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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22637/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso uditi i difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. r( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis cod. pen., 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posto in essere dal settembre 2017 al luglio 2019 (Capo A) ed in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis, 81 e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R 9 ottobre 1990, n.309, per avere acquistato, in concorso con altri da territorio estero, detenuto e importato in Italia 52,282 kg. di marijuana e 57 gr. di hashish in Granada e in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 maggio 2018 (capo C 25)

2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo dei difensori.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso a firma congiunta e il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altro ricorso.

Si tratta di atti assolutamente identici nel contenuto con cui sono stati formulati gli stessi cinque motivi, sicché possono essere esaminati unitariamente. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato fine di cui al capo C 25).

Il Tribunale avrebbe motivato il coinvolgimento di Marigliano in tale episodio solo sulla base della sua presenza il giorno 8 maggio 2018 nel luogo di deposito della sostanza stupefacente appena importata ed il giorno 5 aprile precedente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Rende (quando era stato consegnato a Paletta un nuovo cellulare da utilizzare per le comunicazioni) e non avrebbe considerato che l'indagato non aveva mai preso parte alle fasi organizzative ed operative della importazione.

A proposito dell'incontro del 5 aprile, il Tribunale aveva ritenuto che l'utenza n. 3472198843 (da cui Suriano aveva mandato a Paletta un sms in vista dell'appuntamento) fosse di Marigliano (richiamando le risultanze delle operazioni di intercettazione di tale utenza da cui era emerso che in occasione di due chiamate, in attesa della risposta dell'interlocutore, era stata registrata in sottofondo la voce di Marigliano e, in una delle due, anche quella di Suriano), ma non aveva considerato che nel [OSCURATO:PERSONA] detto numero era indicato nella disponibilità di Suriano.

In altri termini secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe dato più valore ad un atto riepilogativo delle risultanze investigative, quale la scheda biografica, che ad un verbale della polizia giudiziaria che, invece, è atto pubblico fidefacente.

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al reato associativo di cui al capo A).

Il Tribunale avrebbe fondato il quadro indiziario sulla base del coinvolgimento di Marigliano nel reato fine di cui al capo C 25), della disponibilità dallo stesso offertagli associati quale spacciatore al minuto della sostanza stupefacente, della messa a disposizione di Suriano della autovettura a lui in uso e formalmente intestata al fratello Luca (il 17.2.2018 e il 19.2.2018) e del suo ruolo di agevolatore della comunicazione fra i consociati, traendo tali elementi dalle intercettazione dell'utenza 3510768376, senza che, tuttavia, possa dirsi accertato che detta utenza fosse a lui in uso.

Sotto tale ultimo profilo evidenziano che la riconducibilità dell'utenza a Marigliano era stata affermata dai giudici sulla base di quanto riportato nella sua scheda biografica, nella qualeili dava atto che Marigliano era stato visto dalla polizia giudiziaria il 10 febbraio 2018 dialogare con Suriano ad Amantea: ebbene secondo i ricorrenti la relazione di servizio, desunta dalla banca dati SDI del Ministero dell'Interno avrebbe dovuto essere acquisita in atti per essere utilizzata ai sensi dell'art. 10 comma 2 legge 1 aprile 1981 n. 121; inoltre non vi sarebbe alcuna certezza in merito all'utilizzo da parte del Suriano dell'auto intestata a [OSCURATO:PERSONA] e ancora prima non vi sarebbe alcuna certezza in merito alla disponibilità da parte dell'odierno indagato dell'auto intestata al fratello. 2.3 Con il terzo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Anche qualora si volesse condividere l'impostazione seguita dal Riesame in merito alla riconducibilità a Marigliano dell'utenza 3510768376, in ogni caso gli elementi evidenziati dal Tribunale non sarebbero di per se soli sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione ad un contesto associativo, in quanto sarebbero, al più, dimostrativi di rapporti di Marigliano con il solo Suriano e non anche con altri presunti associati.

Difetterebbe, in particolare, la consapevolezza in capo a Marigliano di fare parte di una organizzazione operante in vista della realizzazione di un fine comune.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, nell'argomentare circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati, non avrebbe tenuto conto della risalenza nel tempo delle condotte contestate, né avrebbe tenuto conto che il contesto associativo in esame, a differenza di quello delle organizzazioni mafiose, non è caratterizzato dalla tendenziale stabilità del vincolo.

