CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 04482/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16041/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 740/2019 depositata il 01/04/2019. All’esito della pubblica udienza del 30/01/2025, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania pubblicata in data 1.4.2019, non notificata, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità parziale della vendita immobiliare stipulata il 23.3.2011 tra la società ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla particella n.337. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 30.1.2025, prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato nel PCT atto di rinuncia. Non è intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale non hanno partecipato i difensori delle parti, il Procuratore Generale ha ribadito le conclusioni già depositate e la causa è stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], inserito ritualmente in pari data nel PCT, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo prevedente espressamente la rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio con regolazione pattizia delle spese dello stesso -la transazione non è stata allegata all’atto di rinuncia-. [OSCURATO:PERSONA], che non è ricorrente incidentale, non ha presentato osservazioni né ha aderito alla rinuncia. L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dal difensore, nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto prima della data della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo alla rinunciante, soccombente all’esito del giudizio di appello -gli accordi intervenuti tra le parti, richiamati nell’atto di rinuncia, non sono stati confermati dal controricorrente in questa sede né sono stati documentati e quindi non possono essere presi in considerazione dalla Corte sulla base delle sole affermazioni della ricorrente-. Si condanna pertanto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. PQM La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c.; -condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 4.000,00, oltre oner