CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 1 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Noia lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 189, comma 6, Cod.strada, così diversamente qualificato il reato originariamente ascrittogli. Nell'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al fatto che il Raia è stato condannato sebbene sia emerso in dibattimento che le persone a bordo dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente non presentavano evidenti danni alla persona; accadeva infatti che le due donne, dopo l'incidente, uscivano dalla loro autovettura inveendo contro il Raia che si era allontanato perché il suo veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero, é del tutto irrilevante e inconferente il riferimento del ricorrente al fatto che egli si allontanò dal luogo dell'incidente (per poi farvi ritorno un'ora dopo) in assenza di elementi deponenti per conseguenze fisiche a carico delle occupanti dell'altro veicolo incidentato: tali elementi rilevano unicamente in relazione alla diversa imputazione ex art. 189, comma 7, Cod.Strada (riqualificato nell'ipotesi di cui al comma 6 all'esito del giudizio di primo grado), atteso che, come pacificamente si afferma in giurisprudenza, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038). Nella specie il Raia, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, era fuggito dal luogo del sinistro, prima che giungessero le forze dell'ordine, così impedendo alle stesse la sua immediata identificazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6