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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20257/2022

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ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ,Veu1‘3d-t- GUTKOWSKi LOFFREDO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23-tjennato/1.965; avverso la ordinanza n. 50/2021 del Tribunale di Siracusa del 10 settembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione in inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 10 settembre 2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato il ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 1 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Siracusa in relazione ad un fondo sito in Comune di Siracusa, località [OSCURATO:PERSONA], identificato al figlio di mappa 166, particelle nn. 194 e 195/essendo stato ravvisato sul fondo in questione il fumus delicti di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nev., per essere stato realizzato, sulla scogliera ivi esistente, alta circa 5 metri, uno scavo onde consentire l'accesso al mare dei fondi retrostanti.

Nel rigettare la ~ta. di riesame del provvedimento cautelare in questionefil Tribunale aretuseo osservava che la Guardia costiera, allarmata a seguito di una segnalazione privata, recatasi sul posto aveva riscontrato la presenza di lavori di sbancamento sulla scogliera, privi di autorizzazionef al fine di realizzare un accesso al mare, come era evidenziato dalla presenza di tracce di mezzi meccanici oltre che dall'avvenuto spianamento del materiale di , riporto, in favore dei terreni retrostanti, p ro pri eta del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, rilevato che la linearità delle opere realizzate portava ad escludere che le stesse potessero essere il frutto di un fenomeno naturale di smottamento del terreno e considerato che le stesse, sebbene realizzate in un fondo di proprietà privata, ricadevano nella fascia di rispetto di trenta metri lineari dal demanio marittimo, ha ritenuto sussistere gli estremi del fumus del reato in provvisoria contestazione ed ha, pertanto, rigettato la richiesta di riesame.

Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assistito dalla sua difesa fiduciaria, articolando a tal fine un unico motivo di ricorso, con il quale egli ha dedotto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale dì Siracusa, avendo emesso il proprio provvedimento di rigetto, senza argomentare le ragioni che lo avevano spinto a disattendere la richiesta di riesame.

Ha la ricorrente difesa affermato che, per un verso, il provvedimento impugnato non era motivato in ordine alla esistenza del pericolo nel ritardo che avrebbe legittimato il provvedimento cautelare né lo stesso conteneva la confutazione in ordine alla affermazione in punto di liceità delle opere realizzate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001.Ha, altresì, aggiunto il ricorrente che nell'ordinanza impugnata era stato omesso l'esame di punti decisivi ai fini dell'accertamento del fatto, elemento questo che, comportando la mera apparenza della motivazione della ordinanza stessa, si traduceva, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in una ulteriore violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Deve, preliminarmente, ribadirsi il principio secondo il quale, pur essendo vero che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con i quali sono state definite le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso esclusivamente in relazione al motivo di ricorso connesso alla violazione di legge, un tale vizio è riscontrabile anche laddove sia del tutto carente, ovvero meramente apparente, la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. impone, a pena di nullità, che i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio debbano essere motivati (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951).

Ciò posto, si rileva che, tuttavia, nel caso di specie una siffatta radicale carenza motivazionale non è riscontrabile nella ordinanza impugnata.

Quanto al pericolo nel ritardo/ si rileva che nella ordinanza è ben evidenziato, né l'esistenza di esso è stata in qualche modo contestata, il rischio che, laddove il tratto di terreno interessato dai riferiti lavori di sbancamento non fosse sottratto alla libera disponibilità, la caduta di massi sul sottostante litorale possa cagionare altri danni; d'altra parte la stessa natura dell'illecito in contestazione è tale che, in assenza di provvedimenti che cristallizzino lo stato dei luoghi, vi è il concreto pericolo di un aggravamento della lesione al bene interesse tutelato dalla norma in ipotesi violata.

Neppure può dirsi che il Tribunale non abbia motivato quanto alla possibilità di considerare legittime le opera in quanto giustificate dall'essere le stesse rientranti nel concetto di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che l'imponenza delle opere in questione (si parla infatti nella ordinanza impugnata dello sbancamento di un tratto di scogliere alto circa 5 metri), porta ad escludere che ci si possa trovare di fronte ad una attività rientrante nel predetto concetto, in ogni caso c))12.9e: il riferimento al fatto contenuto nella ordinanza impugnata)che la realizzazione delle opere per cui è processo è stata eseguita nell'ambito territoriale della òlk fascia di rispetto del demanio marittimo esclude la operatività della ì disposizione invocata, come evidenziato anche dalla clausola del rispetto delle altre normative incidenti sulla regolazione della attività edilizia contenuta nel citato art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001.

Quanto, infine, al preteso omesso esame di altri punti decisivi della vicenda segnalato, da ultimo, dal ricorrente, la assoluta genericità del riferimento, non essendo stato affatto indicato a quali aspetti della vicenda siffatta omissività si riferirebbe, giustifica la inammissibilità di tale argomento dedotto da ultimo dalla ricorrente difesa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ,Veu1‘3d-t- GUTKOWSKi LOFFREDO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23-tjennato/1.965; avverso la ordinanza n. 50/2021 del Tribunale di Siracusa del 10 settembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione in inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 10 settembre 2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato il ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 1 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Siracusa in relazione ad un fondo sito in Comune di Siracusa, località [OSCURATO:PERSONA], identificato al figlio di mappa 166, particelle nn. 194 e 195/essendo stato ravvisato sul fondo in questione il fumus delicti di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nev., per essere stato realizzato, sulla scogliera ivi esistente, alta circa 5 metri, uno scavo onde consentire l'accesso al mare dei fondi retrostanti. Nel rigettare la ~ta. di riesame del provvedimento cautelare in questionefil Tribunale aretuseo osservava che la Guardia costiera, allarmata a seguito di una segnalazione privata, recatasi sul posto aveva riscontrato la presenza di lavori di sbancamento sulla scogliera, privi di autorizzazionef al fine di realizzare un accesso al mare, come era evidenziato dalla presenza di tracce di mezzi meccanici oltre che dall'avvenuto spianamento del materiale di , riporto, in favore dei terreni retrostanti, p ro pri eta del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, rilevato che la linearità delle opere realizzate portava ad escludere che le stesse potessero essere il frutto di un fenomeno naturale di smottamento del terreno e considerato che le stesse, sebbene realizzate in un fondo di proprietà privata, ricadevano nella fascia di rispetto di trenta metri lineari dal demanio marittimo, ha ritenuto sussistere gli estremi del fumus del reato in provvisoria contestazione ed ha, pertanto, rigettato la richiesta di riesame. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assistito dalla sua difesa fiduciaria, articolando a tal fine un unico motivo di ricorso, con il quale egli ha dedotto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale dì Siracusa, avendo emesso il proprio provvedimento di rigetto, senza argomentare le ragioni che lo avevano spinto a disattendere la richiesta di riesame. Ha la ricorrente difesa affermato che, per un verso, il provvedimento impugnato non era motivato in ordine alla esistenza del pericolo nel ritardo che avrebbe legittimato il provvedimento cautelare né lo stesso conteneva la confutazione in ordine alla affermazione in punto di liceità delle opere realizzate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001.Ha, altresì, aggiunto il ricorrente che nell'ordinanza impugnata era stato omesso l'esame di punti decisivi ai fini dell'accertamento del fatto, elemento questo che, comportando la mera apparenza della motivazione della ordinanza stessa, si traduceva, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in una ulteriore violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve, preliminarmente, ribadirsi il principio secondo il quale, pur essendo vero che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con i quali sono state definite le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso esclusivamente in relazione al motivo di ricorso connesso alla violazione di legge, un tale vizio è riscontrabile anche laddove sia del tutto carente, ovvero meramente apparente, la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. impone, a pena di nullità, che i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio debbano essere motivati (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951). Ciò posto, si rileva che, tuttavia, nel caso di specie una siffatta radicale carenza motivazionale non è riscontrabile nella ordinanza impugnata. Quanto al pericolo nel ritardo/ si rileva che nella ordinanza è ben evidenziato, né l'esistenza di esso è stata in qualche modo contestata, il rischio che, laddove il tratto di terreno interessato dai riferiti lavori di sbancamento non fosse sottratto alla libera disponibilità, la caduta di massi sul sottostante litorale possa cagionare altri danni; d'altra parte la stessa natura dell'illecito in contestazione è tale che, in assenza di provvedimenti che cristallizzino lo stato dei luoghi, vi è il concreto pericolo di un aggravamento della lesione al bene interesse tutelato dalla norma in ipotesi violata. Neppure può dirsi che il Tribunale non abbia motivato quanto alla possibilità di considerare legittime le opera in quanto giustificate dall'essere le stesse rientranti nel concetto di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001. Infatti, anche a prescindere dal fatto che l'imponenza delle opere in questione (si parla infatti nella ordinanza impugnata dello sbancamento di un tratto di scogliere alto circa 5 metri), porta ad escludere che ci si possa trovare di fronte ad una attività rientrante nel predetto concetto, in ogni caso c))12.9e: il riferimento al fatto contenuto nella ordinanza impugnata)che la realizzazione delle opere per cui è processo è stata eseguita nell'ambito territoriale della òlk fascia di rispetto del demanio marittimo esclude la operatività della ì disposizione invocata, come evidenziato anche dalla clausola del rispetto delle altre normative incidenti sulla regolazione della attività edilizia contenuta nel citato art. 6, comma 1, del dPR n. 380 del 2001. Quanto, infine, al preteso omesso esame di altri punti decisivi della vicenda segnalato, da ultimo, dal ricorrente, la assoluta genericità del riferimento, non essendo stato affatto indicato a quali aspetti della vicenda siffatta omissività si riferirebbe, giustifica la inammissibilità di tale argomento dedotto da ultimo dalla ricorrente difesa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas
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