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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46773/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. commesso il 30 giugno 2014 (capo B); mentre ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa (capo A), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, il primo dei quali volto ad eccepire l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

3. Il primo motivo è fondato e assorbente.

3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).

3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata, poiché il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna (non risultando sospensioni) è interamente decorso il 30 dicembre 2021, ben prima della pronuncia della sentenza impugnata.

3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. commesso il 30 giugno 2014 (capo B); mentre ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa (capo A), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, il primo dei quali volto ad eccepire l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. 3. Il primo motivo è fondato e assorbente. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata, poiché il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna (non risultando sospensioni) è interamente decorso il 30 dicembre 2021, ben prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così