Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15632/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14747-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONA’ NIVES, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 7/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 414 del 7 febbraio 2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 202 del 24 gennaio 2017, avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di crediti professionali in favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché altre ragioni di credito scaturenti, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per effetto del contratto preliminare di compravendita del maggio 2008.

Secondo i giudici di appello, poiché la sentenza era stata pubblicata in data 24/1/2017, ed essendo stata pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. veniva a scadere il 24 luglio 2017.

L’appello era stato notificato a mezzo pec al difensore degli appellati in data 24/7/2017 alle ore 21,03, ma, atteso il tenore dell’art. 16-septies del DL n. 179/2012, la notifica doveva reputarsi perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo, atteso che era stata inoltrata dopo le ore 21,00.

Ric. 2020 n. 14747 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ciò comportava che l’appello era stato tardivamente proposto ed era quindi inammissibile.

Né poteva concedersi la rimessione in termini, in quanto si intendeva provare il blocco dei sistemi informatici a mezzo prova testimoniale, essendo invece necessaria una ben più rigorosa prova.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, come inserito dall’art. 45 bis co. 2 lett.

B) del d.l. n. 90/2014, in quanto la Corte d’Appello ha applicato la norma di cui in rubrica senza tenere conto che la stessa è nelle more stata dichiarata incostituzionale.

Ne deriva che, ancorché la notifica sia partita alle ore 21.03 del 24 luglio 2017, per il notificante i suoi effetti operano comunque alla data del 24 luglio, essendo in tal modo impedita la decadenza invece rilevata dalla Corte d’Appello.

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con Ric. 2020 n. 14747 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto, nella prima parte del censurato art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica; il che giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica — effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) — è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

Intrinsecamente irrazionale è poi la norma denunciata, nella portata ad essa ascritta dal “diritto vivente”, in quanto reca un vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, venendo a recidere l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema Ric. 2020 n. 14747 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 tecnologico.

L'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche — regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53 — consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata.

Ne consegue che la notifica a mezzo pec, ancorché effettuata dopo le 21,00, per il notificante si perfezione il giorno stesso, e che quindi nella fattispecie risulta impedita la decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., essendo stato rispettato il termine per la proposizione dell’appello.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14747 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14747-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONA’ NIVES, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 7/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 414 del 7 febbraio 2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 202 del 24 gennaio 2017, avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di crediti professionali in favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché altre ragioni di credito scaturenti, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per effetto del contratto preliminare di compravendita del maggio 2008. Secondo i giudici di appello, poiché la sentenza era stata pubblicata in data 24/1/2017, ed essendo stata pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. veniva a scadere il 24 luglio 2017. L’appello era stato notificato a mezzo pec al difensore degli appellati in data 24/7/2017 alle ore 21,03, ma, atteso il tenore dell’art. 16-septies del DL n. 179/2012, la notifica doveva reputarsi perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo, atteso che era stata inoltrata dopo le ore 21,00. Ric. 2020 n. 14747 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ciò comportava che l’appello era stato tardivamente proposto ed era quindi inammissibile. Né poteva concedersi la rimessione in termini, in quanto si intendeva provare il blocco dei sistemi informatici a mezzo prova testimoniale, essendo invece necessaria una ben più rigorosa prova. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, come inserito dall’art. 45 bis co. 2 lett. B) del d.l. n. 90/2014, in quanto la Corte d’Appello ha applicato la norma di cui in rubrica senza tenere conto che la stessa è nelle more stata dichiarata incostituzionale. Ne deriva che, ancorché la notifica sia partita alle ore 21.03 del 24 luglio 2017, per il notificante i suoi effetti operano comunque alla data del 24 luglio, essendo in tal modo impedita la decadenza invece rilevata dalla Corte d’Appello. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con Ric. 2020 n. 14747 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto, nella prima parte del censurato art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica; il che giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica — effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) — è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. Intrinsecamente irrazionale è poi la norma denunciata, nella portata ad essa ascritta dal “diritto vivente”, in quanto reca un vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, venendo a recidere l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema Ric. 2020 n. 14747 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14747/2020 Numero sezionale 4583/2022 Numero di raccolta generale 15632/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 tecnologico. L'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche — regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53 — consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata. Ne consegue che la notifica a mezzo pec, ancorché effettuata dopo le 21,00, per il notificante si perfezione il giorno stesso, e che quindi nella fattispecie risulta impedita la decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., essendo stato rispettato il termine per la proposizione dell’appello. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 14747 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S
Decreto Cassazione n. 15632/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris