Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0864
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
12 febbraio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/109/CE – Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro – Notifica dell’acquisizione di partecipazioni rilevanti in società – Acquisizione di tali partecipazioni da parte di persone che agiscono di concerto – Articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma – Nozione di “obblighi più severi” – Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa».
Nella causa C‑864/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 22 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2024, nel procedimento
GT,
Beteiligungen im Baltikum AG,
VCI [OSCURATO:PERSONA] und Immobilien AG
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer, presidente di sezione, E. Regan e D. Gratsias (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour,
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] AG, da D. Lochner, Rechtsanwalt;
–
per il governo ellenico, da V. Baroutas e K. Boskovits, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da G. Meeßen e G. von Rintelen, in qualità di agenti;
–
per la Banca centrale europea, da K. Klausch, K. Lackhoff e A. Witte, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU 2004, L 390, pag. 38
), come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (
GU 2013, L 294, pag. 13
) (in prosieguo: la «direttiva 2004/109»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra GT, la Beteiligungen im Baltikum AG e la VCI [OSCURATO:PERSONA] und Immobilien AG, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, in merito alla validità di talune deliberazioni adottate in occasione dell’assemblea generale della [OSCURATO:PERSONA] del 2018.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/25/CE
3
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (
GU 2004, L 142, pag. 12
), quest’ultima stabilisce misure di coordinamento di tutte le norme degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri.
4
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
d)
“persone che agiscono di concerto”: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l’offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta».
5
L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Autorità di vigilanza e diritto applicabile», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull’offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. (…)».
6
L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi equi», al paragrafo 1 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L’offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito nel paragrafo 4».
Direttiva 2004/109
7
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2004/109, quest’ultima «stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro».
8
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
d)
“emittente”: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Nel caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;
e)
“azionista”: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico che, direttamente o indirettamente, detiene:
i)
azioni dell’emittente a proprio nome e per proprio conto;
ii)
azioni dell’emittente a proprio nome, ma per conto di un’altra persona fisica o giuridica;
iii)
certificati di deposito, nel qual caso si considera che il possessore degli stessi sia il titolare delle azioni sottostanti rappresentate da tali certificati;
(…)
i)
“Stato membro d’origine”:
i)
per gli emittenti (…) di azioni:
–
quando l’emittente ha sede nell’Unione [europea], lo Stato membro nel quale ha la sede legale,
(…)
(…)
(…)
q)
“accordo formale”: accordo vincolante in base al diritto applicabile».
9
L’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, di detta direttiva è così formulato:
«Lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che:
(…)
iii)
applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva [2004/25]».
10
L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Notifica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Lo Stato membro d’origine assicura che un azionista, qualora acquisisca o ceda azioni di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che conferiscono diritti di voto, notifichi all’emittente la percentuale di diritti di voto dell’emittente che esso detiene risultante dall’acquisizione o dalla cessione laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%.
(…)».
11
L’articolo 10 della direttiva 2004/109, intitolato «Acquisizione o cessione di percentuali rilevanti di diritti di voto», così dispone:
«Gli obblighi di notifica definiti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 si applicano anche a una persona fisica o giuridica nella misura in cui essa ha diritto ad acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto in uno dei seguenti casi o in una combinazione degli stessi:
a)
i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;
b)
i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
c)
i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
d)
i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l’usufrutto;
e)
i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi delle lettere da a) a d) da un’impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;
f)
i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
g)
i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;
h)
i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti».
12
L’articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Autorità competenti e loro poteri», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Ciascuno Stato membro designa l’autorità centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU 2003, L 345, pag. 64
)] come l’autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. (…)».
Direttiva 2013/50
13
La direttiva 2013/50 ha aggiunto il paragrafo 1
bis
nell’articolo 3 della direttiva 2004/109. Il considerando 12 della direttiva 2013/50 così recita:
«Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l’aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. (…) In particolare è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano inoltre continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza da parte delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva [2004/25], che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva [2004/109]».
