Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 39/1983

ECLI:IT:COST:1983:39
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato della contravvenzione di cui all'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), perché, munito della patente speciale per minorati fisici di categoria F, guidava autovettura particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da quella specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma settimo, d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 9 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. :

1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da 2 a 4 mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per la guida, da parte di un minorato fisico, di veicolo della stessa specie di quello indicato nella patente, mentre il medesimo art. 87, nell'ultimo comma (aggiunto dall'art. 5 legge 14 febbraio 1974, n. 62), stabilisce la più lieve pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000 per la guida, da parte di chiunque e, quindi, anche di un minorato, di veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la patente, che costituisce un fatto più allarmante e pericoloso.

Nel caso di specie lo stesso minorato, se avesse guidato, privo dei necessari requisiti, un veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per cui avesse ottenuto la patente, senza il prescritto provvedimento prefettizio di estensione (art. 80, comma settimo, T.U. citato) e senza le prescrizioni indicate sulla patente di cui in effetti disponeva, sarebbe stato passibile di una pena notevolmente più lieve e "non di specie congiunte", come si esprime l'ordinanza, nonostante l'intuitiva maggiore pericolosità della condotta, mentre è soggetto a pena più grave per aver guidato un veicolo oggettivamente idoneo e con l'osservanza delle prescrizioni impostegli, anche se diverso da quello indicato specificamente nella patente.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste la disparità di trattamento per previsione legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio, della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art. 87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i minorati fisici.

Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n. 62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80", il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A. B, C, imponendo ad essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per velocità e potenza.

Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, è quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959.

Nello stesso senso è la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di Grosseto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato della contravvenzione di cui all'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), perché, munito della patente speciale per minorati fisici di categoria F, guidava autovettura particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da quella specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma settimo, d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 9 giugno 1976. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. : 1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da 2 a 4 mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per la guida, da parte di un minorato fisico, di veicolo della stessa specie di quello indicato nella patente, mentre il medesimo art. 87, nell'ultimo comma (aggiunto dall'art. 5 legge 14 febbraio 1974, n. 62), stabilisce la più lieve pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000 per la guida, da parte di chiunque e, quindi, anche di un minorato, di veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la patente, che costituisce un fatto più allarmante e pericoloso. Nel caso di specie lo stesso minorato, se avesse guidato, privo dei necessari requisiti, un veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per cui avesse ottenuto la patente, senza il prescritto provvedimento prefettizio di estensione (art. 80, comma settimo, T.U. citato) e senza le prescrizioni indicate sulla patente di cui in effetti disponeva, sarebbe stato passibile di una pena notevolmente più lieve e "non di specie congiunte", come si esprime l'ordinanza, nonostante l'intuitiva maggiore pericolosità della condotta, mentre è soggetto a pena più grave per aver guidato un veicolo oggettivamente idoneo e con l'osservanza delle prescrizioni impostegli, anche se diverso da quello indicato specificamente nella patente. 2. - La questione non è fondata. Non sussiste la disparità di trattamento per previsione legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio, della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art. 87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i minorati fisici. Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n. 62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80", il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A. B, C, imponendo ad essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per velocità e potenza. Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, è quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959. Nello stesso senso è la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di Grosseto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 39/1983 — Fons Iuris — Fons Iuris