CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 10/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone in data 23/2/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il tentativo di estorsione ascrittogli. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. Osserva, in particolare, la difesa che il giudice di prime cure aveva esplicitamente affermato di applicare la riduzione per il tentativo nella massima estensione «in considerazione della complessiva gravità degli atti violenti commessi, tali da non configurare nemmeno una lesione e del breve tempo in cui l'intera vicenda si è articolata, nonché della condotta processuale tenuta», mentre aveva poi irrogato al Capogna la pena detentiva di anni due mesi sei di reclusione, poi ridotta per il rito alla pena di anni uno mesi otto di reclusione. Orbene, la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare abbia applicato la riduzione massima di due terzi, prevista per il reato tentato, non sulla pena edittale minima di anni cinque di reclusione, ma sulla pena base individuata in anni sette mesi sei di reclusione, in ragione della gravità della condotta e dei gravi, numerosi e specifici precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Ritiene la difesa che tale motivazione sia da censurare,, atteso che il primo giudice aveva già valutato i fatti complessivamente come non gravi, di talché è contraddittorio argomentare che il Giudice dell'udienza preliminare abbia individuato la pena in misura superiore ai minimo edittale perché i fatti sono gravi, se proprio quel giudice aveva valutato la condotta in modo diametralmente opposto. Del resto, anche la pretesa incidenza dei precedenti penali sulla individuazione della pena base non è argomento congruo, sol che si consideri che, nel giudizio di comparazione tra le circostanze, il giudice di primo grado aveva ritenuto l'equivalenza proprio tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, per cui è palesemente contraddittorio affermare che la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale trovi la sua giustificazione nei precedenti penali, se il Giudice dell'udienza preliminare ha valutato le circostanze attenuanti alla recidiva, al fine di calmierare l'effetto di detta circostanza sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 1.1 Osserva, invero, il Collegio che la Corte territoriale ha esercitato i poteri integrativi che le competono, colmando la lacuna motivazionale del Giudice dell'udienza preliminare in punto di individuazione della pena base del reato di cui al comma 1 dell'art. 629 cod. pen., sulla quale poi è stata effettuata la diminuzione per il tentativo nella massima estensione. Ciò ha fatto tenendo conto della complessiva struttura motivazionale della sentenza di primo grado in punto di determinazione della pena, che a pag. 15 ha affrontato i temi della gravità del fatto - esaltando il profilo intimidatorio della condotta - e della negativa personalità dell'imputato, che «condannato in via definitiva per reati di specie diversa, senza scrupolo alcuno ha sfoggiato la sua indole prepotente ed aggressiva», mentre a pag. 16 ha ritenuto di non escludere la recidiva, in quanto le plurime condanne da cui il Capogna risulta gravato «in relazione all'oggetto del giudizio, manifestano un'intensificazione della pericolosità sociale ...: l'ulteriore reato accertato, per la sua gravità e per le modalità dell'azione, appare sicuramente sintomatico sul piano della maggior colpevolezza e pericolosità sociale del Capogna, incapace di muoversi con modalità che rimangano nei binari della legalità». Dunque, alcuna contraddizione si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato, che, in piena armonia con la logica che ispira la sentenza di primo grado, si è limitata ad integrarne (rectius: a specificarne) un passaggio. 1.2 Sul punto, il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dal Procuratore Generale, secondo il quale il giudice di secondo grado - in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello - può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità (Sezione 5, n. 13455 del 4/3/2022, Coman, Rv. 282878 01; Sezione 5, n. 40005 del 7/3/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303 - 01; Sezione 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181 - 01). Del resto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sezione 5, n. 14022 del 12/1/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. MI. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua