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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17242/2026

Testo disponibile della fonte

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o di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 23 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Venezia harespinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per proporreimpugnazione avverso la sentenza del 12 maggio 2011 con cui la Corte di assise di Padovalo ha condannato alla pena di 25 anni di reclusione per il reato di omicidio volontarioaggravato, sentenza confermata da quella della Corte di assise di appello di Venezia del 26ottobre 2012, definitiva il 12 marzo 2014 per rigetto del ricorso in cassazione.In particolare, la Corte di assise di appello ha rilevato che si trattava della secondaistanza di restituzione nel termine presentata dall'interessato; la prima era stata respinta,questa seconda era stata presentata il 8 maggio 2025 sull'assunto della scoperta di unaprova nuova costituita dalla falsità della procura rilasciata a due difensori di fiducia perimpugnare la sentenza d'appello; la Corte di assise di appello ha ritenuto l'istanza tardiva, inquanto il termine per proporla decorreva dal 28 gennaio 2025, data in cui lo stesso è statoestradato in Italia; la precedente ordinanza di rigetto non è stata impugnata, la questionedella natura apocrifa del mandato per proporre ricorso in Cassazione è irrilevante, sia perchéavrebbe dovuto verificarlo prima il condannato, sia perché la Corte non può accertarne lafalsità.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché nella precedente istanza il difensore non aveva la possibilità di introdurre l'elementonuovo costituito dalla consulenza tecnica che accerta la falsità della firma sul mandatoconferito ai due difensori di fiducia per il lasso temporale nullo intercorrente tra la suanomina del 25 febbraio 2025 e la scadenza del termine per proporre l'istanza del 27 febbraio2025; non era possibile introdurre l'elemento con un eventuale ricorso per cassazione controla precedente ordinanza della Corte di assise di appello, perché vi è uno sbarramentoprocessuale alla produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità; nel processopenale non è prevista la pregiudizialità del processo per falso, per cui spettava al giudiceverificare, anche mediante perizia, la falsità della sottoscrizione del mandato ad impugnare.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

L’istanza deve essere decisa in base al testo dell’art. 175 cod. pen., antecedente lemodifiche operate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, conformemente all’insegnamento di Sez.

U,n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, secondo cui “l'istituto della rescissione delgiudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali èstata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., comemodificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumacialidefiniti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continuaad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettatadall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente”.Nel caso in esame, infatti, sia il processo di primo grado che il secondo si sono svoltiancora sotto il vigore della disciplina della contumacia.Il vecchio testo dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. disponeva che “se è statapronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a suarichiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”.Nel caso in esame, è in questione l’esistenza del presupposto “che lo stesso abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”.Il ricorso deduce che il presupposto esisterebbe, perché l’unico elemento di prova chevi è in atti circa il fatto che l’imputato conoscesse, in realtà, dell’esistenza del processo a suocarico (il mandato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello pronunciata nei suoiconfronti) è stato scardinato dalla consulenza tecnica di parte del 7 maggio 2025 cheavrebbe accertato la falsità della firma dell’imputato - autenticata a suo tempo dai difensori difiducia - sul mandato ad impugnare loro conferito.L’ordinanza impugnata ha risposto che la questione è irrilevante perché l’istanza ex art.175 cod. proc. pen. è comunque tardiva, in quanto proposta l’8 maggio 2025, a fronte di untermine di 30 giorni che decorreva dal 28 gennaio 2025.Il ricorso controdeduce che non sarebbe stato proprio possibile introdurre l’elementosopravvenuto nella prima istanza di rimessione nel termine, in quanto il condannato haconferito mandato al difensore solo il 25 febbraio 2025 ed il termine per proporla scadeva il27 febbraio 2025; sussisterebbe, pertanto, una causa di forza maggiore.L’argomento è infondato.Il difensore ha proposto la prima istanza di restituzione nel termine senza accertarsiche all’interno del fascicolo del giudizio esisteva un elemento di prova (il mandato adimpugnare in cassazione) che smentiva la tesi della mancata conoscenza del procedimentopenale a suo carico.Come detto, il ricorso sostiene che la difesa del condannato non aveva avuto il tempodi conoscere questo elemento di prova perché l’incarico al difensore era stato conferito solodue giorni prima della scadenza del termine.Ma la circostanza che il condannato abbia conferito mancato al difensore perpresentare l’istanza di restituzione nel termine soltanto il 25 febbraio 2025 è del tuttoirrilevante, perché la data in cui è avvenuta la conoscenza del procedimento è il 28 gennaio2025, e se il condannato ha fatto decorrere i primi ventotto giorni del termine, è imputabile alui un atteggiamento negligente, che non può essere recuperato mediante la presentazionedi una seconda istanza, che è stata introdotta pacificamente fuori termine, comecorrettamente rilevato dalla Corte di assise di appello con il provvedimento impugnato.

Laforza maggiore è, infatti, un “un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzoumano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili” (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020,Giglio, Rv. 278706 – 01), e tale non è il ritardo nell’incarico al difensore, che è una liberascelta dell'imputato.La tardività con cui è stato conferito il mandato a presentare istanza di restituzione neltermine incide, pertanto, soltanto sui rapporti tra il condannato ed il suo difensore, che hapresentato un’istanza di restituzione nel termine senza prima leggere gli atti del giudizio dicognizione, ma non consente di recuperare il termine per presentare l’istanza ex art. 175cod. proc. pen., che era ormai decorso alla data dell’8 maggio 2025 in cui essa è stataintrodotta.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 23 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Venezia harespinto l’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per proporreimpugnazione avverso la sentenza del 12 maggio 2011 con cui la Corte di assise di Padovalo ha condannato alla pena di 25 anni di reclusione per il reato di omicidio volontarioaggravato, sentenza confermata da quella della Corte di assise di appello di Venezia del 26ottobre 2012, definitiva il 12 marzo 2014 per rigetto del ricorso in cassazione.In particolare, la Corte di assise di appello ha rilevato che si trattava della secondaistanza di restituzione nel termine presentata dall'interessato; la prima era stata respinta,questa seconda era stata presentata il 8 maggio 2025 sull'assunto della scoperta di unaprova nuova costituita dalla falsità della procura rilasciata a due difensori di fiducia perimpugnare la sentenza d'appello; la Corte di assise di appello ha ritenuto l'istanza tardiva, inquanto il termine per proporla decorreva dal 28 gennaio 2025, data in cui lo stesso è statoestradato in Italia; la precedente ordinanza di rigetto non è stata impugnata, la questionedella natura apocrifa del mandato per proporre ricorso in Cassazione è irrilevante, sia perchéavrebbe dovuto verificarlo prima il condannato, sia perché la Corte non può accertarne lafalsità.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché nella precedente istanza il difensore non aveva la possibilità di introdurre l'elementonuovo costituito dalla consulenza tecnica che accerta la falsità della firma sul mandatoconferito ai due difensori di fiducia per il lasso temporale nullo intercorrente tra la suanomina del 25 febbraio 2025 e la scadenza del termine per proporre l'istanza del 27 febbraio2025; non era possibile introdurre l'elemento con un eventuale ricorso per cassazione controla precedente ordinanza della Corte di assise di appello, perché vi è uno sbarramentoprocessuale alla produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità; nel processopenale non è prevista la pregiudizialità del processo per falso, per cui spettava al giudiceverificare, anche mediante perizia, la falsità della sottoscrizione del mandato ad impugnare.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’istanza deve essere decisa in base al testo dell’art. 175 cod. pen., antecedente lemodifiche operate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, conformemente all’insegnamento di Sez. U,n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992, secondo cui “l'istituto della rescissione delgiudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali èstata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., comemodificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumacialidefiniti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continuaad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettatadall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente”.Nel caso in esame, infatti, sia il processo di primo grado che il secondo si sono svoltiancora sotto il vigore della disciplina della contumacia.Il vecchio testo dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. disponeva che “se è statapronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a suarichiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”.Nel caso in esame, è in questione l’esistenza del presupposto “che lo stesso abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione”.Il ricorso deduce che il presupposto esisterebbe, perché l’unico elemento di prova chevi è in atti circa il fatto che l’imputato conoscesse, in realtà, dell’esistenza del processo a suocarico (il mandato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello pronunciata nei suoiconfronti) è stato scardinato dalla consulenza tecnica di parte del 7 maggio 2025 cheavrebbe accertato la falsità della firma dell’imputato - autenticata a suo tempo dai difensori difiducia - sul mandato ad impugnare loro conferito.L’ordinanza impugnata ha risposto che la questione è irrilevante perché l’istanza ex art.175 cod. proc. pen. è comunque tardiva, in quanto proposta l’8 maggio 2025, a fronte di untermine di 30 giorni che decorreva dal 28 gennaio 2025.Il ricorso controdeduce che non sarebbe stato proprio possibile introdurre l’elementosopravvenuto nella prima istanza di rimessione nel termine, in quanto il condannato haconferito mandato al difensore solo il 25 febbraio 2025 ed il termine per proporla scadeva il27 febbraio 2025; sussisterebbe, pertanto, una causa di forza maggiore.L’argomento è infondato.Il difensore ha proposto la prima istanza di restituzione nel termine senza accertarsiche all’interno del fascicolo del giudizio esisteva un elemento di prova (il mandato adimpugnare in cassazione) che smentiva la tesi della mancata conoscenza del procedimentopenale a suo carico.Come detto, il ricorso sostiene che la difesa del condannato non aveva avuto il tempodi conoscere questo elemento di prova perché l’incarico al difensore era stato conferito solodue giorni prima della scadenza del termine.Ma la circostanza che il condannato abbia conferito mancato al difensore perpresentare l’istanza di restituzione nel termine soltanto il 25 febbraio 2025 è del tuttoirrilevante, perché la data in cui è avvenuta la conoscenza del procedimento è il 28 gennaio2025, e se il condannato ha fatto decorrere i primi ventotto giorni del termine, è imputabile alui un atteggiamento negligente, che non può essere recuperato mediante la presentazionedi una seconda istanza, che è stata introdotta pacificamente fuori termine, comecorrettamente rilevato dalla Corte di assise di appello con il provvedimento impugnato. Laforza maggiore è, infatti, un “un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzoumano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili” (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020,Giglio, Rv. 278706 – 01), e tale non è il ritardo nell’incarico al difensore, che è una liberascelta dell'imputato.La tardività con cui è stato conferito il mandato a presentare istanza di restituzione neltermine incide, pertanto, soltanto sui rapporti tra il condannato ed il suo difensore, che hapresentato un’istanza di restituzione nel termine senza prima leggere gli atti del giudizio dicognizione, ma non consente di recuperare il termine per presentare l’istanza ex art. 175cod. proc. pen., che era ormai decorso alla data dell’8 maggio 2025 in cui essa è stataintrodotta.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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