CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2020 S.R.L. e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1192/2025depositata il 09/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale dei termini) senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 11252/2026Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 25601/2026Data pubblicazione 21/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]