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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40120/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. postulando erroneamente una motivazione della responsabilità non prevista dal rito adito ed involgendo genericamente una rivalutazione delle ragioni in fatto sulla determinazione della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore i ![OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ./[OSCURATO:PERSONA] D E POSII A [OSCURATO:PERSONA],RP 24 OTT 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposta per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. postulando erroneamente una motivazione della responsabilità non prevista dal rito adito ed involgendo genericamente una rivalutazione delle ragioni in fatto sulla determinazione della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.10.2022 Il consigliere estensore i ![OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ./[OSCURATO:PERSONA] D E POSII A [OSCURATO:PERSONA],RP 24 OTT 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris