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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00720/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12337/2020 R.G. proposto da A.I.A.S. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N. 7 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5 [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE BASILICATA; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Potenza n. 56/19 , depositata il 12 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'A.I.A.S. –[OSCURATO:PERSONA] – Sezione di Po- tenzaconvenne in giudizio la Gestione liquidatoria dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 7 di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Basilicata, per sentirle condannare al pagamento dell'importo di Lire 2.134.555.350, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie ero- gate in favore degli assistiti dal 1° ottobre 1994 al 25 ottobre 1996, ed in subordine a titolo d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.

Premesso di gestire due centri di riabilitazione siti in Potenza e Villa d'A- gri, in virtù di convenzione stipulata con la Regione il 18 ottobre 1998 e pro- rogata di anno in anno, riferì di aver aperto una serie di altri ambulatori, le cui prestazioni non erano state retribuite per difetto di un'appositaconven- zione, precisando che la stessa era stata stipulata soltanto il 26 ottobre 1996, ed aveva comportato la trasformazione dei centri locali in strutture autonome.

Si costituì l'Asl n. 5, ed eccepì l'incompetenza del Giudice ordinario, so- stenendo che la convenzione tipo prevedeva il deferimento delle controversie arbitrali a un collegio arbitrale, e chiedendo nel merito il rigetto della do- manda.

1.1. Con sentenza del 19 novembre 2008, il Tribunale di Matera rigettò l'eccezione d'incompetenza, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Gestione liquidatoria e della Regione e rigettò la domanda principale, acco- gliendo parzialmente quella subordinata, e condannando l'Asl n. 5 al paga- mento della somma di Euro 31.179,71, oltre interessi, a titolo d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimentoderivante dalle sole prestazioni rese dal cen- tro di Stigliano dal 10 agosto 1996.

2. L'impugnazione proposta dall'AIASè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Potenza, che con sentenza del 12 febbraio 2019 ha dichiarato inam- missibile l'appello incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria e dall'Asl n. 5.

Premesso che le prestazioni di cui l'attrice aveva chiesto il pagamento erano sottoposte alla disciplina introdotta dalla delibera emessa il 5 aprile 1993, con cui la Giunta regionale aveva emanato l'atto d'indirizzo relativo all'autorizzazione ed alle caratteristiche funzionali dei centri di riabilitazione, la Corte ha confermato che l'attività era stata svolta in contrasto con la nor- mativa di settore: rilevato infatti che con delibera del 19 settembre 1994 la Regione aveva negato l'autorizzazione all'apertura dei nuovi centri, ha escluso che la stessa potesse consistere nel nulla osta sanitario rilasciato dai medici competenti delle usl ai sensi della circolare n. 223 del 29 novembre 1968, il quale non aveva alcun valore ai fini dell'ammissione all'espletamento dei trattamentipresso le predette sedi.

Precisato inoltre che la convenzione a tal fine necessaria non doveva essere conclusa con i singoli ambulatori, ma con l'AIAS, in modo tale da ricomprendere comunque le predette prestazioni, ha rilevato che la cessazione del pagamento da parte della Regione era stata giustificata proprio con la necessità di stipulare un'apposita convenzione.

Quanto poi all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, la Corte ha rilevato che l'appellante non aveva dedotto né provato alcunché in ordine alle ragioni poste a fondamento del rigetto della relativa domanda, ritenendo ge- nerico il rinvio alla documentazione prodotta, non pertinente il riferimento alla mancata prova dell'utilità delle prestazioni, ed ininfluente l'inosservanza delle circolari del Ministero della sanità n. 100 del 1° aprile 1997 e n. 9400 del 25 giugno 2007, cheavrebbe potuto assumere rilievo soltanto in presenza di prestazioni rese regolarmente in esecuzione di una convenzione stipulata tra le parti.

La Corte ha ritenuto altresì generiche le censure sollevate con l'appello incidentale, osservando che le stesse si risolvevano in una critica apodittica alla decisione impugnata, non essendo stati chiariti i motivi per cui l'autoriz- zazione provvisoria non costituiva riconoscimento dell'utilitas.

3. Avverso la predetta sentenza l'AIAS ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi.

Le intimatenon hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della circolare ministeriale n. 223 del 29 novembre 1968 e della delibera della Giunta regio- nale del 5 aprile 1993, nonché l'omessavalutazione della convenzione del 18 gennaio 1988 e dei nulla osta sanitari, osservando che la sentenza impugnata ha erroneamente disapplicato la convenzione, non avendo considerato che gli ambulatori erano stati aperti in virtù della circolare ministeriale, la quale aveva autorizzato i centri già in funzione ad istituire piccoli ambulatori distac- cati.

