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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata (con appello convertito in ricorso per cassazione) la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 lettera b) e 6 della legge n. 283 del 1962, accertato in Albanella, frazione Matinella, il 14 luglio 2020.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); il Tribunale, invero, ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli esiti degli accertamenti compiuti dai Nas di Salerno presso la sede del panificio dell'imputato, dove sono state rinvenute materie prime in cattivo stato di conservazione, insudiciate e invase da insetti, avendo le dichiarazioni dell'operante di P.G. [OSCURATO:PERSONA] trovato ampio conforto nel verbale di ispezione igienico-sanitaria scaturito dai controlli sui sacchi di farina rinvenuti, per cui legittimamente è stata ritenuta provata la contravvenzione contestata.

Considerato che anche i secondo motivo di ricorso, con cui Leonessa lamenta il vizio di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è parimenti inammissibile, non risultando dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata che la difesa, in sede di conclusioni, abbia sollecitato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che invero nella vicenda in esame pare comunque da escludere, in ragione dell'entità della vicenda, essendo risultato mal conservato un quantitativo elevato di farina (circa 150 kg.).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Cpsi9liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata (con appello convertito in ricorso per cassazione) la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 lettera b) e 6 della legge n. 283 del 1962, accertato in Albanella, frazione Matinella, il 14 luglio 2020. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); il Tribunale, invero, ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli esiti degli accertamenti compiuti dai Nas di Salerno presso la sede del panificio dell'imputato, dove sono state rinvenute materie prime in cattivo stato di conservazione, insudiciate e invase da insetti, avendo le dichiarazioni dell'operante di P.G. [OSCURATO:PERSONA] trovato ampio conforto nel verbale di ispezione igienico-sanitaria scaturito dai controlli sui sacchi di farina rinvenuti, per cui legittimamente è stata ritenuta provata la contravvenzione contestata. Considerato che anche i secondo motivo di ricorso, con cui Leonessa lamenta il vizio di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è parimenti inammissibile, non risultando dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata che la difesa, in sede di conclusioni, abbia sollecitato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che invero nella vicenda in esame pare comunque da escludere, in ragione dell'entità della vicenda, essendo risultato mal conservato un quantitativo elevato di farina (circa 150 kg.). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Cpsi9liere estensore Il
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