CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 36967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VI), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 26/09/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 16/04/2018, sull'accordo delle parti, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, rideterminava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, in relazione al reato di furto tentato t pluriaggravato a lui ascritto, in anni uno mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione quanto alla mancata esplicazione delle ragioni per le quali è stato accolto l'accordo raggiunto dalle parti, anche in riferimento alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Non solo nel caso in esame la Corte di merito ha esplicitamente valutato la congruità della pena, ma, soprattutto, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504)- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/06/2023 Il Consigliere estensore I