Inoltre il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di fuga dalla irreperibilità del Marigliano e dai suoi contatti, documentati dalla vicenda di cui al capo C 25), con soggetti dimoranti in Spagna, quando invece tali contatti erano stati al più tenuti da Suriano e comunque risalivano all'anno 2018.

Infine il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico alla salvaguardia delle esigenze cautelari.

3. In data 26.4.2022 il ricorrente a mezzo del difensore ha presentato un nuovo motivo con cui, oltre a riproporre le censure su indicate, per la prima volta, contesta anche la configurabilità, in relazione al reato di cui al capo C 25) della circostanza aggravante di cui all'art.80, comma 2, d.P.R n. 309/1980.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese.

Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento della sostanza stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto della stesso a Rosarno via terra in autovetture appositamente predisposte e munite di vani occulti e dal successivo smistamento della sostanza a diversi gruppi criminali siti , varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ad un sottogruppo operante nel torinese, ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano.

Le indagini, fra l'altro, avevano consentito di operare numerosi sequestri di sostanza stupefacente, fra cui, per quanto di interesse in questa sede, quello dell'8 maggio 2018 relativo alla vicenda del capo C 25) di incolpazione provvisoria, quando nei pressi dello svincolo di Tarsia (CS) i militari della Guardia di Finanza, in esito ad un controllo, avevano rinvenuto a bordo di un autoarticolato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], occultati nei bins contenenti cipolle, dodici sacchi contenenti oltre 52 kg di marijuana ed un panetto di hashish del peso di 57 gr, acquistati in Spagna sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA] e per ordine di Suriano.

In tale contesto il Tribunale ha collocato la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe del sottogruppo della zona di Amantea capeggiato da Suriano, del quale era fido collaboratore con le mansioni di mantenere i contatti con acquirenti e fornitori e di vendere al dettaglio la droga, e quale soggetto coinvolto nella importazione di cui al capo C 25) cui si è fatto riferimento.

3. Ciò premesso, occorre ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Il primo motivo, volto a contestare essenzialmente la logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato fine di cui al capo C4), è infondato.

Il Tribunale ha analiticamente indicato tutti i passaggi della organizzazione dell'importazione della droga (emersi dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione), a far data dal mese di marzo del 2018, ad opera di Suriano, di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ed ha ricordato che nella fase di pianificazione Marigliano aveva presenziato ad un incontro fra Suriano e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del [OSCURATO:PERSONA] di Rende, quando le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano ripreso Suriano nell'atto di consegnare a Paletta un telefono cellulare.

Nella stessa occasione, prima dell'incontro, Suriano aveva dato appuntamento a Paletta tramite messaggio inviato dall'utenza n. 3472198843 ritenuta in uso al ricorrente.

Dopo che la droga acquistata in Spagna era arrivata a bordo dell'autoarticolato di Paletta nel piazzale del suo capannone e la Guardia di Finanza l'aveva sequestrata, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno Marigliano aveva accompagnato Suriano nei pressi del capannone, per verificare la presenza della droga, non avendo più avuto notizia del Paletta: in tale occasione Suriano era stato visto dalla polizia giudiziaria scattare alcune foto tramite il proprio cellulare al carico di cipolle e Marigliano pure controllare accuratamente detto carico.

In replica alle contestazioni della difesa, i giudici hanno puntualizzato che la riconducibilità dell'utenza a Marigliano era emersa dalle informazioni contenute nella sua scheda biografica, nella quale si dava atto che, nel corso di due diverse registrazioni, in attesa che l'interlocutore rispondesse si era sentita in sottofondo la voce di Marigliano, già nota agli operanti.

L'argomento dedotto nel ricorso per cui nel [OSCURATO:PERSONA] tale numero di telefono era indicato come in uso a Suriano non incrina il percorso argomentativo del Tribunale.

Invero è del tutto fisiologico che l'abbinamento che inizialmente la polizia giudiziaria opera fra utenza e soggetto utilizzatore muti nel tempo, proprio grazie alle risultanze delle intercettazioni, sicché nessuna contraddizione appare sussistere fra i dati evidenziati dal ricorrente.

Non si tratta, dunque, di attribuire maggiore rilievo all'annotazione finale ed alla scheda biografica relativa al ricorrente, piuttosto che al verbale del [OSCURATO:PERSONA], posto che tutti tali atti, provenienti dalla polizia giudiziaria, sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti rispetto a quanto in essi attestato, senza che sia in alcun modo prospettabile una gerarchia astratta quanto al loro valore probatorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017 PG in proc.

Spada, Rv. 271625 secondo cui "Le relazioni di servizio redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fide facenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione").

In concreto è del tutto evidente che l'annotazione, essendo stata redatta, in epoca successiva al verbale del [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalsa delle risultanze delle indagine attraverso cui si è giunti alla compiuta identificazione dell'utilizzatore, sicché il contrasto fra le due fonti documentali, così spiegato, deve portare necessariamente a dare maggiore rilievo all'annotazione redatta in fase conclusiva.

La motivazione dei giudici, dunque, in quanto coerente con il compendio richiamato, esaustiva e logica, appare esente da profili di censura.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, dando atto dei costanti contatti fra i sodali, dell'esistenza di una rete organizzativa diffusa in diverse regioni di Italia per garantire il rifornimento e lo smercio al dettaglio dello stupefacente, dei rapporti dei corrieri e/o di altri sodali incaricati di mansioni esecutive con i soggetti ai vertici dei sottogruppi, della programmazione di numerosi traffici di sostanza stupefacente anche di rilievo transnazionale a più riprese nell'arco di almeno due anni con lo stesso modus operandi e con trasporti effettuati spesso su autovetture predisposte, dell'utilizzo di strategie volte ad eludere le indagini (quali l'uso di dispositivi di difficile tracciabilità e il cambio continuo delle utenze) e della solidarietà fra gli associati nel momento di fibrillazione della vita della compagine, determinato dai sequestri e dagli arresti.

Il Tribunale è passato, indi, alla descrizione del sotto gruppo cosentino capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], il quale approfittando della carcerazione dello zio capocosca [OSCURATO:PERSONA], aveva accresciuto il suo spessore criminale e aveva allacciato contatti con i rosarnesi, avviando traffici importanti che avevano portato al sequestro di 26 kg circa di cocaina nel dicembre del 2017 e al sequestro di 52 kg circa di marijuana 1'8 maggio 2018.

In merito alla partecipazione di Marigliano alla associazione in esame, il Tribunale ha valorizzato il suo coinvolgimento nel delitto scopo su indicato, il suo essere una sorta di braccio destro di Suriano, che spesso affiancava negli incontri con altri soggetti coinvolti nei traffici illeciti, ed il suo essere terminale per lo spaccio al minuto, e ha riportato i passi salienti di numerosi messaggi intercettati fra Marigliano e Suriano (sulle utenze rispettivamente loro in uro 3510768376 e 3511726358), indicativi in tal senso.

Sintomatici del legame associativo sono, inoltre, ad avviso dei giudici, il fatto che Suriano, non appena il 4 febbraio 2018 si era accorto della presenza della microspia sulla sua auto, subito si era rivolto a Marigliano, così come la messa a disposizione da parte di questi della autovettura a lui in uso per lo svolgimento delle attività associative nei giorni successivi.

In replica alle obiezioni del ricorrente, i giudici hanno specificato che alla identificazione del Marigliano quale utilizzatore dell'utenza 3510768376, su cui sono transitate le conversazioni con Suriano si era giunti dopo che, nel corso di un servizio di osservazione del 10 febbraio 2018, Marigliano era stato visto intrattenersi con Suriano ad Amantea, nel punto ove Suriano gli aveva dato appuntamento tramite un messaggio inviato proprio a tale utenza; inoltre, dopo che Suriano si era recato a Cosenza da [OSCURATO:PERSONA] con l'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] (ed intestata al fratello Luca), lo stesso Suriano aveva contattato, al fine di restituire l'auto, proprio tale numero.

Ancora una volta le argomentazioni dei giudici, coerenti con il compendio in atti e congrue al fine di delineare la gravità indiziaria richiesta ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. non si prestano a censure in questa sede.

Non sussiste la lamentata violazione di legge nell'aver desunto l'informazione in merito all'incontro fra Suriano e Marigliano del 10.2.2018 dall'annotazione inserita nella banca dati dello SDI del Ministero dell'interno.

Sotto tale profilo si osserva che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 121/1981 "i dati e le informazioni conservati negli archivi del [OSCURATO:PERSONA] delle Forze dell'ordine possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale".

Il principio sotteso alla disposizione è quello di garantire che nel processo penale abbiano ingresso solo informazioni certe provenienti da personale identificato e non già da fonti anonime.

Nel caso di specie, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nell'archivio SDI erano stata inserite le risultanze dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria, in luoghi e tempi certi e verificabili.

Non si tratta, dunque, di fonte anonima, ma di un dato circostanziato relativo ad un'attività della polizia giudiziaria di cui non vi è ragione di dubitare, salvo nel caso in cui siano ipotizzabili la falsità o l'errore, che, tuttavia il ricorrente nel caso di specie non ha prospettato neppure a livello di suggestione.

Coerente rispetto alle risultanze investigative è anche l'affermazione per cui l'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] era in realtà in uso al ricorrente: basti dire che, come riportato nell'ordinanza (f. 30), dopo che tale auto era stata avvistata al casello di Rosarno in uscita ed in entrata il giorno 31 gennaio 2018 in quanto era stato programmato un incontro con [OSCURATO:PERSONA] esponente di spicco del clan Ursino-Macri', Marigliano e Suriano, nel tardo pomeriggio avevano commentato proprio l'esito di tale incontro.

In ultima analisi, quindi, la motivazione adottata dai giudici in relazione alla sussistenza dell'associazione ed al coinvolgimento in essa di Marigliano fa riferimento ad elementi pienamente utilizzabili in questa sede ed appare esaustiva e logica.

6. Il quarto ed il quinto motivo relativi alle esigenze cautelari sono manifestamente infondati.

In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato.

I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche aderito alle valutazioni già operate dal giudice per le indagini preliminari sia in merito al pericolo di fuga, sia in merito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando che il tempo trascorso fra la data di consumazione dei reati e l'applicazione della misura fosse tale da pregiudicare la valutazione in merito alla attualità delle esigenze: in tal senso hanno sottolineato lo stabile inserimento di Marigliano in un collaudato sistema illecito dedito al traffico di sostanza stupefacenti su larga scala ed i precedenti anche specifici a suo carico.

Le stesse considerazioni inducono, secondo i giudici, anche a ritenere inidonee misure meno afflittive, non potendosi formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità dell'indagato di rispettare le prescrizioni ed esse inerenti.

La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede.

7. Inammissibile è, infine, il motivo nuovo di ricorso relativo alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, essendo stato depositato oltre il termine di legge.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso uditi i difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. r( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis cod. pen., 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posto in essere dal settembre 2017 al luglio 2019 (Capo A) ed in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis, 81 e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R 9 ottobre 1990, n.309, per avere acquistato, in concorso con altri da territorio estero, detenuto e importato in Italia 52,282 kg. di marijuana e 57 gr. di hashish in Granada e in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 maggio 2018 (capo C 25) 2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo dei difensori. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso a firma congiunta e il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto altro ricorso. Si tratta di atti assolutamente identici nel contenuto con cui sono stati formulati gli stessi cinque motivi, sicché possono essere esaminati unitariamente. 2.1 Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato fine di cui al capo C 25). Il Tribunale avrebbe motivato il coinvolgimento di Marigliano in tale episodio solo sulla base della sua presenza il giorno 8 maggio 2018 nel luogo di deposito della sostanza stupefacente appena importata ed il giorno 5 aprile precedente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Rende (quando era stato consegnato a Paletta un nuovo cellulare da utilizzare per le comunicazioni) e non avrebbe considerato che l'indagato non aveva mai preso parte alle fasi organizzative ed operative della importazione. A proposito dell'incontro del 5 aprile, il Tribunale aveva ritenuto che l'utenza n. 3472198843 (da cui Suriano aveva mandato a Paletta un sms in vista dell'appuntamento) fosse di Marigliano (richiamando le risultanze delle operazioni di intercettazione di tale utenza da cui era emerso che in occasione di due chiamate, in attesa della risposta dell'interlocutore, era stata registrata in sottofondo la voce di Marigliano e, in una delle due, anche quella di Suriano), ma non aveva considerato che nel [OSCURATO:PERSONA] detto numero era indicato nella disponibilità di Suriano. In altri termini secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe dato più valore ad un atto riepilogativo delle risultanze investigative, quale la scheda biografica, che ad un verbale della polizia giudiziaria che, invece, è atto pubblico fidefacente. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al reato associativo di cui al capo A). Il Tribunale avrebbe fondato il quadro indiziario sulla base del coinvolgimento di Marigliano nel reato fine di cui al capo C 25), della disponibilità dallo stesso offertagli associati quale spacciatore al minuto della sostanza stupefacente, della messa a disposizione di Suriano della autovettura a lui in uso e formalmente intestata al fratello Luca (il 17.2.2018 e il 19.2.2018) e del suo ruolo di agevolatore della comunicazione fra i consociati, traendo tali elementi dalle intercettazione dell'utenza 3510768376, senza che, tuttavia, possa dirsi accertato che detta utenza fosse a lui in uso. Sotto tale ultimo profilo evidenziano che la riconducibilità dell'utenza a Marigliano era stata affermata dai giudici sulla base di quanto riportato nella sua scheda biografica, nella qualeili dava atto che Marigliano era stato visto dalla polizia giudiziaria il 10 febbraio 2018 dialogare con Suriano ad Amantea: ebbene secondo i ricorrenti la relazione di servizio, desunta dalla banca dati SDI del Ministero dell'Interno avrebbe dovuto essere acquisita in atti per essere utilizzata ai sensi dell'art. 10 comma 2 legge 1 aprile 1981 n. 121; inoltre non vi sarebbe alcuna certezza in merito all'utilizzo da parte del Suriano dell'auto intestata a [OSCURATO:PERSONA] e ancora prima non vi sarebbe alcuna certezza in merito alla disponibilità da parte dell'odierno indagato dell'auto intestata al fratello. 2.3 Con il terzo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Anche qualora si volesse condividere l'impostazione seguita dal Riesame in merito alla riconducibilità a Marigliano dell'utenza 3510768376, in ogni caso gli elementi evidenziati dal Tribunale non sarebbero di per se soli sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione ad un contesto associativo, in quanto sarebbero, al più, dimostrativi di rapporti di Marigliano con il solo Suriano e non anche con altri presunti associati. Difetterebbe, in particolare, la consapevolezza in capo a Marigliano di fare parte di una organizzazione operante in vista della realizzazione di un fine comune. 2.4. Con il quarto ed il quinto motivo hanno dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, nell'argomentare circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati, non avrebbe tenuto conto della risalenza nel tempo delle condotte contestate, né avrebbe tenuto conto che il contesto associativo in esame, a differenza di quello delle organizzazioni mafiose, non è caratterizzato dalla tendenziale stabilità del vincolo. Inoltre il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di fuga dalla irreperibilità del Marigliano e dai suoi contatti, documentati dalla vicenda di cui al capo C 25), con soggetti dimoranti in Spagna, quando invece tali contatti erano stati al più tenuti da Suriano e comunque risalivano all'anno 2018. Infine il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico alla salvaguardia delle esigenze cautelari. 3. In data 26.4.2022 il ricorrente a mezzo del difensore ha presentato un nuovo motivo con cui, oltre a riproporre le censure su indicate, per la prima volta, contesta anche la configurabilità, in relazione al reato di cui al capo C 25) della circostanza aggravante di cui all'art.80, comma 2, d.P.R n. 309/1980. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese. Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento della sostanza stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto della stesso a Rosarno via terra in autovetture appositamente predisposte e munite di vani occulti e dal successivo smistamento della sostanza a diversi gruppi criminali siti , varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ad un sottogruppo operante nel torinese, ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano. Le indagini, fra l'altro, avevano consentito di operare numerosi sequestri di sostanza stupefacente, fra cui, per quanto di interesse in questa sede, quello dell'8 maggio 2018 relativo alla vicenda del capo C 25) di incolpazione provvisoria, quando nei pressi dello svincolo di Tarsia (CS) i militari della Guardia di Finanza, in esito ad un controllo, avevano rinvenuto a bordo di un autoarticolato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], occultati nei bins contenenti cipolle, dodici sacchi contenenti oltre 52 kg di marijuana ed un panetto di hashish del peso di 57 gr, acquistati in Spagna sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA] e per ordine di Suriano. In tale contesto il Tribunale ha collocato la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe del sottogruppo della zona di Amantea capeggiato da Suriano, del quale era fido collaboratore con le mansioni di mantenere i contatti con acquirenti e fornitori e di vendere al dettaglio la droga, e quale soggetto coinvolto nella importazione di cui al capo C 25) cui si è fatto riferimento. 3. Ciò premesso, occorre ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Il primo motivo, volto a contestare essenzialmente la logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato fine di cui al capo C4), è infondato. Il Tribunale ha analiticamente indicato tutti i passaggi della organizzazione dell'importazione della droga (emersi dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione), a far data dal mese di marzo del 2018, ad opera di Suriano, di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ed ha ricordato che nella fase di pianificazione Marigliano aveva presenziato ad un incontro fra Suriano e [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del [OSCURATO:PERSONA] di Rende, quando le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano ripreso Suriano nell'atto di consegnare a Paletta un telefono cellulare. Nella stessa occasione, prima dell'incontro, Suriano aveva dato appuntamento a Paletta tramite messaggio inviato dall'utenza n. 3472198843 ritenuta in uso al ricorrente. Dopo che la droga acquistata in Spagna era arrivata a bordo dell'autoarticolato di Paletta nel piazzale del suo capannone e la Guardia di Finanza l'aveva sequestrata, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno Marigliano aveva accompagnato Suriano nei pressi del capannone, per verificare la presenza della droga, non avendo più avuto notizia del Paletta: in tale occasione Suriano era stato visto dalla polizia giudiziaria scattare alcune foto tramite il proprio cellulare al carico di cipolle e Marigliano pure controllare accuratamente detto carico. In replica alle contestazioni della difesa, i giudici hanno puntualizzato che la riconducibilità dell'utenza a Marigliano era emersa dalle informazioni contenute nella sua scheda biografica, nella quale si dava atto che, nel corso di due diverse registrazioni, in attesa che l'interlocutore rispondesse si era sentita in sottofondo la voce di Marigliano, già nota agli operanti. L'argomento dedotto nel ricorso per cui nel [OSCURATO:PERSONA] tale numero di telefono era indicato come in uso a Suriano non incrina il percorso argomentativo del Tribunale. Invero è del tutto fisiologico che l'abbinamento che inizialmente la polizia giudiziaria opera fra utenza e soggetto utilizzatore muti nel tempo, proprio grazie alle risultanze delle intercettazioni, sicché nessuna contraddizione appare sussistere fra i dati evidenziati dal ricorrente. Non si tratta, dunque, di attribuire maggiore rilievo all'annotazione finale ed alla scheda biografica relativa al ricorrente, piuttosto che al verbale del [OSCURATO:PERSONA], posto che tutti tali atti, provenienti dalla polizia giudiziaria, sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti rispetto a quanto in essi attestato, senza che sia in alcun modo prospettabile una gerarchia astratta quanto al loro valore probatorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017 PG in proc. Spada, Rv. 271625 secondo cui "Le relazioni di servizio redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fide facenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione"). In concreto è del tutto evidente che l'annotazione, essendo stata redatta, in epoca successiva al verbale del [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalsa delle risultanze delle indagine attraverso cui si è giunti alla compiuta identificazione dell'utilizzatore, sicché il contrasto fra le due fonti documentali, così spiegato, deve portare necessariamente a dare maggiore rilievo all'annotazione redatta in fase conclusiva. La motivazione dei giudici, dunque, in quanto coerente con il compendio richiamato, esaustiva e logica, appare esente da profili di censura. 5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, dando atto dei costanti contatti fra i sodali, dell'esistenza di una rete organizzativa diffusa in diverse regioni di Italia per garantire il rifornimento e lo smercio al dettaglio dello stupefacente, dei rapporti dei corrieri e/o di altri sodali incaricati di mansioni esecutive con i soggetti ai vertici dei sottogruppi, della programmazione di numerosi traffici di sostanza stupefacente anche di rilievo transnazionale a più riprese nell'arco di almeno due anni con lo stesso modus operandi e con trasporti effettuati spesso su autovetture predisposte, dell'utilizzo di strategie volte ad eludere le indagini (quali l'uso di dispositivi di difficile tracciabilità e il cambio continuo delle utenze) e della solidarietà fra gli associati nel momento di fibrillazione della vita della compagine, determinato dai sequestri e dagli arresti. Il Tribunale è passato, indi, alla descrizione del sotto gruppo cosentino capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], il quale approfittando della carcerazione dello zio capocosca [OSCURATO:PERSONA], aveva accresciuto il suo spessore criminale e aveva allacciato contatti con i rosarnesi, avviando traffici importanti che avevano portato al sequestro di 26 kg circa di cocaina nel dicembre del 2017 e al sequestro di 52 kg circa di marijuana 1'8 maggio 2018. In merito alla partecipazione di Marigliano alla associazione in esame, il Tribunale ha valorizzato il suo coinvolgimento nel delitto scopo su indicato, il suo essere una sorta di braccio destro di Suriano, che spesso affiancava negli incontri con altri soggetti coinvolti nei traffici illeciti, ed il suo essere terminale per lo spaccio al minuto, e ha riportato i passi salienti di numerosi messaggi intercettati fra Marigliano e Suriano (sulle utenze rispettivamente loro in uro 3510768376 e 3511726358), indicativi in tal senso. Sintomatici del legame associativo sono, inoltre, ad avviso dei giudici, il fatto che Suriano, non appena il 4 febbraio 2018 si era accorto della presenza della microspia sulla sua auto, subito si era rivolto a Marigliano, così come la messa a disposizione da parte di questi della autovettura a lui in uso per lo svolgimento delle attività associative nei giorni successivi. In replica alle obiezioni del ricorrente, i giudici hanno specificato che alla identificazione del Marigliano quale utilizzatore dell'utenza 3510768376, su cui sono transitate le conversazioni con Suriano si era giunti dopo che, nel corso di un servizio di osservazione del 10 febbraio 2018, Marigliano era stato visto intrattenersi con Suriano ad Amantea, nel punto ove Suriano gli aveva dato appuntamento tramite un messaggio inviato proprio a tale utenza; inoltre, dopo che Suriano si era recato a Cosenza da [OSCURATO:PERSONA] con l'auto in uso a [OSCURATO:PERSONA] (ed intestata al fratello Luca), lo stesso Suriano aveva contattato, al fine di restituire l'auto, proprio tale numero. Ancora una volta le argomentazioni dei giudici, coerenti con il compendio in atti e congrue al fine di delineare la gravità indiziaria richiesta ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. non si prestano a censure in questa sede. Non sussiste la lamentata violazione di legge nell'aver desunto l'informazione in merito all'incontro fra Suriano e Marigliano del 10.2.2018 dall'annotazione inserita nella banca dati dello SDI del Ministero dell'interno. Sotto tale profilo si osserva che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 121/1981 "i dati e le informazioni conservati negli archivi del [OSCURATO:PERSONA] delle Forze dell'ordine possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale". Il principio sotteso alla disposizione è quello di garantire che nel processo penale abbiano ingresso solo informazioni certe provenienti da personale identificato e non già da fonti anonime. Nel caso di specie, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, nell'archivio SDI erano stata inserite le risultanze dell'attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria, in luoghi e tempi certi e verificabili. Non si tratta, dunque, di fonte anonima, ma di un dato circostanziato relativo ad un'attività della polizia giudiziaria di cui non vi è ragione di dubitare, salvo nel caso in cui siano ipotizzabili la falsità o l'errore, che, tuttavia il ricorrente nel caso di specie non ha prospettato neppure a livello di suggestione. Coerente rispetto alle risultanze investigative è anche l'affermazione per cui l'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] era in realtà in uso al ricorrente: basti dire che, come riportato nell'ordinanza (f. 30), dopo che tale auto era stata avvistata al casello di Rosarno in uscita ed in entrata il giorno 31 gennaio 2018 in quanto era stato programmato un incontro con [OSCURATO:PERSONA] esponente di spicco del clan Ursino-Macri', Marigliano e Suriano, nel tardo pomeriggio avevano commentato proprio l'esito di tale incontro. In ultima analisi, quindi, la motivazione adottata dai giudici in relazione alla sussistenza dell'associazione ed al coinvolgimento in essa di Marigliano fa riferimento ad elementi pienamente utilizzabili in questa sede ed appare esaustiva e logica. 6. Il quarto ed il quinto motivo relativi alle esigenze cautelari sono manifestamente infondati. In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche aderito alle valutazioni già operate dal giudice per le indagini preliminari sia in merito al pericolo di fuga, sia in merito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando che il tempo trascorso fra la data di consumazione dei reati e l'applicazione della misura fosse tale da pregiudicare la valutazione in merito alla attualità delle esigenze: in tal senso hanno sottolineato lo stabile inserimento di Marigliano in un collaudato sistema illecito dedito al traffico di sostanza stupefacenti su larga scala ed i precedenti anche specifici a suo carico. Le stesse considerazioni inducono, secondo i giudici, anche a ritenere inidonee misure meno afflittive, non potendosi formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità dell'indagato di rispettare le prescrizioni ed esse inerenti. La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede. 7. Inammissibile è, infine, il motivo nuovo di ricorso relativo alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, essendo stato depositato oltre il termine di legge. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Sentenza Cassazione n. 22637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris