CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
___________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 17066del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata a l ricorso, dagli avvocatiCarlo [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L18 G224Y ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S29 G224B)e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T25 D325Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H15 F839T) CARELLA Beatrice (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46P46 F205T) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E16 F205B) [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74B12 F205J) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R65 B302C) Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 15 [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H13 F205F) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T56 L219Q) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con socio unico (C.F.: 149785561000), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44R14 E131N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B19 H501W) [OSCURATO:PERSONA] 15/NAVA 37– Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E27 F205E) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore DUCCILLO Egidio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P18 F839P) DUCCILLO Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91R17 F839B) DUCCILLO Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35R25 F839O) DUCCILLO Elena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T62 F839L) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. “[OSCURATO:SOCIETA].” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78S03 F205Z) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1213/2021, pubblicatain data 16 aprile 2021; Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 15 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta già in atti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per la società ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 17/Nava 37 –Milano; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricor rente [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. (società successivamente cancellata dal registro delle imprese e i cui ex soci [OSCURATO:PERSONA], Egidio ed [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] jr., risultano evocati nel presente giudizio) ha pignorato un cespite immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Nella procedura esecutiva sono intervenuti altri creditori (indicati in epigrafe), tra cui [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di ipoteca iscritta sul bene pignorato. [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente dell’immobile pignorato, in virtù di contratto preliminare trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca della banca creditrice intervenuta, ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione,ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milanoha confermatola decisione di primo grado. Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 15 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di quattromotivi. Resistono con distinti controricorsi: [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito fatto valere dal [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata da CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] 17/Nava 37 –Milano; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre già soci della società creditrice intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di costituzione con allegata procura difensiva. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente rilevata e dichiarata l’irregolarità della costituzione, nella presente fase del giudizio, dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], che non ha provveduto alla tempestiva notifica di un controricorso, limitandosi a depositare, del tutto irritualmente, un mero “atto di costituzione”, cui è allegata la procura speciale del suo difensore. Secondo l’indirizzo di questa Corte, ed in relazione alla disciplina processuale applicabile ratione temporis,infatti, « nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 15 presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.; ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c.» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10019del 10/04/2019, Rv. 653596 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 , Rv. 654927 –01 ; Sez. 1 , Sentenza n. 27140 del 15/11/2017 , Rv. 646185 -01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « In relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 329, 2° co., 343 e 346 c.p.c. , per avere la sentenza impugnata deciso su questioni ed eccezioni rigettate in primo grado ed in secondo grado non devolute dalle parti appellate alla cognizione del Giudicante mediante appello incidentale e nemmeno con riproposizione, per cui sulle stesse si era costituito il c.d. giudicato interno». 2.1È opportuna una preliminare sintesi dei f atti che hanno dato luogo alla presente controversia, chenon sono contestati. Il bene immobile pignorato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in danno della società debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., gravato da ipoteca in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., era stato dalla stessa debitrice promesso in vendita alla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per sé o per persona da nominare. La trascrizione del contratto preliminare di vendita è avvenuta dopo l’iscrizione dell’ipoteca in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. ma prima della trascrizione dell’atto di pignoramento eseguito da [OSCURATO:SOCIETA].. La banca titolare dell’ipoteca (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) è intervenuta nel processo esecutivo. Nel corso di detto processo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 15 sostenendo che, in virtù del proprio diritto all’acquisto del bene pignorato, il pignoramento e tutti gli atti di esecuzione avrebbero dovuto essere ritenuti inefficaci, essendo irrilevante in proposito che fosse intervenuto nel processo esecutivo il creditore ipotecario e, anzi, deducendo l’inammissibilità e l’inefficacia di tale intervento, anche per un preteso abuso del diritto da parte del suddetto creditore ipotecario intervenuto. Successivamente, ha altresì proposto, in autonomo giudizio (che allo stato risulterebbesospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., secondo quanto emerge dagli atti), domanda di trasferimento della proprietà dell’immobile promesso in vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti della debitrice e promittente venditriceAlternative [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. 