Diritto tedesco
14
L’articolo 33, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über den Wertpapierhandel (legge sulla negoziazione dei valori mobiliari (BGBl. 1998 I, pag. 2708), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «WpHG»), così dispone:
«Chiunque, mediante acquisizione, cessione o in altro modo, raggiunga il 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% o il 75% dei diritti di voto inerenti alle azioni da esso detenute in un emittente di cui la Repubblica federale di Germania è lo Stato d’origine, ovvero scenda al di sopra o al di sotto di una delle suddette percentuali (persona soggetta all’obbligo di notifica), deve informarne immediatamente l’emittente e, contemporaneamente, il [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorità federale di vigilanza finanziaria, Germania)], al più tardi entro quattro giorni di negoziazione, tenendo conto dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2».
15
L’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG prevede quanto segue:
«Alla persona soggetta all’obbligo di notifica vengono attribuiti integralmente anche i diritti di voto conferiti da azioni della società emittente che abbia la Repubblica federale di Germania come Stato di origine e detenuti da un terzo con il quale la persona soggetta all’obbligo di notifica o una sua impresa figlia agisca di concerto rispetto a detta emittente sulla base di un accordo o in altro modo; sono esclusi gli accordi caso per caso. La fattispecie di persone che agiscono di concerto presuppone che la persona soggetta all’obbligo di notifica o una sua impresa figlia e il terzo si accordino sull’esercizio dei diritti di voto o cooperino in altro modo allo scopo di modificare in modo permanente e significativo l’orientamento imprenditoriale dell’emittente (…)».
16
L’articolo 44, paragrafo 1, del WpHG così dispone:
«I diritti conferiti da azioni detenute dalla persona soggetta all’obbligo di notifica, o in base alle quali le sono attribuiti diritti di voto in forza dell’articolo 34, non possono essere esercitati per il periodo in cui non sono soddisfatti gli obblighi di notifica di cui all’articolo 33, paragrafi 1 o 2. (…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17
I ricorrenti nel procedimento principale, azionisti della [OSCURATO:PERSONA], convenuta nel procedimento principale, hanno proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), un’azione con la quale hanno contestato talune deliberazioni adottate in occasione dell’assemblea generale della [OSCURATO:PERSONA] del 2018.
18
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto tale azione, i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania).
19
Quest’ultimo giudice ha respinto tale appello con la motivazione che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del WpHG, essi non avevano il diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto erano venuti meno agli obblighi di notifica loro incombenti in forza degli articoli 33 e 34 del WpHG. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha considerato, a tale riguardo, che i diritti di voto connessi alle azioni detenute nella [OSCURATO:PERSONA] da ciascuno dei ricorrenti nel procedimento principale nonché da una società terza, ossia la K. AG, dovevano essere loro attribuiti reciprocamente, dal momento che, tra il 2017 e il 2019, i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. avevano agito di concerto tra loro, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG.
20
A questo proposito, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha constatato, sulla base delle dichiarazioni presentate dai ricorrenti nel procedimento principale nonché dalla società K. in vista delle assemblee generali ordinarie della [OSCURATO:PERSONA] degli anni 2017 e 2018, che, nel corso del 2017, i diritti di voto connessi alle azioni detenute da tali ricorrenti e dalla società K., considerati congiuntamente, superavano la soglia del 10% dei diritti di voto nella [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel corso del 2018, tali diritti erano scesi al di sotto di tale soglia, senza che detti ricorrenti ne informassero l’Autorità federale di vigilanza finanziaria, come erano tenuti a fare conformemente all’articolo 33 del WpHG.
21
Peraltro, tenuto conto della circostanza che i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. avevano agito di concerto tra loro, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) non ha ritenuto necessario rispondere alla questione se detti ricorrenti fossero vincolati da un accordo sull’esercizio dei loro diritti di voto.
22
[OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, è investito di un ricorso per cassazione («Revision») proposto dai ricorrenti nel procedimento principale avverso la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e si chiede se l’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, della direttiva 2004/109 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare una disposizione, come l’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG, che prevede obblighi di notifica che vanno oltre quelli previsti all’articolo 10 di tale direttiva.
23
Esso spiega, a tale riguardo, che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che occorreva attribuire a ciascuno dei ricorrenti nel procedimento principale diritti di voto detenuti dagli altri ricorrenti nonché dalla società K., in quanto essi avrebbero agito di concerto tra loro «in altro modo», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda ipotesi, del WpHG. [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) indica che, qualora dovesse risultare che tale disposizione non è conforme al diritto dell’Unione, esso dovrebbe annullare la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo giudice affinché determini, sulla base di un’istruzione integrativa della causa, se esistesse un «accordo», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, prima ipotesi, del WpHG, tra i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. Se, per contro, dovesse risultare che l’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, è conforme al diritto dell’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) dovrebbe respingere il ricorso per cassazione («Revision») di cui è investito. In quest’ultima ipotesi, l’esistenza di un «accordo», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, prima ipotesi, del WpHG, tra i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. sarebbe irrilevante.
24
[OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) spiega che la questione della conformità al diritto dell’Unione dell’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG è controversa nella dottrina tedesca. Gli autori che sostengono che tale disposizione è conforme al diritto dell’Unione, si baserebbero principalmente sulla genesi dell’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109. Ne risulta, secondo tali autori, che detto articolo 34, paragrafo 2, mirava proprio a preservare la nozione di «persone che agiscono di concerto», la quale, secondo numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri, si era rivelata efficace.
25
Tale giudice aggiunge che, secondo detti autori, sarebbe possibile ritenere che l’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG costituisca una disposizione relativa alle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109. A favore di tale tesi deporrebbe il fatto che il legislatore tedesco ha scelto di formulare l’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG in termini identici a quelli dell’articolo 30, paragrafo 2, del Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (legge sull’acquisto di valori mobiliari e sulle offerte pubbliche di acquisto) (BGBl. 2001 I pag. 3822), che mira a recepire la direttiva 2004/25 nel diritto tedesco. Inoltre, l’Autorità federale di vigilanza finanziaria controllerebbe, al contempo, il rispetto delle disposizioni di quest’ultima legge, in qualità di autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25, e quello degli obblighi di notifica previsti dal WpHG, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2004/109.
26
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del [WpHG], secondo il quale ai fini dell’attribuzione dei diritti di voto non è necessario un accordo avente ad oggetto l’esercizio di tali diritti tra la persona soggetta all’obbligo di notifica e il terzo, bensì è sufficiente che le persone agiscano di concerto in altro modo sulla base di circostanze di fatto».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
27
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) non sarebbe pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Essa deduce, in sostanza, che, nelle circostanze di cui si tratta in quest’ultimo, esiste effettivamente un «accordo», ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109. In ogni caso, tali circostanze rientrerebbero anche nella fattispecie prevista da detto articolo 10, lettera e), relativa ai diritti di voto detenuti da un’impresa controllata da una persona soggetta a un obbligo di notifica.
28
A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli,
C‑758/24 e C‑759/24
,
EU:C:2025:591
, punto
38
e giurisprudenza citata).
29
Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha constatato che i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. avevano agito di concerto «in altro modo», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del WpHG, tra.
30
È vero che il fatto che più detentori di titoli di una società rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109 abbiano agito di concerto può costituire un indizio dell’esistenza della conclusione, tra tali detentori, di un «accordo», ai sensi dell’articolo 10, lettera a), di tale direttiva e dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, prima alternativa, del WpHG.
31
Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che, nella sentenza oggetto del ricorso per cassazione («Revision») di cui è investito, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si è espressamente astenuto dal constatare l’esistenza di un «accordo», ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, prima alternativa, del WpHG, tra i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe, infatti, ritenuto che il fatto che i ricorrenti nel procedimento principale e la società K. avessero agito di concerto tra loro fosse sufficiente a giustificare l’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del WpHG, relativo alla fattispecie di persone che agiscono di concerto «in altro modo».
32
Il giudice del rinvio chiede, pertanto, se la direttiva 2004/109 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del WpHG. Come spiegato da detto giudice, in caso di risposta negativa a tale questione, il ricorso per cassazione («Revision») dovrà essere respinto. Per contro, in caso di risposta affermativa, detto giudice afferma di essere tenuto ad accogliere il ricorso per cassazione («Revision»), ad annullare la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e a rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo giudice affinché statuisca sull’esistenza di un eventuale «accordo», ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109 e dell’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, prima alternativa, del WpHG, tra i ricorrenti nel procedimento principale e la società K.
33
Quanto al riferimento, operato dalla [OSCURATO:PERSONA], all’articolo 10, lettera e), della direttiva 2004/109, è sufficiente rilevare che dalle indicazioni del giudice del rinvio non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale, abbia constatato l’esistenza di una situazione di controllo di un’impresa da parte di una persona, come quella prevista da tale disposizione.
34
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la questione pregiudiziale è pertinente ai fini della soluzione della controversia principale, cosicché la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
35
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che gli obblighi di notifica, definiti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, si applichino anche ai detentori di diritti di voto che agiscono di concerto tra loro nei confronti dell’emittente delle azioni cui tali diritti di voto sono collegati, non sulla base di un «accordo» concluso tra tali detentori, quale previsto all’articolo 10, lettera a), di detta direttiva, bensì in altro modo.
36
Come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, della direttiva 2004/109, lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13 di tale direttiva, a obblighi più severi di quelli previsti dalla direttiva medesima. Siffatto divieto è tuttavia accompagnato da tre deroghe, enunciate da detto quarto comma ai punti da i) a iii) (sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑605/18
,
EU:C:2021:712
, punto
30
).
37
In particolare, la deroga di cui a tale articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), consente allo Stato membro d’origine di applicare ai possessori di azioni o alle persone fisiche o giuridiche contemplati segnatamente all’articolo 10 della direttiva 2004/109 le «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della [direttiva 2004/25]» (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑605/18
,
EU:C:2021:712
, punto
32
).
38
Tale deroga è quindi soggetta a due condizioni consistenti, la prima, nel fatto che gli obblighi più severi di quelli previsti nella direttiva 2004/109 siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle operazioni elencate al punto precedente della presente sentenza e, la seconda, nel far sì che tali obblighi siano soggetti alla vigilanza da parte delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25. Queste due condizioni hanno carattere cumulativo (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑605/18
,
EU:C:2021:712
, punti
33
,
37
e
45
).
39
L’aggiunta, ad opera della direttiva 2013/50, del paragrafo 1
bis
nell’articolo 3 della direttiva 2004/109 era intesa a porre rimedio al livello di armonizzazione non uniforme degli obblighi di notifica per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o altrimenti trattano partecipazioni nel capitale di emittenti operanti nel mercato regolamentato di uno Stato membro, stante la facoltà che la direttiva 2004/109, prima di essere modificata dalla direttiva 2013/50, conferiva allo Stato membro d’origine di assoggettare i possessori di azioni o di altri strumenti finanziari a obblighi di notifica più severi di quelli da essa previsti. La direttiva 2013/50 che, come espone il suo considerando 12, aveva lo scopo di istituire un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, ha quindi soppresso tale facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punti da i) a iii), della direttiva 2004/109 (sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑605/18
,
EU:C:2021:712
, punto
31
).
40
In considerazione della finalità di tale articolo 3, paragrafo 1
bis
– che consiste nell’istituire tale regime –, le deroghe al divieto per lo Stato membro d’origine di assoggettare i possessori di azioni o di altri strumenti finanziari a obblighi di notifica più severi devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑605/18
,
EU:C:2021:712
, punto
41
).
41
Pertanto, nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, occorre considerare che essa riguarda unicamente gli obblighi più severi in materia di notifica che sono direttamente connessi alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate da uno Stato membro in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa.
42
Per contro, non possono essere considerate rientranti in tale deroga disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla comunicazione di informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro, che si applicano indipendentemente dall’esistenza di un’offerta pubblica di acquisto, di un’operazione di fusione che incida sulla proprietà o sul controllo delle imprese. Il fatto che le informazioni oggetto di tali disposizioni possano essere rilevanti in caso di offerta pubblica di acquisto dei titoli dell’impresa interessata, di un’operazione di fusione di tale impresa con un’altra impresa che incida sulla proprietà o sul controllo della prima impresa non è sufficiente a giustificare una diversa interpretazione.
43
Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che, conformemente alla normativa tedesca applicabile, la vigilanza sugli obblighi più severi derivanti dall’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG spetta all’Autorità federale di vigilanza finanziaria, che è anche l’autorità designata dalla Repubblica federale di Germania conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
44
Pertanto, la seconda delle condizioni di applicazione della deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 menzionate al punto 38 della presente sentenza sembra soddisfatta, fatta salva, per quanto necessario, la verifica da parte del giudice del rinvio.
45
Tuttavia, dalle indicazioni fornite da tale giudice risulta che l’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del WpHG si applica in tutte le circostanze che possono far sorgere un obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva. Non risulta, pertanto, che tale disposizione presenti un nesso diretto con «[le] offerte pubbliche di acquisto, [le] operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa», come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), di detta direttiva, circostanza che spetta, tuttavia, a detto giudice verificare.
46
Il fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che la formulazione dell’articolo 34, paragrafo 2, del WpHG sia identica a quella di un’altra disposizione del diritto tedesco relativa agli acquisti di valori mobiliari e alle offerte pubbliche di acquisto è irrilevante al riguardo.
47
Infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, iii), della direttiva 2004/109, l’elemento decisivo risiede non nei termini della disposizione nazionale di cui trattasi, bensì nell’ambito di applicazione di quest’ultima, che deve riguardare soltanto le offerte pubbliche di acquisto, le operazioni di fusione che incidono sulla proprietà e sul controllo di un’impresa.
48
Per quanto riguarda l’indicazione del giudice del rinvio secondo cui, in sostanza, l’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 sarebbe il frutto di un compromesso, ottenuto nel corso della procedura di adozione della direttiva 2013/50, diretto a preservare disposizioni nazionali come l’articolo 34, paragrafo 2, prima frase, seconda alternativa, del WpHG, è sufficiente rilevare che una siffatta circostanza, ammesso che sia dimostrata, non potrebbe giustificare un’interpretazione di tale articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, che faccia rientrare nel suo ambito di applicazione disposizioni nazionali non comprese nei suoi termini, e ciò a maggior ragione in quanto, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza, detto articolo 3, paragrafo 1
bis
, deve essere interpretato restrittivamente.
49
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede che gli obblighi di notifica, definiti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, si applichino anche ai detentori di diritti di voto che agiscono di concerto tra loro nei confronti dell’emittente delle azioni cui tali diritti di voto sono connessi, non sulla base di un «accordo» concluso tra tali detentori, quale previsto all’articolo 10, lettera a), di detta direttiva, bensì in altro modo, dal momento che l’obbligo derivante da una siffatta normativa nazionale non presenta un nesso diretto con «[le] offerte pubbliche di acquisto, [le] operazioni di fusione che incidono sulla proprietà e sul controllo di un’impresa», ai sensi del suddetto articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii).
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede che gli obblighi di notifica, definiti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/109, come modificata, si applichino anche ai detentori di diritti di voto che agiscono di concerto tra loro nei confronti dell’emittente delle azioni cui tali diritti di voto sono connessi, non sulla base di un «accordo» concluso tra tali detentori, quale previsto all’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109, come modificata, bensì in altro modo, dal momento che l’obbligo derivante da una siffatta normativa nazionale non presenta un nesso diretto con «[le] offerte pubbliche di acquisto, [le] operazioni di fusione che incidono sulla proprietà e sul controllo di un’impresa», ai sensi del suddetto articolo 3, paragrafo 1
bis
, quarto comma, punto iii).
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.