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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11699/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 29 maggio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto in abitazione aggravati e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra tali fatti ed altri per i quali era stato già giudicato, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile.

In particolare, al Cristofaro si contesta di essersi impossessato, introducendosi nello spogliatoio di una piscina e scassinando un armadietto munito di lucchetto, di un portafogli, di un telefono cellulare i-phone, di una carta di credito, di una carta bancomat, documenti di identità e di una tessera che abilitava all'accesso alla piscina, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], che ivi li aveva riposti, nonché di essersi impossessato, introducendosi nello spogliatoio di una piscina comunale, delle chiavi di un ciclomotore che [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto nel giubbotto lasciato all'interno dello spogliatoio, e poi di essersi impossessato, utilizzando dette chiavi, del ciclomotore posteggiato all'esterno della piscina e di altri oggetti al suo interno riposti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei due reati, sostenendo che gli stessi integrerebbero dei furti ex art. 624 cod. pen., in quanto gli spogliatoi delle piscine in cui essi sono stati commessi non costituirebbero luoghi di privata dimora, invocando il precedente delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) secondo il quale sono privata dimora solo quei luoghi nei quali si svolgono atti della vita privata in modo stabile e non occasionale, evidenziando che gli spogliatoi sono luoghi di cui gli avventori fruiscono solo occasionalmente e temporaneamente e sui quali essi non vantano uno ius excludendi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve preliminarmente osservarsi che già con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto, con il primo motivo, che i reati non erano sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata.

Il motivo di appello, tuttavia, è estremamente generico, limitandosi ad evidenziare che i furti sono avvenuti nei locali spogliatoi di una piscina, «luogo che per le sue caratteristiche non può dirsi di privata dimora».

In particolare, non vengono specificate le ragioni per le quali i locali spogliatoi delle due piscine, nel caso concreto, non possederebbero i requisiti indicati nella sentenza sopra citata.La Corte di appello, stante la genericità del motivo di appello, si è limitata a ribadire che i due furti, in quanto commessi all'interno degli spogliatoi delle due piscine, devono essere qualificati come furti in abitazione, citando alcuni precedenti di questa Corte di cassazione, anteriori e successivi alla decisione delle Sezioni Unite (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 248356; Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894) relative a furti commessi negli spogliatoi di un cantiere edile, di un circolo sportivo e di uno stand fieristico.

In realtà il motivo di appello era inammissibile.

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268322).

Esso, in quanto generico, non era in grado di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto alla qualificazione giuridica del fatto, se non per l'affermazione che lo spogliatoio non poteva di per se stesso integrare un luogo di privata dimora e su tale punto la Corte di appello ha risposto, evidenziando, richiamando i precedenti sopra citati, che anche lo spogliatoio può integrare un luogo di privata dimora.

3. Il ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica dei reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità, ma in questo caso ha contestato la decisione della Corte di appello, che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado, in relazione a profili diversi, sostenendo la natura occasionale e transitoria del rapporto tra i derubati e gli spogliatoi ove sono stati commessi i furti e l'assenza in capo ad essi di uno ius excludendi.

La contestazione della qualificazione giuridica del fatto sollevata dal ricorrente, in quanto volta a negare che gli spogliatoi integrino luoghi di privata dimora per ragioni diverse da quelle genericamente dedotte con l'atto di appello, integra un motivo proposto per la prima con il ricorso per cassazione e pertanto è ammissibile solo se per la sua soluzione non siano necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto.

4. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

La privata dimora è connotata dai seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Occorre, allora, considerare che, secondo quanto emerge già dalla sentenza di primo grado, le due strutture erano utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata e precisamente per lo svolgimento di attività sportiva, che rientra nella più ampia attività di svago cui pure si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata.

Può, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di svago se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, come appunto avviene per gli spogliatoi ove le persone che frequentano una struttura sportiva possono cambiarsi ed ivi lasciare in appositi spazi i loro effetti personal.

Quanto alla stabilità e non mera occasionalità del rapporto tra i derubati e gli spogliatoi e alla titolarità in capo agli stessi di uno ius excludendi (aspetti sui quali si appunta il motivo di ricorso), occorre distinguere tra i due delitti.

4.1. In relazione al furto commesso ai danni di 3arno Allegrini, tali requisiti sicuramente ricorrono, atteso che l'accesso alla piscina non era consentito al pubblico, ma solo a coloro che ne avevano titolo in quanto muniti di apposita tessera rilasciata dal gestore della struttura, come si evince dalla circostanza che anche tale tessera ha costituito oggetto di furto.

Inoltre, l'Allegrini, durante la sua permanenza all'interno della piscina, disponeva di un armadietto in cui riponeva i suoi effetti personali e che poi chiudeva con un catenaccio.

Proprio per tale ragione, infatti, il furto è stato ritenuto aggravato dalla violenza sulle cose.

Ne deriva che, quanto meno in relazione a detto armadietto, l'Allegrini era personalmente titolare di uno ius excludendi.

Ne deriva, in relazione al furto ai danni dell'Allegrini, la manifesta infondatezza del motivo.

4.2. In relazione al furto ai danni del Gregori, deve osservarsi che anche in questo caso il derubato ha utilizzato lo spogliatoio non solo per la funzione sua tipica, ma anche per riporvi i suoi effetti personali.Tuttavia, dalle due sentenze di merito non emergono altri elementi utili a rendere evidente che, nel caso concreto, il luogo ove è avvenuto il furto integrasse un luogo di privata dimora ex art. 624-bis cod. pen., soprattutto in relazione al requisito della stabilità e non occasionalità del rapporto tra il derubato ed il luogo in cui il furto è avvenuto, cosicché per dare risposta al motivo di ricorso sarebbero necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Non potendo la questione della qualificazione giuridica del fatto essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, se per la sua soluzione non sono necessari accertamenti in punto di fatto, anche in questo caso il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 29 maggio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto in abitazione aggravati e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra tali fatti ed altri per i quali era stato già giudicato, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. In particolare, al Cristofaro si contesta di essersi impossessato, introducendosi nello spogliatoio di una piscina e scassinando un armadietto munito di lucchetto, di un portafogli, di un telefono cellulare i-phone, di una carta di credito, di una carta bancomat, documenti di identità e di una tessera che abilitava all'accesso alla piscina, sottraendoli a [OSCURATO:PERSONA], che ivi li aveva riposti, nonché di essersi impossessato, introducendosi nello spogliatoio di una piscina comunale, delle chiavi di un ciclomotore che [OSCURATO:PERSONA] aveva riposto nel giubbotto lasciato all'interno dello spogliatoio, e poi di essersi impossessato, utilizzando dette chiavi, del ciclomotore posteggiato all'esterno della piscina e di altri oggetti al suo interno riposti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei due reati, sostenendo che gli stessi integrerebbero dei furti ex art. 624 cod. pen., in quanto gli spogliatoi delle piscine in cui essi sono stati commessi non costituirebbero luoghi di privata dimora, invocando il precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) secondo il quale sono privata dimora solo quei luoghi nei quali si svolgono atti della vita privata in modo stabile e non occasionale, evidenziando che gli spogliatoi sono luoghi di cui gli avventori fruiscono solo occasionalmente e temporaneamente e sui quali essi non vantano uno ius excludendi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente osservarsi che già con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto, con il primo motivo, che i reati non erano sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata. Il motivo di appello, tuttavia, è estremamente generico, limitandosi ad evidenziare che i furti sono avvenuti nei locali spogliatoi di una piscina, «luogo che per le sue caratteristiche non può dirsi di privata dimora». In particolare, non vengono specificate le ragioni per le quali i locali spogliatoi delle due piscine, nel caso concreto, non possederebbero i requisiti indicati nella sentenza sopra citata.La Corte di appello, stante la genericità del motivo di appello, si è limitata a ribadire che i due furti, in quanto commessi all'interno degli spogliatoi delle due piscine, devono essere qualificati come furti in abitazione, citando alcuni precedenti di questa Corte di cassazione, anteriori e successivi alla decisione delle Sezioni Unite (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 248356; Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894) relative a furti commessi negli spogliatoi di un cantiere edile, di un circolo sportivo e di uno stand fieristico. In realtà il motivo di appello era inammissibile. