CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che la doglianza proposta - che afferisce al mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen.- è generica, poiché non tiene conto della adeguata risposta già fornita sul punto dal giudice di merito (ostatività dei numerosi e specifici precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M i rosini DEPOSITAI-O [OSCURATO:PERSONA] O 5 AP ------------