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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 34437/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato l'applicazione al proposto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (come disposta con decreto emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione); considerato che con il primo motivo è manifestamente infondato in quanto: - «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 - 01); - ragion per cui all'assenza del difensore di fiducia - nominato il 19 ottobre 2024, dopo la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 6 novembre 2024 - a quest'ultima udienza, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore (che pure si è astenuto) correttamente non ha fatto seguito considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 - oltre a contenere assedi generici inidonei a costituire una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) censura con assunti sia la qualificazione del proposto sia l'attualità della sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato l'applicazione al proposto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (come disposta con decreto emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione); considerato che con il primo motivo è manifestamente infondato in quanto: - «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 - 01); - ragion per cui all'assenza del difensore di fiducia - nominato il 19 ottobre 2024, dopo la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 6 novembre 2024 - a quest'ultima udienza, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore (che pure si è astenuto) correttamente non ha fatto seguito considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 - oltre a contenere assedi generici inidonei a costituire una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) censura con assunti sia la qualificazione del proposto sia l'attualità della sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 34437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris