Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:749
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0324_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-324/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]-Hohorst GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 43 CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e T. Jürgensen, in qualità di agenti;
- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Singh, barrister;
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, assistito dal sig. R. Bierwagen, Rechtsanwalt,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst GmbH, rappresentata dai sigg. J. Schirmer e J.A. Schirmer, Steuerberater, del governo tedesco, rappresentato dai sigg. W.-D. Plessing e G. Müller-Gatermann, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. R. Singh, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. R. Lyal, assistito dal sig. R. Bierwagen, all'udienza del 30 maggio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza del 21 agosto 2000, pervenuta alla Corte il 4 settembre seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha posto, in applicazione dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 43 CE.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-Hohorst»), con sede in Rheine (Germania), e il [OSCURATO:PERSONA], un'amministrazione tributaria tedesca, avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta sulle società per gli esercizi 1997 e 1998.
Contesto normativo nazionale
3 [OSCURATO:PERSONA] (legge relativa all'imposta sulle società, in prosieguo: il «KStG»), nella versione vigente negli anni dal 1996 al 1998, prevedeva, all'art. 8 a, n. 1 (finanziamento da parte di soci), quanto segue:
«La remunerazione per il capitale esterno che una società di capitali soggetta ad obbligo fiscale illimitato ha ricevuto da un azionista non avente diritto al credito d'imposta, il quale partecipava in misura sostanziale al capitale nel corso dell'esercizio finanziario, è considerata distribuzione dissimulata di utili,
(...)
2. nel caso in cui sia stata convenuta una remunerazione riferita ad una percentuale del capitale e il capitale conferito, nel corso dell'esercizio finanziario, superi il triplo della partecipazione detenuta dal detto azionista, salvo il caso in cui la società di capitali avrebbe potuto ottenere questo capitale esterno, in circostanze per il resto analoghe, anche da un terzo, o qualora si tratti di ottenere fondi per finanziare operazioni bancarie ordinarie.
(...)».
4 Risulta dall'ordinanza di rinvio che, generalmente, non hanno diritto al credito d'imposta, da una parte, gli azionisti non residenti e, dall'altra, le persone giuridiche di diritto tedesco esonerate dall'imposta sulle società, cioè le persone giuridiche di diritto pubblico e quelle che esercitano un'attività economica in uno specifico settore o meritevole di incentivazione.
Causa principale e questione pregiudiziale
5 [OSCURATO:PERSONA]Hohorst ha come oggetto sociale la vendita di equipaggiamenti navali, articoli per sport acquatici, articoli per il «fai da te» e il tempo libero, abiti per il tempo libero e da lavoro, oggetti decorativi nonché ferramenta e oggetti simili. Il suo capitale sociale è stato portato, nell'agosto 1996, a DEM 2 000 000.
6 Unica azionista della [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst è la società [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») con sede nei [OSCURATO:PERSONA], a Sneek. Unica azionista di quest'ultima è la società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») con sede anch'essa nei [OSCURATO:PERSONA], a Lelystad.
7 Con contratto datato 1_ dicembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla ricorrente nella causa principale un prestito di DEM 3 000 000, rimborsabile in dieci anni mediante rate annue di DEM 300 000, a partire dal 1_ ottobre 1998 (in prosieguo: il «prestito»). Il tasso di interesse, variabile, ammontava sino alla fine del 1997 al 4,5%. Gli interessi andavano corrisposti alla fine dell'anno. Così, a titolo di interessi, venivano versati alla [OSCURATO:PERSONA] 135 000 per il 1997, poi DEM 109 695 per il 1998.
8 Il prestito, che doveva intendersi assumere natura di capitale sostitutivo, veniva provvisto di una «Patronatserklärung» (lettera di patronage) in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato alla restituzione se la ricorrente nella causa principale fosse stata escussa da terzi creditori.
