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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33259/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04I2BXP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XU6PU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il delitto di furto aggravato commesso in concorso tra loro e con altri.

Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per [OSCURATO:PERSONA], mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall'imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; per [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (per [OSCURATO:PERSONA] si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; per [OSCURATO:PERSONA], la p. 4 sent. app.), rispetto ai quali i ricorrenti non operano alcun confronto.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04I2BXP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XU6PU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il delitto di furto aggravato commesso in concorso tra loro e con altri. Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per [OSCURATO:PERSONA], mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall'imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; per [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (per [OSCURATO:PERSONA] si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; per [OSCURATO:PERSONA], la p. 4 sent. app.), rispetto ai quali i ricorrenti non operano alcun confronto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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