CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23347/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara, pronunciata il 2 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Novara con sentenza del 26 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 14 settembre 2017, è privo di concreta specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, condividendo la decisione del Giudice di primo grado, ha congruamente evidenziato le ragioni sottese all'omesso riconoscimento della continuazione esterna, non ravvisando l'unicità del disegno criminoso tra il reato per cui si procede e la condotta già giudicata, di per sé autonoma, commessa molto tempo prima, in quanto la commissione dello stesso tipo di reato, lungi dal rappresentare espressione di una deliberazione unitaria, si poneva solo quale manifestazione della personalità incline alla commissione di reati dell'imputato e di una capacità delinquenziale in continua evoluzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]