9 Il prestito consentiva alla [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst di ridurre il prestito bancario, che aveva ottenuto da un istituto di credito, da DEM 3 702 453,59 a DEM 911 174, 70 e di diminuire così l'onere degli interessi che gravava su di essa.
10 Negli esercizi dal 1996 al 1998, dal bilancio della ricorrente nella causa principale risultava un deficit non colmato con capitali propri che ammontava, per l'esercizio 1998, a DEM 1 503 165.
11 Negli accertamenti relativi all'imposta sulle società riguardanti gli esercizi 1997 e 1998, del 28 giugno 1999, il [OSCURATO:PERSONA] considerava gli interessi pagati alla [OSCURATO:PERSONA] come distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell'art. 8 a del KStG e applicava pertanto, in capo alla Landkhorst-Hohorst, l'imposta su tali importi al tasso del 30%.
12 Secondo il giudice del rinvio, l'eccezione prevista all'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG, che riguarda il caso in cui la società di cui trattasi avrebbe potuto ottenere i capitali esterni anche da un terzo in condizioni analoghe, non poteva essere presa in considerazione nel caso di specie. Visto l'eccessivo indebitamento della [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst e l'impossibilità di fornire garanzie, essa non avrebbe, infatti, potuto ottenere da terzi un prestito simile, concesso senza garanzie e assistito da una lettera di patronage.
13 Con decisione 14 febbraio 2000, il [OSCURATO:PERSONA] respingeva, come infondata, l'opposizione della ricorrente nella causa principale contro gli accertamenti concernenti l'imposta sulle società.
14 A sostegno del proprio ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst ha affermato che la concessione del prestito da parte della [OSCURATO:PERSONA] costituiva un tentativo di salvataggio e che gli interessi versati a quest'ultima non potevano essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili. Inoltre, essa ha sostenuto che l'art. 8 a del KStG era discriminatorio, tenuto conto del trattamento riservato agli azionisti tedeschi, che beneficiano del credito d'imposta a differenza di società come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno sede nei [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, contrario al diritto comunitario, segnatamente all'art. 43 CE.
15 [OSCURATO:PERSONA]Hohorst ha aggiunto che occorreva prendere in considerazione la finalità dell'art. 8 a del KStG, che è di impedire i casi di elusione dell'imposta dovuta dalle società di capitali. Ora, nella fattispecie, il prestito sarebbe stato concesso soltanto per ridurre al minimo i costi della [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst e per conseguire notevoli risparmi di interessi bancari. La ricorrente nella causa principale ha osservato in proposito che, prima della modifica del prestito bancario, gli interessi ammontavano quasi al doppio degli interessi ormai dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, non si sarebbe trattato del caso in cui un azionista che non ha diritto al credito d'imposta cerca di eludere l'imposta dovuta su una vera e propria distribuzione di utili facendosi versare interessi.
16 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione dell'art. 8 a del KStG può, certamente, avere come risultato di peggiorare la situazione di società in crisi, ma il legislatore tedesco avrebbe considerato questa circostanza prevedendo all'art. 8 a, n. 2, terza frase, del KStG una deroga che, tuttavia, non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto. [OSCURATO:PERSONA], ha anche rilevato che la formula dell'art. 8 a non permette di concludere che la frode costituisce una delle condizioni di applicazione di tale articolo, il che è confermato dal giudice del rinvio.
17 Nonostante ciò, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'art. 8 a del KStG non sia contrario al principio comunitario di non discriminazione. Numerosi paesi si sarebbero dotati di disposizioni aventi un obiettivo analogo, in particolare per contrastare gli abusi.
18 [OSCURATO:PERSONA] ha affermato inoltre che la distinzione, operata dall'art. 8 a del KStG, tra persone aventi diritto al credito d'imposta e persone che non vi hanno diritto non comporta alcuna discriminazione dissimulata in base alla cittadinanza in quanto il combinato disposto degli artt. 5, relativo all'esenzione dall'imposta sulle società, e 51 del KStG escluderebbe anche numerose categorie di contribuenti tedeschi dal diritto al credito d'imposta.