2.2Secondo quanto emerge dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, il tribunale, giudice di primo grado, nonostante le eccezioni degli opposti in ordine alla legittimazione della promissaria acquirente a proporre l’opposizione di cuiall’art. 619 c.p.c., esclusa la sussistenza del dedotto abuso del diritto da parte del creditore ipotecario intervenuto, ha deciso la causa sulla base di ragioni evidentemente considerate “più liquide”, costituite: da una parte, dal rilievo dell’infondatezza dell’assunto dell’opponente in ordine alla nullità o inefficacia del pignoramento in virtù della mera esistenza della preventiva trascrizione di un contratto preliminare di vendita dell’immobile pignorato; dall’altra parte, dalla ritenuta intangibilitàdella vendita del bene pignorato e del correlativo acquisto dell’aggiudicatario, in quanto certamente prevalenti sui diritti della promissaria acquirente, per essere avvenuta la vendita (anche) su impulso del creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente al contratto preliminare di vendita. 2.3 La corte d’appello ha disatteso il gravame della società opponente e confermato il rigetto dell’opposizione , sulla base Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 15 di una motivazione che si fonda su due distinte, articolate ed autonome rationes decidendi, entrambe da sole idonee a sostenerela sua decisione. 2.3.1I giudici di secondo grado hanno, in primo luogo, ritenuto che la società opponente non potesse in realtà ritenersi titolare di alcun diritto, sulla base del contratto preliminare di vendita posto a fondamento della sua opposizione e, di conseguenza, non fosse legittimata, sul piano sostanziale, a rivendicare, non solo la proprietà o altro diritto reale sull’immobilepignorato, ma nessun diritto di alcun tipo. In altri termini, la corte territoriale ha ritenuto radicalmente infondata nel merito la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per non essere la stessa titolare dei diritti fatti valere in giudizio (a suo dire derivanti dal contratto preliminare di vendita stipulato con la società debitrice esecutata). Ha, infatti, accertato in fatto che il contratto preliminare di vendita posto a base dell’opposizione, stipulato dalla società opponente per sé o per persona da nominare, prevedeva altresì una condizione risolutiva per il caso in cui la promissaria acquirente non avesse ottenuto un “leasing finanziario” per far fronte all’acquisto dell’immobile entro il 28 dicembre 2018. Rilevato, inoltre, che non risultavano avvenuti né la nomina del terzo acquirente ai sensi dell’art. 1401 c.c. (nel qual caso, peraltro,ogni diritto derivante dal contratto sarebbe spettato a detto terzo e non alla stipulante), né il perfezionamento del contratto di leasing, ne ha dedotto che, comunque fossero andate le cose, [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse ritenersi in nessun caso titolare «in riferimento al contratto preliminare in argomento, di alcun diritto o di alcuna posizione giuridica attiva», dovendo considerarsi il contratto stesso inefficace in virtù della condizione risolutiva, in caso di mancata stipulazione del leasing , ovvero « nullo per impossibilità dell’oggetto (rappresentato dal perfezionamento del contratto definitivo da Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 15 parte di quest’ultima, quale acquirente) nell’ipotesi in cui il summenzionato contratto di leasing fosse stato perfezionato». 2.3.2 Non ostante le esposte argomentazioni fossero evidentemente di per sé sufficienti, da sole,a fondare il rigetto dell’opposizione, la corte d’appello ha fornito anche una ulteriore ratio decidendi a sostegno della sua decisione (chiaramente subordinandola alla prima, in quanto introdotta dalla seguente precisazione: «ma anche ove si reputasse di non poter formulare l’analisi testè esposta»), pur sottolineando espressamente che il tribunale non si era pronunciato sulla questione oggetto de lla prima e principale ratio decidendi , comunque rilevabile di ufficio, onde doveva escludersi che sulla stessa si fosse formato il giudicato interno. L’ulteriore ratio decidendi a sostegno del rigetto dell’opposizione è esposta nel prosieguo della motivazionedella sentenza impugnata: in sostanza, la corte d’appello, come già aveva fatto il tribunale, ha ritenuto decisivo, onde escludere che i (pretesi) diritti vantati dalla promissaria acquirente sull’immobile pignorato potessero determinare l’inefficacia del pignoramento e della successiva aggiudicazione dello stesso, il rilievo della astratta legittimità del pignoramento contro il promittente venditore anche in caso di preventiva trascrizione di un contratto preliminare di vendita (sia pure senza pregiudizio per le legittime ragioni del promissario acquirente, in caso di suo successivo acquisto della proprietà dell’immobile, eventualmente anche in danno dell’aggiudicatario), nonché quello della prevalenza dell’iscrizione ipotecaria di cui era titolare il creditore intervenuto, avvenuta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di vendita. Per quanto si vedrà, peraltro, tali ultime questioni non possono assumere concreto rilievo nella presente sede, non risultando utilmente censurata la prima, principale e autonoma ratio decidendiin base alla quale è stata respinta l’opposizione. Ric. n. 17066/2021–S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 15 2.4 La società ricorrente censura tale autonoma prima ratio decidendi (fondata , come già chiarito, sull’insussistenza d e i pretesi diritti vantati d e ll’opponente e derivanti dal contratto preliminare), certamente idonea da sola a giustificare il rigetto dell’opposizione, sull’assunto che, in proposito, diversamente da quanto affermato dalla corte d’appello, si sarebbe formato il giudicato interno, per essersi il tribunale espressamente pronunciato in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di essa ricorrente a proporre l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c. e per non essere stata tale statuizione impugnata con appello incidentale. Tale assunto è manifestamente infondato. Dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, emerge chiaramente come in ordine alla suddetta questione il tribunale non si fosse affatto pronunciato, avendo deciso la controversia in base alle diverse ragioni già sopra esposte, ritenute più liquide: ciò che esclude che possa dirsi oggetto di disamina e conseguente pronuncia, anche solo implicita, la questione reputata meno liquida, non assolutamente incompatibile con la ragione del decideresul piano logico. D’altra parte, l’esistenza dei diritti sull’immobile pignorato derivanti d a l contratto preliminare di vendita fatto valere dall’opponente non costituisce una questione attinente alla legittimazione processuale della stessa opponente, ma (come in realtà riconosce anche quest’ultima, a pag. 23 del ricorso) una questione relativa alla fondatezza della sua domandae, più precisamente, all’esistenza dei fatti costitutivi dei diritti con essa fatti valere,cioè una questione di merito, che certamente non era stata in alcun modo decisa dal giudice di primo grado e che, altrettanto certamente, proprio perché attinente alla sussistenza dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere con l’opposizione, doveva essere presa in esame dall’organo giudicante, anche in mancanza di espresse eccezioni da parte Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 15 degli opposti, ai fini dell’eventuale accoglimento dell’opposizionestessa. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano, pertanto, del tutto infondate. 2.5È, infine, appena il caso di rilevare che la ricorrente non ha proposto alcuno specifico motivo di ricorso diretto acontestare nel merito le argomentazioni in fatto e in diritto in base alle quali la corte d’appello ha ritenuto infondata l’opposizione sotto il profilo in esame, limitandosi a censurare tale ratio decidendi sull’assunto che in proposito si fosse già formato un contrario giudicato interno (giudicato, come già chiarito, in realtà insussistente). Non può ritenersi utile a tal fine il passaggio del motivo di ricorso in esame in cui essa afferma che «gli elementi acquisiti al giudizio come sopra evidenziati dimostrano che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva optato, come era in sua facoltà, di intestare a sé stessa l’immobile, per cui la prevista possibilità del leasing, per facta concludentia, doveva ritenersi definitivamente accantonata». Si tratta di una affermazione che appare svolta in via meramente incidentale, nell’economia del motivo di ricorso, di carattere meramente processuale e fondato sulla esclusiva deduzione di un preteso giudicato interno. In ogni caso, anche a volerla considerare come una ulteriore censura, essa risulterebbe del tutto inammissibile, sia in quanto priva di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non viene precisato se ed in quali termini la questione posta in questa sede (che implica evidentemente anche accertamenti di fatto) era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito, sia in quanto tendente a mettere in discussione accertamenti di fatto operati dai giudici del merito, tanto in ordine all’interpretazione della volontà negoziale delle parti emergente dal contratto preliminare di Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 11 di 15 vendita quanto in ordine alle modalità di concreta attuazione delle relative pattuizioni, accertamenti sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 3.Con il secondo motivo si denunzia « In relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del dispostodell’art. 2645 bis c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la preventiva trascrizionedel preliminare di compravendita non determina l’inefficacia del pignoramento sullo stessoimmobile, anche se trascritto successivamente, per cui la procedura esecutiva può regolarmentesvolgersi e concludersi con l’aggiudicazione dell’immobile». Con il terzo motivosi denunzia «In relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 493 e 500 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza stabilito che l’intervento nellaprocedura esecutiva di un creditore ipotecario possa valere a sanare l’inefficacia delpignoramento dovuta alla preventiva trascrizione sullo stesso immobile di un preliminareeffettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645 bis c.c.». Con il quarto motivo si denunzia « In relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del disposto dell ’ art. 2919 c.c. , per avere l ’ impugnata sentenza stabilito che l’inefficacia del pignoramento del creditore procedente, per effetto della preventiva trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c.c. da parte del promissario acquirente che abbia esperito l’opposizione ex art. 619 c.p.c., non interferisce con il prosieguo della procedura esecutiva e non incide sull’atto conclusivo di aggiudicazione». Con il quinto motivo si denunzia « In relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del disposto dell ’ art. 2929 c.c. , per avere l ’ impugnata sentenza Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 12 di 15 implicitamente assimilato, negli effetti, l ’ inefficacia del pignoramento del creditore procedente, in ragione della preventiva trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c. c. da parte del promissario acquirente che abbia esperito l ’ opposizione ex art. 619 c.p.c., alla nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l ’ assegnazione, per cui non interferisce con il prosieguo della procedura esecutiva e non incide sull’atto conclusivo di aggiudicazione». 