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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19397/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2) e 61 n. 5) c.p., 385, primo comma, e 61, primo comma, n. 2), c.p., 624, 625, primo comma, n. 2) e 61 n„ 5) c.p., ascrittigli ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, la pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e tenuto conto della diminuente del rito.

I fatti in contestazione riguardano - per quel che rileva rispetto al ricorso proposto dal Giannetta limitatamente al capo 3) dell'imputazione - un furto pluriaggravato commesso dal ricorrente impossessandosi, al fine di trarne profitto, della somma di denaro contante dell'importo di euro 780,00 sottratta alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], proprietario del [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 41, all'interno del quale si introduceva previa effrazione della porta d'ingesso, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa stante l'orario notturno nel quale veniva commesso il fatto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 1506, primo comma, lett. b), e e) c.p.p., in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p., poiché il G.U.P. non avrebbe motivato sull'effettiva commissione del reato di cui al capo 3) dell'imputazione, pur emergendo dubbi concreti sull'innocenza del Giannetta dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia.

In particolare, il G.U.P. avrebbe omesso di motivare circa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese pro se dall'imputato in ordine al non aver esercitato violenza sulle cose quando si era introdotto nell'esercizio commerciale e al non aver asportato la somma indicata nel capo di imputazione, dichiarazioni che le immagini di videosorveglianza non apparirebbero, secondo la difesa ricorrente, idonee a confutare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata alle ipotesi enucleate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nell'ambito delle quali non rientra il vizio di motivazione del provvedimento censurato.

2. Peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche a voler ritenere, stante il riferimento in rubrica anche al vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. nonché alla parte del ricorso in cui si assume che al più il G.U.P. avrebbe potuto ritenere configurata l'ipotesi di tentativo di furto con esclusione delle aggravanti contestate, che il ricorrente abbia voluto contestare l'erronea qualificazione giuridica operata nella sentenza impugnata.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio per il quale, con riferimento al ricorso contro la decisione assunta ex artt. 444 e ss. c.p.p., la possibilità di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971).Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, in quanto i fatti contestati sono stati qualificati sul piano giuridico in modo conforme al capo di imputazione di cui al numero 3), oggetto del ricorso per cassazione del Giannetta, e, peraltro, il G.U.P. ha fondato il proprio convincimento sia sui gravi elementi di colpevolezza emergenti dall'ordinanza applicativa della misura cautelare del 28 aprile 2022, tra i quali le risultanze degli impianti di videosorveglianza (che il ricorrente non spiega a questa Corte come conforterebbero, di contro, le dichiarazioni dell'imputato), e i riconoscimenti operati dalle persone offese e dai verbalizzanti.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2) e 61 n. 5) c.p., 385, primo comma, e 61, primo comma, n. 2), c.p., 624, 625, primo comma, n. 2) e 61 n„ 5) c.p., ascrittigli ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, la pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e tenuto conto della diminuente del rito. I fatti in contestazione riguardano - per quel che rileva rispetto al ricorso proposto dal Giannetta limitatamente al capo 3) dell'imputazione - un furto pluriaggravato commesso dal ricorrente impossessandosi, al fine di trarne profitto, della somma di denaro contante dell'importo di euro 780,00 sottratta alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], proprietario del [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 41, all'interno del quale si introduceva previa effrazione della porta d'ingesso, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa stante l'orario notturno nel quale veniva commesso il fatto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 1506, primo comma, lett. b), e e) c.p.p., in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p., poiché il G.U.P. non avrebbe motivato sull'effettiva commissione del reato di cui al capo 3) dell'imputazione, pur emergendo dubbi concreti sull'innocenza del Giannetta dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia. In particolare, il G.U.P. avrebbe omesso di motivare circa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese pro se dall'imputato in ordine al non aver esercitato violenza sulle cose quando si era introdotto nell'esercizio commerciale e al non aver asportato la somma indicata nel capo di imputazione, dichiarazioni che le immagini di videosorveglianza non apparirebbero, secondo la difesa ricorrente, idonee a confutare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata alle ipotesi enucleate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nell'ambito delle quali non rientra il vizio di motivazione del provvedimento censurato. 2. Peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche a voler ritenere, stante il riferimento in rubrica anche al vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. nonché alla parte del ricorso in cui si assume che al più il G.U.P. avrebbe potuto ritenere configurata l'ipotesi di tentativo di furto con esclusione delle aggravanti contestate, che il ricorrente abbia voluto contestare l'erronea qualificazione giuridica operata nella sentenza impugnata. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio per il quale, con riferimento al ricorso contro la decisione assunta ex artt. 444 e ss. c.p.p., la possibilità di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971).Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, in quanto i fatti contestati sono stati qualificati sul piano giuridico in modo conforme al capo di imputazione di cui al numero 3), oggetto del ricorso per cassazione del Giannetta, e, peraltro, il G.U.P. ha fondato il proprio convincimento sia sui gravi elementi di colpevolezza emergenti dall'ordinanza applicativa della misura cautelare del 28 aprile 2022, tra i quali le risultanze degli impianti di videosorveglianza (che il ricorrente non spiega a questa Corte come conforterebbero, di contro, le dichiarazioni dell'imputato), e i riconoscimenti operati dalle persone offese e dai verbalizzanti. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo
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