CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 02445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile. Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nel suo ricorso di proporre impugnazione avverso la sentenza n.463/2022 della Corte dì appello di Milano (r.g. app. n.6376/2021), con la quale è stata confermata la sentenza in data 10 luglio 2020 del Tribunale di Pavia, che lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti di tentato omicidio (in danno della moglie), nonché di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, commessi in Garlasco il 4 luglio 2019. Rilevato, invece, che i motivi di ricorso risultano del tutto inconferenti poiché essi si riferiscono ad una differente vicenda, riguardante una sentenza per violazione della legge stupefacenti con imputato tale [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 1 e ss. dell'atto di impugnazione). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.