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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di calunnia sono generici in quanto privi di articolata critica (riproducono plurimi principi giurisprudenziali senza alcun collegamento con i fatti di causa) e riproduttivi di motivi già adeguatamente trattati dalla Corte di appello quanto ad integrazione dell'ipotesi di reato, specie nella parte in cui è stata messa in risalto la consapevole falsità della denuncia di smarrimento del titolo consegnato alcuni giorni prima alla persona offesa e la scelta di presentare la denuncia presso una Stazione dei Carabinieri immediatamente dopo il colloquio intervenuto presso altra Stazione dei Carabinieri al cui Comandante era stato espressamente rappresentato la volontà di impedire l'incasso dell'assegno in considerazione di ipotizzata violazione della normativa antiriciclaggio (e non anche per lo smarrimento del titolo come dichiarato in denuncia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di calunnia sono generici in quanto privi di articolata critica (riproducono plurimi principi giurisprudenziali senza alcun collegamento con i fatti di causa) e riproduttivi di motivi già adeguatamente trattati dalla Corte di appello quanto ad integrazione dell'ipotesi di reato, specie nella parte in cui è stata messa in risalto la consapevole falsità della denuncia di smarrimento del titolo consegnato alcuni giorni prima alla persona offesa e la scelta di presentare la denuncia presso una Stazione dei Carabinieri immediatamente dopo il colloquio intervenuto presso altra Stazione dei Carabinieri al cui Comandante era stato espressamente rappresentato la volontà di impedire l'incasso dell'assegno in considerazione di ipotizzata violazione della normativa antiriciclaggio (e non anche per lo smarrimento del titolo come dichiarato in denuncia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris