neppure si individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805-01) – come riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe comunqueinammissibile, risultando precluso, nel caso di specie, il rilievo officioso della nullitàconseguente alla violazione di tale norma; - che, difatti, tale preclusione si imporrebbe ai sensi de ll a disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ.,la quale – seppure confin i letteralmente “ il su o àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso”– è destinata ad operare , non solo per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla,ma anche per il giudice, allorché risultiesaurita la fase processuale in cui la nullità si sia verificatae sempre che la legge non ne preveda il rilievo nella fase successiva(si veda in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01; in senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841 e Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483); - che, invero, essendo l’ inoper atività della previsione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ.

“ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte”(così, nuovamente, per tutte, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.); -che il primo motivo di ricorso è, invece, fondato; -che, difatti, l’art. 318 cod. proc. civ., diversamente dall’art. 163, comma 1, n. 5), non prescrive che l’atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace contenga l’indicazione specifica dei mezzi di prova, ma unicamente l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (la sola carenza dei quali determina, dunque, la nullità dell’atto; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2005, n. 9025, Rv. 581238-01); -che, pertanto, non risulta affatto precluso che le richieste di prova, lungi dall’essere raccolte nel verbale di udienza, possano essere oggetto – come avvenuto nel caso di specie – di una memoria, purché depositatasempre in prima udienza ; -che in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara il secondo non fondato e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito , oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31259-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V ia degli Scipioni 110,presso lo studio dell’ A vvocato Erika GIOVANNETTI , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PIERSIMONI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Danni da fauna selvatica -Giudizio innanzi al giudice di pace -Istanze istruttorie - Articolazione mediante memoria deposita in prima udienza- Ammissibilità R.G.N.31259/2021 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 450 /2 1 del Tribunale di MACERATA , depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 450/21, del 4 maggio 2021 , del Tribunale di Macerata, che –accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 569 /1 9 , del 6 maggio 2019, del Giudice di pace diMacerata – ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di responsabilità della Regione per danni cagionati da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni subiti dall’autoveicolo di sua proprietà in ragione dell’impatto con un cinghiale, avvenuto il 2 giugno 2018 lungo la strada comunale che collega la Frazione di Vestignano al Comune di Caldarola; -che la domanda risarcitoria veniva accolta dal primo giudice nella contumacia della convenuta Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto dal giudice di appello, che dichiarava nulla la sentenza resa in prime cure, sul presupposto che le prove, ammesse ed assunte dall’adito Giudice di pace , fossero state richieste con la memoria ex art. 320 cod. proc. civ., e non in prima udienza; -che avverso la sentenza del Tribunale maceratese ricorre per cassazione il Silenzi, sulla base –come detto – di due motivi;-che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.320cod. proc. civ.; -che il ricorrente deduce di aver formulato le proprie is tanze istruttorie direttamente alla prima udienza, sebbene con memoria precedentemente predisposta e, in quel frangente, depositata; - che il secondo motivo denuncia “difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare”, in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], per “nullità della procura ad impugnare”, in quanto conferita dal Presidente della Regione senza alcun riferimento alla delibera di Giunta, richiamandosiil ricorrente ad un – preteso – precedente di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Lav., ord. 17 ottobre 2017, n. 24463); - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che entrambe le pari hanno depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto , sebbene nei limit i di seguito precisati; - che il secondo motivo di ricorso – da scrutinare prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale, atteso che il suo accoglimento comporterebbe la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza resa in primo grado– non è fondato; - che l’indicazione della delibera adottata d alla Giunta regionale –organo competente a decidere in materia di liti attive e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA] –non si pone come requisito di validità della procura alle liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del giudice,ai sensi del 182 cod. proc. civ. ; -che, d’altra parte, anche ad intendere la censura formulata con il presente motivo – con il quale , per vero, neppure si individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805-01) – come riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe comunqueinammissibile, risultando precluso, nel caso di specie, il rilievo officioso della nullitàconseguente alla violazione di tale norma; - che, difatti, tale preclusione si imporrebbe ai sensi de ll a disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ.,la quale – seppure confin i letteralmente “ il su o àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso”– è destinata ad operare , non solo per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla,ma anche per il giudice, allorché risultiesaurita la fase processuale in cui la nullità si sia verificatae sempre che la legge non ne preveda il rilievo nella fase successiva(si veda in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01; in senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841 e Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483); - che, invero, essendo l’ inoper atività della previsione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. “ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte”(così, nuovamente, per tutte, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.); -che il primo motivo di ricorso è, invece, fondato; -che, difatti, l’art. 318 cod. proc. civ., diversamente dall’art. 163, comma 1, n. 5), non prescrive che l’atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace contenga l’indicazione specifica dei mezzi di prova, ma unicamente l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (la sola carenza dei quali determina, dunque, la nullità dell’atto; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2005, n. 9025, Rv. 581238-01); -che, pertanto, non risulta affatto precluso che le richieste di prova, lungi dall’essere raccolte nel verbale di udienza, possano essere oggetto – come avvenuto nel caso di specie – di una memoria, purché depositatasempre in prima udienza ; -che in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara il secondo non fondato e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito , oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di
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