3.1Tutti i motivi successivi al primo devono ritenersi assorbiti in conseguenza del rigetto di quest’ultimo, dal momento che il primo motivo è l’unico con il quale viene contestatal’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sull’insussistenza dei pretesi diritti dell’opponente derivanti dal contratto preliminare, da sola sufficiente a sostenere la decisione di rigetto dell’opposizione. La Corte, per completezza di esposizione, ritiene comunque opportunoeffettuare in proposito le seguenti precisazioni. 3.2 Nel caso in cui un contratto preliminare di vendita , non ancora seguito dal contratto definitivo,sia stato trascritto prima della trascrizione delpignoramento (di modo che il promittente venditore risulti ancora proprietario del bene pignorato), ciò non è di per sé sufficiente a determinare,di per sé,l’illegittimità e la radicale inefficacia del pignoramento. In siffatta evenienza, il pignoramento deve ritenersi di per sé valido ed efficace e l’immobilepignorato – più precisamente, i diritti sullo stesso ancora spettanti al suo titolare nonostante il contratto preliminare di vendita– in linea puramente teori c a e astrattasarebbe anche assoggettabi le a vendita forzata, purché venga adeguatamente chiarito ai potenziali acquirenti che sul loro diritto potrà legittimamente prevalere quello del promissario acquirente, senza quindi dar luogo ad alcuna ipotesi di responsabilità per evizione, nel caso in cuiquesti ne ottenesse il trasferimento in base al contratto trascritto Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 13 di 15 anteriormente, nella sussistenza delle condizioni previste dalla legge (salve le evidenti difficoltà concrete che, di fatto, renderebbero molto difficilmente praticabile nella realtà una siffatta opzione nell’ambito del processo esecutivo, a meno che il contratto preliminare di vendita non fosse nel suo corso definitivamente caducato). Del resto, è principio generale che la normativa sulla trascrizione non ha effetto sulla validità degli atti che ne sono oggetto, ma solo sull’opponibilità dei medesimi, regolando i conflitti tra più aspiranti a quel bene. Avrebbe dovuto, quindi, ritenersi senz’altro infondato l’assunto principale della società opponente, secondo cuiil pignoramento oggetto del presente giudizio sarebbe stato ab origine nullo o inefficace, già solo in virtù dell’esistenza dell’anteriore trascrizione di un contratto preliminare di vendita relativo al medesimo immobile. 3.3 I noltre, se l’immobile oggetto di contratto preliminare di vendita sia gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, i diritti del creditore ipotecario prevalgono certamente –anche in sede esecutiva – su quelli del promissario acquirente, non solo nel caso in cui quest’ultimo abbia acquistato definitivamente l’immobile prima del suo pignoramento (nel qual caso resterebbe esposto all’azione esecutiva di quel creditore, quale terzo proprietario non debitore), ma anche,a maggior ragione, laddove l’acquisto definitivo non sia ancora avvenuto (nel qual caso l’immobile dovrà necessariamente essere espropriato in danno del suo attuale titolare, cioè il promittente venditore). Dunque, il creditore che vanti sull’immobile un’ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di vendita dello stesso, può certamenteottenere in sede esecutiva la vendita del bene “libero da vincoli”, con conseguente piena validità dell’acquisto dell’aggiudicatario, indipendentemente dalle vicende del contratto preliminare trascritto dopo Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 14 di 15 l’iscrizione ipotecaria e, quindi, con prevalenza sui diritti del promissario acquirente. La situazione nonè, sotto tale profilo , diversa nel caso in cui il pignoramento sia stato effettuato da un creditore non ipotecario,ma il creditore ipotecario interven ga sulla base di un proprio titolo esecutivo , assistito d a privilegio ipotecario opponibile al promissario acquirente,e ciò anche se ( come nella specie) l’intervento sia successivo all’opposizione ex art. 619 c.p.c. del promissario acquirente. Anche in tal caso la vendita dell’immobile deve ritenersi certamente regolare ed opponibile e i diritti del creditore ipotecario (e, quindi , dell’ aggiudicatario) preval gono sulle ragioni del promissario acquirente. Anche sotto tali profili, pertanto, le ragioni della società opponenti non avrebbero potuto avere seguito. 3.4 Ogni altra questione, segnatamente quelle in ordine al potenziale conflitto tra i diritti del promissario acquirente e quelli dei creditori procedenti o intervenuti nel processo esecutivo non titolari di ipoteca , può porsi esclusivamente in sede distributiva. Tali questioni restano, quindi, ovviamente, del tutto estranee all’oggetto dell’opposizione avanzata nel presente giudizio. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, in relazione alla concreta articolazione della specifica attività defensionale svolta dai singoli controricorrenti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 17066/2021– S ez. 3 - U d. 20 giugno 20 23 – Sentenza – Pagina 15 di 15 La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i , liquidandole come segue: per ciascuno de i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] 15/Nava 37 – M ilano , complessivi, € 5.200,00,oltre € 200,00 per esborsi ; per ciascuno dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], complessivi € 3.200,00, oltre € 200,00 per esborsi; oltre, sempre per ciascun controricorrente, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dal