CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 47139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 5/10/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 4 mesi di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con decreto n. 126/06 RMP del Tribunale di Foggia del 17/4/2009, definitiva il 31/7/2009, notificatogli il 17/6/2009 e aggravata con decreto 100/10 Reg. MP., contravveniva all'obbligo di non rincasare, la sera, più tardi e di non uscire, la mattina, prima di una data ora, risultando assente dall'abitazione, sita in Foggia, alle ore 1:25 del 4/10/2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bruno, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.192, 533, 546 e 354 cod. proc. pen. in relazione all'inversione dell'onere della prova operato dalla sentenza impugnata, secondo cui eventuali difetti di funzionalità del citofono o l'ipoacusia dell'imputato avrebbero dovuto essere dimostrati da quest'ultimo: regola di giudizio incompatibile con la presunzione di non colpevolezza stabilita dal secondo comma dell'art. 27 Cost. e dall'art. 6 CEDU, oltre che dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. L'accertamento delle Forze dell'ordine, infatti, era consistito nell'aver suonato al citofono della abitazione di Bruno per dieci minuti, senza che fosse stato specificato se i verbalizzanti avessero effettuato un accesso all'abitazione e alla porta di ingresso. La motivazione della sentenza di appello sul punto non sarebbe congrua, non essendo stata confutata «l'ossatura» dello schema difensivo ed essendovi una valutazione della prova indiziaria assolutamente non conforme alle regole di diritto sulla valutazione degli elementi indiziari. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 117 Cost. e 7 Convenzione EDU Le prescrizioni che, ai sensi dell'art. 8, codice antimafia, conseguono all'applicazione della sorveglianza speciale, tra cui l'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne e il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, dovrebbero essere specificamente motivate; ciò che non sarebbe accaduto nel caso in esame. Per tale ragione, la difesa insta perché venga sollevata una questione di legittimità costituzionale al fine di adeguare la norma ai principi costituzionali e sovranazionali. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, dal momento che la violazione risaliva all'ottobre 2015 e che la sentenza di secondo grado era stata depositata il 28/10/2020, 5 anni e un giorno dalla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Partendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la sentenza ha correttamente fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato su quanto riportato nell'annotazione di servizio a firma dei [OSCURATO:PERSONA] e dasu, che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], recatisi a casa di Bruno verso le ore 1.25, ne avevano constatavano l'assenza, nonostante l'obbligo di fare rientro nell'abitazione non più tardi delle 21,00. Nel frangente, gli operanti avevano dato atto di aver bussato, ripetutamente, alla porta vetrata senza ottenere alcuna risposta e di aver atteso circa 10 minuti sul posto. Non può condividersi l'assunto difensivo, già formulato in sede di appello, secondo cui non sarebbe stata riscontrata, con certezza, l'assenza di Bruno dall'abitazione, in assenza di ulteriori accertamenti sull'effettivo funzionamento del campanello e del citofono, o ancora, sulla presenza di luci accese nell'immobile di proprietà dell'odierno imputato; e non avendo gli operanti atteso l'eventuale ritorno di Bruno per verificare se effettivamente egli si fosse allontanato da casa in orario non consentito. In argomento, infatti, va ricordato che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato «al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti da parte della difesa, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290); sicché il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, Rv. 278751 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, la difesa non ha dedotto alcuna ricostruzione alternativa, limitandosi ad affermare l'incompletezza dell'accertamento delle Forze dell'ordine, laddove deve ritenersi non manifestamente illogica e conforme alle massime tratte dall'esperienza giudiziaria l'affermazione dell'assenza, nell'abitazione, di un soggetto che non abbia risposto alle chiamate ripetute da parte degli operanti, i quali si siano trattenuti per un congruo tempo di attesa, quando l'interessato non abbia fornito alcuna giustificazione della mancata risposta, suscettibile di far insorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza della prospettazione (cfr. Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, citata, in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per evasione dagli arresti domiciliari in ragione della mancata risposta del ricorrente alla chiamata effettuata dagli operanti mediante il citofono, motivando la decisione con il fatto che non fosse stato offerto, da parte dei giudici di merito, alcun riscontro alla tesi difensiva, qui nemmeno affacciata, del malfunzionamento dell'apparecchio). 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, è appena il caso di osservare che la questione della adeguata motivazione del provvedimento applicativo delle prescrizioni presenti essenziali profili fattuali (legati al concreto contenuto del provvedimento genetico) che avrebbero dovuto essere sottoposti al Giudice di merito e che, in questa sede, non possono essere adeguatamente scrutinati, anche considerata l'indisponibilità del provvedimento in parola, non allegato al ricorso. Pertanto, anche la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa deve ritenersi nel caso in esame comunque non rilevante. 4. Per quanto, infine, riguarda il terzo motivo di impugnazione, è appena il caso di osservare che l'effetto interruttivo conseguente alla pronuncia della sentenza di condanna si produce al momento della lettura del dispositivo e non certo in quello del deposito del provvedimento (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02; Sez. 1, n. 20432 del 27/1/2015, Lione, Rv. 263365 - 01; Sez. 7, n. 38143 del 13/2/2014, Foggetti, Rv. 262615 - 01; Sez. 3, n. 18046 del 9/2/2011, Morra, Rv. 250328 - 01; Sez. 5, n. 46231 del 4/11/2003, Bertolino, Rv. 227575 - 01; Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, Garetti, Rv. 146949 - 01); di tal che, sotto tale profilo, il ricorso 'si palesa come manifestamente infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]