CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20803-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decretocron. 553/2024, rep. 789/2024 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositatoil 15/02 /2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, svoltosi davanti al Tribunale di Napoli ed alla Corte di Appello di Napoli, e concluso con ordinanza della Corte di Cassazione del 4.1.2023. L’opponente aveva lamentato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato presentato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001 (essendo stata l’ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 4.1.2023 ed il ricorso presentato il 5.7.2023) e non essendo comunque stata depositata, nel termine di venti giorni all’uopo assegnato alla parte istante ai sensi dell’art. 182 c.p.c., una valida procura alla lite, né essendo stati prodotti, nel medesimo termine, i verbali del giudizio presupposto, in copia autentica. Secondo l’opponente, il ricorso era stato tempestivamente iscritto il 4.1.2023, ma il giorno successivo la cancelleria aveva inviato un messaggio di rifiuto, perché lo stesso era stato trasmesso come “atto in corso di causa” e non come ricorso per equa riparazione. Non trattandosi di anomalia imputabile alla parte, il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, anche perché in ogni caso in termine semestrale di cui all’art. 4 della legge Pinto sarebbe venuto a scadere non il 4.7.2023, ma il 5.7.2023. Inoltre, la ricorrente evidenziava che il provvedimento con il quale era stata richiesta l’integrazione della procura ed il deposito della copia autentica dei verbali della causa presupposta era stato comunicato dalla cancelleria alla parte il 27.7.2023 per cui il termine scadeva il 18.9.2023, tenuto conto che il 16.9.2023 cadeva di sabato; tuttavia proprio il 18.9.2023 era stato emesso il decreto di rigetto, onde la parte non aveva potuto ottemperare all’ordine impartitole dal primo giudice. Nella resistenza del Ministero della Giustizia, la Corte di Appello ha ritenuto infondata la prima doglianza, con conseguente assorbimento della seconda, perché la tempestività del deposito degli atti processuali, nella vigenza del cd. processo telematico, va apprezzata non già con riferimento al cd. effetto provvisorio derivante dal messaggio di posta elettronica certificata attestante l’avvenuta consegna della busta telematica (cd. “seconda pec”) bensì con riguardo al momento, successivo, dell’accettazione della cancelleria (cd. “quarta pec”). Inoltre, la Corte distrettuale ha ritenuto che il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001 scadesse il 4.7.2023, e non il 5.7.2023, con conseguente tardività dell’iscrizione al ruolo del ricorso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare che il primo giudice aveva rigettato il ricorso per equa riparazione lo stesso giorno in cui veniva a scadere il termine di venti giorni concesso alla parte per il deposito di una nuova procura e della copia autentica dei verbali della causa presupposta. Secondo la parte ricorrente, in tal modo le sarebbe stato impedito di ottemperare al provvedimento di integrazione documentale, con lesione del suo diritto di difesa. La motivazione resa dalla Corte di Appello in sede di opposizione, secondo cui il rigetto del primo motivo di opposizione assorbirebbe il secondo, sarebbe inoltremeramente apparente. Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole altresì della violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001, 324, 327, 153 comma 2 e 121 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata l’iscrizione del ricorso per equa riparazione mediante l’inoltro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte del successivo messaggio di rifiuto della cancelleria, pervenuto alla parte a termine ormai scaduto. Per ragioni di priorità logica va esaminato preliminarmente il secondo motivo, che è fondato. Questa Corte ha avuto agio di affermare il principio –richiamato anche dalla parte ricorrente nello svolgimento della doglianza in esame–secondo cui “In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 –a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie–, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla definizione della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito –pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. “manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiutodell'atto–, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito” (Cass. Sez.2, Ordinanza n.15662 del 11/06/2019, Rv. 654332). Ne consegue che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che l’iscrizione al ruolo del ricorso si fosse perfezionata soltanto il 5.7.2023, avendo la cancelleria rifiutato “manualmente” la precedente iscrizione operata dalla parte il giorno antecedente, a fronte, peraltro, di una mera irregolarità nella procedura di deposito, di per sé non decisiva né idonea ad impedire la realizzazione dell’effetto previsto dalla norma, rappresentato dalla proposizione della domanda nel termine di cui all’art. 4 dellalegge n. 89 del 2001. Altrettanto erronea è l’affermazione, operata dalla Corte territoriale, secondo cui il deposito cd. telematico si perfezionerebbe con la ricezione, da parte del depositante, della cd. “quarta pec”, contenente l’attestazione della cancelleria di avvenuto deposito, e non invece con la ricezione della cd. “seconda pec”, attestante l’avvenuta consegna della cd. busta telematica. In termini, va ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di deposito dell'appello in modalità digitale, il rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria con il quarto messaggio via PEC (nella specie, per la mancata scansione del pagamento della marca da bollo) non determina l'improcedibilità del gravame, comportando una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico, poiché questo è attestato dal secondo messaggio PEC di accettazione dell'invio, ossia con la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, non trovando applicazione l'art. 285, comma 4, del T.U. spese di giustizia con riferimento ai depositi digitali, ma solo per quelli analogici” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 36542 del 14/12/2022 Rv.674578; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.9772 del 12/05/2016, Rv. 639888, secondo la quale “… ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”). Nella fattispecie, la società odierna ricorrente aveva iscritto al ruolo il ricorso per il riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto in data 4.7.2023, e dunque tempestivamente (essendo stato quel giudizio definito con ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 4.1.2023). La mera irregolarità riscontrata dalla cancelleria, e per la quale l’iscrizione era stata rifiutata, non implica la decadenza dal diritto di instare per l’equo indennizzo, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il perfezionamento dell’incombente relativo al deposito dell’atto introduttivo con modalità telematiche dev’essere individuato nel momento in cui il sistema genera il messaggio di posta certificata attestante l’avvenuto deposito della cd. busta telematica contenente l’atto processuale. Eventuali irregolarità che siano evidenziate dalla cancelleria possono dunque ben essere ovviate mediante rinnovazione dell’iscrizione anche a termine scaduto, senza tuttavia che detta rinnovazione abbia l’effetto di porre nel nulla l’iniziale incombente compiuto nel rispetto del termine previsto dalla legge. Passando all’esame del primo motivo, esso è inammissibile, riguardando questione sulla quale la Corte d’appello n on ha pronunziato, in conseguenza della riconosciuta tardività del ricorso per equa riparazione. “Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate ( [OSCURATO:PERSONA].1 - Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022 (Rv. 665303 - 01). In definitiva, è accolto il secondo motivo del ricorso, è inammissibile il primo. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli , in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo , cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del prese