CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 20362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto il 30/9/2024 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e con riguardo ad una contestazione di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], padre dell'indagato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 321, 324, comma 7, cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., in forza delle considerazioni lì riportate. 3. Con atto del 13/3/2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione, motivando con l'avvenuta restituzione della somma interessata ad opera del giudice della cautela che, con ordinanza del 10/2/2025 (allegata), ne aveva riscontrato l'effettiva ed esclusiva disponibilità in capo ai genitori dell'indagato. 4. La rinuncia al ricorso, dunque sostenuta dalla sopravvenuta carenza di interesse, ne comporta la declaratoria di inammissibilità. Non segue condanna alle spese in quanto, come già indicato, il provvedimento di revoca ha riconosciuto al ricorrente l'originaria, esclusiva spettanza della somma in sequestro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025 Il ntgjgliere estensore [OSCURATO:PERSONA]