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268322). Esso, in quanto generico, non era in grado di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto alla qualificazione giuridica del fatto, se non per l'affermazione che lo spogliatoio non poteva di per se stesso integrare un luogo di privata dimora e su tale punto la Corte di appello ha risposto, evidenziando, richiamando i precedenti sopra citati, che anche lo spogliatoio può integrare un luogo di privata dimora. 3. Il ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica dei reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità, ma in questo caso ha contestato la decisione della Corte di appello, che sul punto ha confermato la sentenza di primo grado, in relazione a profili diversi, sostenendo la natura occasionale e transitoria del rapporto tra i derubati e gli spogliatoi ove sono stati commessi i furti e l'assenza in capo ad essi di uno ius excludendi. La contestazione della qualificazione giuridica del fatto sollevata dal ricorrente, in quanto volta a negare che gli spogliatoi integrino luoghi di privata dimora per ragioni diverse da quelle genericamente dedotte con l'atto di appello, integra un motivo proposto per la prima con il ricorso per cassazione e pertanto è ammissibile solo se per la sua soluzione non siano necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto. 4. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La privata dimora è connotata dai seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Occorre, allora, considerare che, secondo quanto emerge già dalla sentenza di primo grado, le due strutture erano utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata e precisamente per lo svolgimento di attività sportiva, che rientra nella più ampia attività di svago cui pure si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata. Può, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di svago se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, come appunto avviene per gli spogliatoi ove le persone che frequentano una struttura sportiva possono cambiarsi ed ivi lasciare in appositi spazi i loro effetti personal. Quanto alla stabilità e non mera occasionalità del rapporto tra i derubati e gli spogliatoi e alla titolarità in capo agli stessi di uno ius excludendi (aspetti sui quali si appunta il motivo di ricorso), occorre distinguere tra i due delitti. 4.1. In relazione al furto commesso ai danni di 3arno Allegrini, tali requisiti sicuramente ricorrono, atteso che l'accesso alla piscina non era consentito al pubblico, ma solo a coloro che ne avevano titolo in quanto muniti di apposita tessera rilasciata dal gestore della struttura, come si evince dalla circostanza che anche tale tessera ha costituito oggetto di furto. Inoltre, l'Allegrini, durante la sua permanenza all'interno della piscina, disponeva di un armadietto in cui riponeva i suoi effetti personali e che poi chiudeva con un catenaccio. Proprio per tale ragione, infatti, il furto è stato ritenuto aggravato dalla violenza sulle cose. Ne deriva che, quanto meno in relazione a detto armadietto, l'Allegrini era personalmente titolare di uno ius excludendi. Ne deriva, in relazione al furto ai danni dell'Allegrini, la manifesta infondatezza del motivo. 4.2. In relazione al furto ai danni del Gregori, deve osservarsi che anche in questo caso il derubato ha utilizzato lo spogliatoio non solo per la funzione sua tipica, ma anche per riporvi i suoi effetti personali.Tuttavia, dalle due sentenze di merito non emergono altri elementi utili a rendere evidente che, nel caso concreto, il luogo ove è avvenuto il furto integrasse un luogo di privata dimora ex art. 624-bis cod. pen., soprattutto in relazione al requisito della stabilità e non occasionalità del rapporto tra il derubato ed il luogo in cui il furto è avvenuto, cosicché per dare risposta al motivo di ricorso sarebbero necessari ulteriori accertamenti in fatto. Non potendo la questione della qualificazione giuridica del fatto essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, se per la sua soluzione non sono necessari accertamenti in punto di fatto, anche in questo caso il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
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