19 Inoltre, il principio di unicità dell'imposizione nazionale e la coerenza del sistema fiscale tedesco legittimerebbero l'applicazione dell'art. 8 a del KStG nelle circostanze del caso di specie.
20 [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, solleva dubbi quanto alla compatibilità dell'art. 8 a del KStG con l'art. 43 CE (v., in particolare, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 273; 29 aprile 1999, causa C-311/97, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2651 e 26 ottobre 1999, causa C-294/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7447). A tal riguardo, esso ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, si avvale del suo diritto di stabilimento il cittadino di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro una partecipazione tale da conferirgli una reale influenza sulle decisioni della società (sentenza 13 aprile 2000, C-251/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2787).
21 Secondo il giudice del rinvio, esiste una violazione della libertà di stabilimento nel caso in cui una controllata si veda sfavorita dal punto di vista fiscale solo per il fatto che la società capogruppo ha sede in un altro Stato membro rispetto alla controllata, senza che tale disparità si fondi su alcuna giustificazione oggettiva.
22 [OSCURATO:PERSONA], a tal riguardo, osserva che la norma di cui all'art. 8 a del KStG non fa riferimento in modo diretto alla cittadinanza, ma alla possibilità per il contribuente di beneficiare del credito d'imposta.
23 Il giudice del rinvio indica che, in queste condizioni, un azionista avente sede fuori dalla Germania è sistematicamente soggetto alla norma di cui all'art. 8 a del KStG, mentre, tra gli azionisti domiciliati in Germania, solo una categoria ben determinata di contribuenti è esentata dall'imposta sulle società e non ha, di conseguenza, diritto al credito d'imposta. Ora, tale ultima categoria di persone giuridiche non si troverebbe in una situazione paragonabile a quella della società capogruppo della ricorrente nella causa principale.
24 Riguardo alla giustificazione dell'art. 8 a del KStG, il giudice del rinvio osserva che le ragioni connesse alla coerenza del regime tributario possono essere fatte valere soltanto qualora sussista un nesso diretto tra agevolazione fiscale concessa al contribuente ed onere fiscale a carico dello stesso contribuente (sentenza del Bundesfinanzhof 30 dicembre 1996, I B 61/96, BStBl. II 1997, 466 e sentenza della [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 42). Nel caso di specie, non esisterebbe un nesso di tale genere.
25 Tenuto conto di quanto precede, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:
«Se il principio della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 del Trattato 10 novembre 1997 che istituisce la Comunità europea vada interpretato nel senso che questo principio osta alla normativa nazionale di cui all'art. 8 a della legge relativa all'imposta sulle società ([OSCURATO:PERSONA])».
Risposta della Corte
26 Si deve ricordare anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, in particolare, astenendosi da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza (sentenze 11 agosto 1995, causa C-80/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2493, punto 16; 27 giugno 1996, causa C-107/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3089, punto 36; [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 19; [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 17, e 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1727, punto 37).
Sull'esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento
27 Si deve ricordare che l'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG si applica solo alle «remunerazioni per i capitali esterni che una società di capitali soggetta ad obbligo fiscale illimitato ha ricevuto da un azionista non avente diritto al credito d'imposta». Una tale restrizione genera, per quanto riguarda l'imposizione degli interessi versati dalle controllate alle società capogruppo a titolo di remunerazione di capitali esterni, una disparità di trattamento tra le controllate [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] capogruppo abbia o non abbia la sede in Germania.
