CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c"-> Rilevato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che, quanto al primo motivo, le doglianze difensive si risolvono in una pedissequa reiterazione delle stesse censure articolate con l'atto di appello in assenza di specifica confutazione dei puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata in ordine alla destinazione della droga rinvenuta nell'abitazione dell'imputata allo smercio, a fondamento del quale viene coerentemente evidenziato non solo l'ingente quantitativo essendo ricavabili dai 168 grammi di marjuana in suo possesso oltre cinquecento dosi medie giornaliere, ma altresì la presenza di strumentazione all'interno della medesima abitazione per il confezionamento delle dosi, nonchè le modeste condizioni economiche di costei, fruitrice del gratuito patrocinio in ordine alle spese processuali incompatibile con l'esborso necessario ad una così ampia scorta per uso personale; rilevato che il suddetto accertamento risulta essere stato compiuto tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 3, n.46610 del 09/10/2014, Rv. 260991), che non risultano stati essere neppure profilati dalla difesa; rilevato che quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del secondo motivo, le contestazioni articolate dalla ricorrente si sviluppano su un piano del tutto astratto, senza neppure indicare gli elementi di segno positivo a fondamento del beneficio invocato eventualmente disattesi o pretermessi; rilevato che a tale esito segue l'onere delle spese del procedimento, nonché, in difetto di elementi che consentano di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il