CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19944/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE della LIBERTA' di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'appello delPubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere, ribadendo in capo all'indagato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzariguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter let. b), d.lgs. n. 286del 1998, per avere, in concorso con ignoti, trasportato sulla sua autovettura cinqueclandestini conducendoli dalla Croazia all’Italia, con le aggravanti del numero dei soggettiagenti, del numero delle persone trasportate e di aver agito al fine di profitto.Il Tribunale, diversamente dal Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che ilpericolo di recidiva fosse scongiurabile unicamente con la misura di massimo rigore, con cui,dunque, ha sostituito quella del divieto di soggiorno nella regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] applicata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],e deduce tre motivi. 2.1 Con il primo denuncia la violazione di legge in punto di ritenuti gravi indizi dicolpevolezza per il reato descritto nell’incolpazione provvisoria.Lamenta che sarebbe stata trascurata la giustificazione da lui addotta, ossia l’esserestato tratto in errore sulla liceità del trasporto dall’annuncio pubblicato sul web cui avevarisposto. Osserva che l’analisi del telefono cellulare dell’indagato, il cui contenuto è copertoda segreto investigativo, potrebbe avrebbe confermato che, una volta consentito l’ingressodei clandestini nel proprio veicolo, egli aveva dovuto sottostare agli ordini degli organizzatoridell’illecito traffico umano.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sullaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghea quelle per cui si procede.Il riferimento alle modalità della condotta, valorizzato dal Tribunale, altro non sarebbeche una formula di stile, valida per qualsiasi ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina. Il ricorrente richiama le proprie condizioni personali e familiari, il proprio statod’incesuratezza e ribadisce di essersi limitato a rispondere a un annuncio pubblicato su unsocial network e che gli era stata prospettata un’attività di trasporto lecita.Avversa, inoltre, il depotenziamento da parte del Giudice della cautela della suacondotta collaborativa, consistita nella messa a disposizione degli inquirenti del propriotelefono cellulare, a riprova della propria buona fede. Insiste sull’assenza di elementi sullascorta dei quali inferire che egli fosse inserito in un’organizzazione dedita al trasporto diclandestini e osserva che, sebbene la condotta di trasporto fosse finalizzata ad uncompenso economico, le sue complessive condizioni familiari (è, invero, coniugato con unaavvocatessa) non potevano costituire sintomo di una sua possibile ricaduta nell’illecito.2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza e, comunque, la l’illogicità dellamotivazione in punto di idoneità e proporzionalità della misura di maggior rigore applicata.Il Tribunale ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, in luogo del divieto didimora nella regione del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] applicata dal Giudice per le indaginipreliminari, ben potendo applicare l’obbligo di soggiorno nella regione di Wroclaw –Breslavia o di presentazione alla locale polizia giudiziaria (eventualmente applicatecumulativamente), previo riconoscimento della decisione da parte dell’Autorità giudiziariapolacca, o, ancora, quella degli arresti domiciliari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure complessivamente infondate e dev’essere, pertanto,rigettato.2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, in punto di gravi indizi di colpevolezza,siccome del tutto aspecifico.I gravi indizi non sono stati posti in discussione neppure dal Giudice per le indaginipreliminari e, difatti, secondo la conforme ricostruzione dei Giudici della cautela l’indagato, abordo del proprio veicolo, era stato fermato in orario notturno nel comune di Muggia, inprossimità del confine di Stato e, poco dopo, una cittadina di nazionalità turca e i suoi quattrofigli erano stati controllati, risultando privi dei documenti e di titolo per l’ingresso in Italia. Ladonna aveva affermato di aver fatto ingresso in Italia sul mezzo condotto dall’indagato, nelcui telefono cellulare erano trovate, invero, le foto dei trasportati.In tale contesto fattuale, la condotta del ricorrente è stata ritenuta integrante i graviindizi del reato contestato nell’imputazione provvisoria.Con tale ricostruzione, logicamente coerente e aderente alle risultanze investigative, ilricorrente non si confronta e introduce elementi del tutto congetturali (quali lo sconosciutoesito dell’esame del telefono cellulare sequestratogli dagli investigatori) e interamente versatiin fatto (quale quello secondo cui egli avrebbe accettato il trasporto di quel carico umano inperfetta buona fede, ignaro della sua illiceità).3. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso.Non è superfluo premettere che il Giudice per le indagini preliminari, ravvisatal’esigenza cautelare di cui all’art. 275 let. c) cod. proc. pen., aveva ritenuto adeguata al fattola misura del divieto di soggiorno nella regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], valorizzando lacondotta parzialmente collaborativa dell’arrestato, la sua incensuratezza e la naturaepisodica della condotta realizzata.Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha ribaditola sussistenza del pericolo di reiterazione, ai cui fini ha valorizzato le modalità della condotta,consistite nell’utilizzo di un veicolo a noleggio, l’estraneità del ricorrente al contestoterritoriale del luogo in cui è stato commesso il fatto e, a buona ragione, le ha reputatesintomatiche dell’inserimento dell’indagato all’interno di una rete organizzativa costituita dasoggetti dediti all’illecito traffico umano e della sua consapevole partecipazione a untrasporto così ben organizzato, come narrato dalla clandestina trasportata.Per tale via ha – con motivazione non manifestamente illogica – escluso l’episodicità delcomportamento (invece affermata dal Giudice per le indagini preliminari), alla luce deldescritto modus operandi, essendo il trasporto avvenuto con un mezzo a noleggio,seguendo un percorso preventivamente pianificato, non a caso avvenuto attraverso valichisecondari e con l’utilizzo di diversi autisti.Del pari scevra da fratture logiche è l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cuil’incontestata circostanza che l’indagato – come dallo stesso affermato – svolgesse lavoriestemporanei (come il trasporto in contestazione) per ragioni economiche, ad onta dellaprofessione della moglie, lo esponeva a pericolo attuale di recidiva.Infine, quanto alla scelta della misura di maggior rigore, il Tribunale ha richiamato lapresunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere di cui all’art. 12, comma4-bis d.lgs. n. 286 del 1998, del tutto negletta dal ricorrente, e ha altresì indicato le ragioniper le quali il rischio di reiterazione dei reati della stessa indole di quello per il quale siprocede non era altrimenti fronteggiabile.Per le medesime ragioni, è esente da censure il diniego della sostituzione della custodiacautelare in atto con una misura non detentiva da eseguirsi in territorio polacco mentre,quanto alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari nello Stato di origine, il Tribunale hafatto buon governo del principio di diritto secondo il quale «La misura cautelare degli arrestidomiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recantedisposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI delConsiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamentealle misure cautelari non detentive» (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285709– 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]