28 Le società capogruppo residenti, infatti, beneficiano, nella maggior parte dei casi, del credito d'imposta, mentre, di norma, le società capogruppo straniere non ne beneficiano. Come indicato al punto 4 della presente sentenza, le persone giuridiche di diritto tedesco esonerate dall'imposta sulle società e, pertanto, escluse dal diritto al credito d'imposta sono essenzialmente persone giuridiche di diritto pubblico e quelle che esercitano un'attività economica in uno specifico settore o che svolgono compiti di interesse generale. La situazione di una società, come la società capogruppo della ricorrente nella causa principale, che esercita un'attività economica a scopo di lucro e soggetta all'imposta sulle società non può essere validamente comparata a quella di quest'ultima categoria di persone giuridiche.
29 Risulta infatti che, in virtù dell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG, gli interessi versati da una controllata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] capitali esterni provenienti da una società capogruppo non residente sono tassati come dividendi dissimulati all'aliquota del 30 %, mentre, ove si tratti di una controllata residente di cui la società capogruppo, beneficiaria del credito d'imposta, è anch'essa residente, gli interessi versati sono trattati come spese d'esercizio e non come dividendi dissimulati.
30 In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo tedesco ha indicato che anche gli interessi versati da una controllata residente alla sua società capogruppo ugualmente residente, come remunerazione dei capitali esterni ricevuti da quest'ultima, sono trattati fiscalmente come dividendi dissimulati nel caso in cui la società capogruppo abbia fornito una lettera di patronage.
31 Questa circostanza non è tuttavia in grado di rimettere in questione l'esistenza di un trattamento differenziato in funzione della sede della società capogruppo. Infatti, la qualificazione di un versamento di interessi come distribuzione di utili dissimulati, nel caso di una controllata residente che ha beneficiato di un prestito da parte di una società capogruppo non residente, deriva direttamente e unicamente dall'applicazione dell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG, indipendentemente dall'esistenza o no di una lettera di patronage.
32 Una tale disparità di trattamento tra controllate [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] loro società capogruppo costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in linea di massima vietata dall'art. 43 CE. La norma tributaria in questione rende meno vantaggioso l'esercizio della libertà di stabilimento da parte delle società stabilite in altre Stati membri, le quali potrebbero di conseguenza rinunciare all'acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una controllata nello Stato membro che promulga questa norma.
Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento
33 Occorre ancora verificare se una misura nazionale come quella contenuta all'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo (v., in tal senso, sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2471, punto 26, e 6 giugno 2000, causa C-35/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4071, punto 43).
34 In primo luogo, i governi tedesco, danese e del [OSCURATO:PERSONA] unito così come la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la norma nazionale in discussione nella causa principale è destinata alla lotta all'evasione fiscale alla quale condurrebbe il ricorso al meccanismo detto «di sotto-capitalizzazione» o «della capitalizzazione dissimulata». A parità di condizioni, sarebbe fiscalmente più vantaggioso assicurare il finanziamento di una controllata con un prestito piuttosto che con conferimenti di capitale. In tal caso, infatti, gli utili della controllata sono trasferiti alla società capogruppo sotto forma di interessi deducibili al momento del calcolo degli utili imponibili della controllata, e non sotto forma di dividendi non deducibili. Nel caso in cui la controllata e la società capogruppo abbiano le loro sedi in paesi diversi, il debito fiscale può allora essere trasferito da un paese all'altro.
35 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG prevede, certo, un'eccezione per il caso in cui la società dimostri che avrebbe potuto ottenere i capitali esterni da un terzo in condizioni identiche e fissa la proporzione ammissibile di capitali esterni rispetto ai capitali propri. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, nella specie, un rischio di doppia imposizione in quanto la controllata tedesca è sottoposta all'imposta tedesca a titolo di interessi versati mentre la società capogruppo non residente deve ancora dichiarare nei [OSCURATO:PERSONA], come entrate, gli interessi che ha percepito. Il principio di proporzionalità esigerebbe che i due Stati membri interessati si accordassero al fine di evitare la doppia imposizione.
36 Preliminarmente, si deve ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale la riduzione di entrate fiscali non costituisce un motivo imperativo di interesse generale che possa giustificare un provvedimento in linea di principio in contrasto con una libertà fondamentale (v. sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4695, punto 28; [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 59; Metallgesellschaft e a., citata, punto 59, e 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6161, punto 51).
37 Per quanto riguarda più specificamente la giustificazione fondata sul rischio di evasione fiscale, occorre sottolineare che la normativa controversa nella causa principale non ha l'obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la normativa fiscale tedesca, ma ricomprende, in via generale, qualunque situazione in cui la società capogruppo abbia la sua sede, per qualsiasi motivo, fuori dalla Repubblica federale tedesca. Ora, tale situazione non comporta, di per sé, un rischio di evasione fiscale, dato che la società di cui trattasi è comunque soggetta alla normativa fiscale dello Stato in cui è stabilita (v., in tal senso, sentenza ICI, citata, punto 26).
38 Del resto, secondo le constatazioni dello stesso giudice del rinvio, nella fattispecie non si ravviserebbe alcun abuso, essendo il prestito effettivamente intervenuto per ridurre, in favore della ricorrente nella causa principale, l'onere degli interessi finanziari risultanti dal suo credito bancario. Inoltre, si evince dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA]-Hohorst era, per gli esercizi dal 1996 al 1998, in perdita, e ciò per importi largamente superiori agli interessi versati alla [OSCURATO:PERSONA].
39 In secondo luogo, i governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG è ugualmente giustificato dalla necessità di garantire la coerenza dei regimi fiscali applicabili. Più precisamente, questa norma sarebbe conforme al principio di piena concorrenza, internazionalmente riconosciuto, in virtù del quale le condizioni alle quali i capitali esterni sono messi a disposizione di una società devono essere raffrontate con quelle alle quali la società avrebbe potuto procurarsi tali capitali presso terzi. L'art. 9 del modello di convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo [OSCURATO:PERSONA] (OCSE) tradurrebbe tale preoccupazione prevedendo la reintegrazione di utili a fini fiscali, qualora transazioni siano stipulate tra imprese consociate a condizioni che non siano quelle di mercato.
40 A questo riguardo si deve rilevare che, nelle sue sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-249), e 28 gennaio 1992, causa C-300/90, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-305), la Corte ha in effetti dichiarato che la necessità di assicurare la coerenza del regime fiscale può giustificare una normativa tale da limitare la libertà di circolazione delle persone.
41 Non è così tuttavia nel caso della normativa in esame.
42 Infatti, mentre, nelle cause all'origine delle sentenze citate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, esisteva un nesso diretto, trattandosi dello stesso ed unico contribuente, tra la deducibilità dei contributi versati nell'ambito dei contratti di assicurazione vecchiaia e decesso e l'assoggettamento ad imposta delle somme percepite in esecuzione dei detti contratti, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza del sistema tributario di cui si trattava, non sussiste alcun nesso diretto di questo tipo quando, come nel caso di specie, la controllata di una società capogruppo non residente subisce un trattamento fiscale sfavorevole, senza che il governo tedesco abbia invocato un qualunque vantaggio fiscale atto a compensare tale trattamento (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 24; 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3955, punto 18; [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 42; [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 56-58, e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 40).
43 In terzo luogo, il governo del [OSCURATO:PERSONA], riferendosi al punto 31 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, rileva che la norma nazionale in esame potrebbe giustificarsi con la preoccupazione di garantire l'efficacia dei controlli fiscali.
44 Basta constatare, a tale riguardo, che non è stato invocato dinanzi alla Corte nessun argomento tendente a dimostrare sotto quale profilo la regola di qualificazione dell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG sia in grado di permettere alle autorità fiscali tedesche di controllare l'importo dei redditi imponibili.
45 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che l'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma come quella contenuta nell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del KStG.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dai governi tedesco, danese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 agosto 2000, dichiara:
L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma come quella contenuta nell'art. 8 a, n. 1, punto 2, del [OSCURATO:PERSONA] (legge relativa all'imposta sulle società).