Ribadito inoltre che i medici dell'usl competente avevano rilasciato i ne- cessari nulla osta sanitari, afferma che sotto il profilo contabile gli ambulatori dipendevano dal centro principale, presso il quale venivano contabilizzate le prestazioni, aggiungendo che dal 1991 al 1994 le stesse erano state regolar- mente retribuite.

Sostiene infine che la delibera del 5 aprile 1993 è stata erroneamente applicata agli ambulatori in questione, aperti in data anteriore ed operanti in favore dei medesimi pazienti assistiti dal 1991.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dalla ricorrente mirano a sollecitare, attraverso la denuncia di violazione delle norme che disciplinano la prestazione dei servizi sanitari, un sindacato in ordine all'interpretazione della convenzione stipulata dalla ricorrente con la Regione, ed in particolare all'affermazione della Corte territoriale, secondo cui l'efficacia della stessa non si estendeva alle presta- zioni rese dai singoli ambulatori, i cui costi non avrebbero potuto essere posti a carico della Regione, in mancanza di un'espressa previsione.

Tale interpre- tazione, postulando la ricostruzione della comune intenzione delle parti con- traenti, costituisce il risultato di un'indagine di fatto, riservatain via esclusiva al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per illogicità ed incon- gruenza della motivazione, nella specie neppure dedotte(cfr. Cass., Sez. lav., 4/04/2022, n. 10745; Cass., Sez.

III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465).Nel contestare il senso attribuito alla convenzione, la ricorrente si è infatti limitata per un verso ad invocare la delibera della Giunta regionale e la circolare ministeriale riguardantil'apertura degli ambulatori, prive di efficacia normativa, in quanto configurabilicome atti meramente intern i , destinat i ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi amministrativi (cfr. Cass., Sez.

VI, 27/05/2018, n. 19697; 10/08/2015, n. 16644; Cass., Sez.

V, 30/05/ 2005, n. 11449), e per altro verso ad insistere sulla rilevanza di circostanze non pertinenti all'interpretazione del contratto, quali l'avvenuto rilascio dei nulla osta necessari per l'apertura degli ambulatori distaccati, aventi ad og- getto la sola verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, e l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai medesimi ambulatori fino al 1994, che, in quanto attinente al comportamento delle parti successivo alla stipulazione della convenzione, deve considerarsi inidoneo ad evidenziare la formazione di un accordo ulteriore tra le parti re- lativo alle prestazioni in esame, trattandosi di un contratto della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass., Sez.

I, 11/05/2007, n. 10868; Cass., Sez.

II, 4/06/2002, n. 8080; 2/ 06/2000, n. 7416).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge n. 724 del 1994, della legge n. 833 del 1998, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 2041 cod. civ., nonché la nullità della sen- tenza impugnata per mera apparenza della motivazione, osservando che, nel ritenere generiche le censure riguardanti il rigetto della domanda di ricono- scimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, la Corte di merito ha omesso d'indicarne le ragioni, nonché di giustificare la ritenuta violazione dell'art. 2697 cod. civ.

Sostiene infatti che dagli atti emergevano l'utilità della prestazione e la consapevolezza dell'usl, mentre incombeva a quest'ultima la verifica delle prestazioni autorizzate, nella specie mai contestate.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nel censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inam- missibile il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'ingiustificato arric- chimentoderivante dalle prestazioni di riabilitazione diverse da quelle rese dal centro di Stigliano dal 10 agosto 1996, la ricorrente richiama infatti un passo della motivazione afferente ad una statuizione diversa, e segnatamente alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Ge- stione liquidatoria e dall'Asl n. 5, avente anch'esso ad oggetto l'ingiustificato arricchimento, ma riguardante la pronuncia di parziale accoglimento della do- manda, emessa dal Giudice di primo grado.

Il motivo non attinge pertanto la ratio decidendidella statuizione impugnata, la quale risulta d'altronde tutt'al- tro che immotivata, avendo la Corte d'appello rilevato il mancato svolgimento di argomentazioni volte specificamente a confutare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non provato che l'Usl fosse consape- vole dell'effettuazione delle prestazioni da parte degli ambulatori, aveva escluso l'avvenuto riconoscimento dell'utilità delle stesse, in virtù del diniego della necessaria autorizzazione, ed aveva dato atto della mancata produzione della documentazione relativa all'attività svolta dagli ambulatori diversi da quello di Stigliano.

La ricorrente insiste sulla specificità delle proprie censure, affermando di aver ribadito l'utilità delle prestazioni e la consapevolezza da parte dell'Usl in ordine all'effettuazione delle stesse, senza però essere in grado di dimostrare di aver puntualmente censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva evidenziato che le prestazioni erano state rese a fronte dell'espresso diniego dell'autorizzazione da parte della Regione, affermando che, in tale situazione, l'accoglimento della domanda di cui all'art.2041 cod. civ. avrebbe comportato un aggiramento della disciplina in materia di svolgimento dell'attività sanitaria in regime di convenzione: tale passaggio della motivazione, implicando il riferimento alla figura del c.d. arricchimento imposto, configurabile anche in caso di rifiuto della prestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto di per sé idoneo a giustificare il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo(cfr. Cass., Sez.

Un., 26/05/ 2015, n. 10798; Cass., Sez.

VI, 5/11/2020, n. 24642; Cass., Sez.

I, 27/06/ 2017, n. 15937),avrebbe imposto all'appellante di proporre specifiche cen- sure in ordine al diniego dell'autorizzazione, la cui mancata formulazione con- ferma la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. rilevata dalla sentenza impu- gnata.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12337/2020 R.G. proposto da A.I.A.S. – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N. 7 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 5 [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE BASILICATA; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Potenza n. 56/19 , depositata il 12 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'A.I.A.S. –[OSCURATO:PERSONA] – Sezione di Po- tenzaconvenne in giudizio la Gestione liquidatoria dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 7 di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] n. 5 di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Basilicata, per sentirle condannare al pagamento dell'importo di Lire 2.134.555.350, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie ero- gate in favore degli assistiti dal 1° ottobre 1994 al 25 ottobre 1996, ed in subordine a titolo d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento. Premesso di gestire due centri di riabilitazione siti in Potenza e Villa d'A- gri, in virtù di convenzione stipulata con la Regione il 18 ottobre 1998 e pro- rogata di anno in anno, riferì di aver aperto una serie di altri ambulatori, le cui prestazioni non erano state retribuite per difetto di un'appositaconven- zione, precisando che la stessa era stata stipulata soltanto il 26 ottobre 1996, ed aveva comportato la trasformazione dei centri locali in strutture autonome. Si costituì l'Asl n. 5, ed eccepì l'incompetenza del Giudice ordinario, so- stenendo che la convenzione tipo prevedeva il deferimento delle controversie arbitrali a un collegio arbitrale, e chiedendo nel merito il rigetto della do- manda. 1.1. Con sentenza del 19 novembre 2008, il Tribunale di Matera rigettò l'eccezione d'incompetenza, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Gestione liquidatoria e della Regione e rigettò la domanda principale, acco- gliendo parzialmente quella subordinata, e condannando l'Asl n. 5 al paga- mento della somma di Euro 31.179,71, oltre interessi, a titolo d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimentoderivante dalle sole prestazioni rese dal cen- tro di Stigliano dal 10 agosto 1996. 2. L'impugnazione proposta dall'AIASè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Potenza, che con sentenza del 12 febbraio 2019 ha dichiarato inam- missibile l'appello incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria e dall'Asl n. 5. Premesso che le prestazioni di cui l'attrice aveva chiesto il pagamento erano sottoposte alla disciplina introdotta dalla delibera emessa il 5 aprile 1993, con cui la Giunta regionale aveva emanato l'atto d'indirizzo relativo all'autorizzazione ed alle caratteristiche funzionali dei centri di riabilitazione, la Corte ha confermato che l'attività era stata svolta in contrasto con la nor- mativa di settore: rilevato infatti che con delibera del 19 settembre 1994 la Regione aveva negato l'autorizzazione all'apertura dei nuovi centri, ha escluso che la stessa potesse consistere nel nulla osta sanitario rilasciato dai medici competenti delle usl ai sensi della circolare n. 223 del 29 novembre 1968, il quale non aveva alcun valore ai fini dell'ammissione all'espletamento dei trattamentipresso le predette sedi. Precisato inoltre che la convenzione a tal fine necessaria non doveva essere conclusa con i singoli ambulatori, ma con l'AIAS, in modo tale da ricomprendere comunque le predette prestazioni, ha rilevato che la cessazione del pagamento da parte della Regione era stata giustificata proprio con la necessità di stipulare un'apposita convenzione. Quanto poi all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, la Corte ha rilevato che l'appellante non aveva dedotto né provato alcunché in ordine alle ragioni poste a fondamento del rigetto della relativa domanda, ritenendo ge- nerico il rinvio alla documentazione prodotta, non pertinente il riferimento alla mancata prova dell'utilità delle prestazioni, ed ininfluente l'inosservanza delle circolari del Ministero della sanità n. 100 del 1° aprile 1997 e n. 9400 del 25 giugno 2007, cheavrebbe potuto assumere rilievo soltanto in presenza di prestazioni rese regolarmente in esecuzione di una convenzione stipulata tra le parti. La Corte ha ritenuto altresì generiche le censure sollevate con l'appello incidentale, osservando che le stesse si risolvevano in una critica apodittica alla decisione impugnata, non essendo stati chiariti i motivi per cui l'autoriz- zazione provvisoria non costituiva riconoscimento dell'utilitas. 3. Avverso la predetta sentenza l'AIAS ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. Le intimatenon hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della circolare ministeriale n. 223 del 29 novembre 1968 e della delibera della Giunta regio- nale del 5 aprile 1993, nonché l'omessavalutazione della convenzione del 18 gennaio 1988 e dei nulla osta sanitari, osservando che la sentenza impugnata ha erroneamente disapplicato la convenzione, non avendo considerato che gli ambulatori erano stati aperti in virtù della circolare ministeriale, la quale aveva autorizzato i centri già in funzione ad istituire piccoli ambulatori distac- cati. Ribadito inoltre che i medici dell'usl competente avevano rilasciato i ne- cessari nulla osta sanitari, afferma che sotto il profilo contabile gli ambulatori dipendevano dal centro principale, presso il quale venivano contabilizzate le prestazioni, aggiungendo che dal 1991 al 1994 le stesse erano state regolar- mente retribuite. Sostiene infine che la delibera del 5 aprile 1993 è stata erroneamente applicata agli ambulatori in questione, aperti in data anteriore ed operanti in favore dei medesimi pazienti assistiti dal 1991. 1.1. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dalla ricorrente mirano a sollecitare, attraverso la denuncia di violazione delle norme che disciplinano la prestazione dei servizi sanitari, un sindacato in ordine all'interpretazione della convenzione stipulata dalla ricorrente con la Regione, ed in particolare all'affermazione della Corte territoriale, secondo cui l'efficacia della stessa non si estendeva alle presta- zioni rese dai singoli ambulatori, i cui costi non avrebbero potuto essere posti a carico della Regione, in mancanza di un'espressa previsione. Tale interpre- tazione, postulando la ricostruzione della comune intenzione delle parti con- traenti, costituisce il risultato di un'indagine di fatto, riservatain via esclusiva al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per illogicità ed incon- gruenza della motivazione, nella specie neppure dedotte(cfr. Cass., Sez. lav., 4/04/2022, n. 10745; Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355; 10/02/2015, n. 2465).Nel contestare il senso attribuito alla convenzione, la ricorrente si è infatti limitata per un verso ad invocare la delibera della Giunta regionale e la circolare ministeriale riguardantil'apertura degli ambulatori, prive di efficacia normativa, in quanto configurabilicome atti meramente intern i , destinat i ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi amministrativi (cfr. Cass., Sez. VI, 27/05/2018, n. 19697; 10/08/2015, n. 16644; Cass., Sez. V, 30/05/ 2005, n. 11449), e per altro verso ad insistere sulla rilevanza di circostanze non pertinenti all'interpretazione del contratto, quali l'avvenuto rilascio dei nulla osta necessari per l'apertura degli ambulatori distaccati, aventi ad og- getto la sola verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, e l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai medesimi ambulatori fino al 1994, che, in quanto attinente al comportamento delle parti successivo alla stipulazione della convenzione, deve considerarsi inidoneo ad evidenziare la formazione di un accordo ulteriore tra le parti re- lativo alle prestazioni in esame, trattandosi di un contratto della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2007, n. 10868; Cass., Sez. II, 4/06/2002, n. 8080; 2/ 06/2000, n. 7416). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge n. 724 del 1994, della legge n. 833 del 1998, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 2041 cod. civ., nonché la nullità della sen- tenza impugnata per mera apparenza della motivazione, osservando che, nel ritenere generiche le censure riguardanti il rigetto della domanda di ricono- scimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, la Corte di merito ha omesso d'indicarne le ragioni, nonché di giustificare la ritenuta violazione dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene infatti che dagli atti emergevano l'utilità della prestazione e la consapevolezza dell'usl, mentre incombeva a quest'ultima la verifica delle prestazioni autorizzate, nella specie mai contestate. 2.1. Il motivo è inammissibile. Nel censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inam- missibile il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'ingiustificato arric- chimentoderivante dalle prestazioni di riabilitazione diverse da quelle rese dal centro di Stigliano dal 10 agosto 1996, la ricorrente richiama infatti un passo della motivazione afferente ad una statuizione diversa, e segnatamente alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Ge- stione liquidatoria e dall'Asl n. 5, avente anch'esso ad oggetto l'ingiustificato arricchimento, ma riguardante la pronuncia di parziale accoglimento della do- manda, emessa dal Giudice di primo grado. Il motivo non attinge pertanto la ratio decidendidella statuizione impugnata, la quale risulta d'altronde tutt'al- tro che immotivata, avendo la Corte d'appello rilevato il mancato svolgimento di argomentazioni volte specificamente a confutare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non provato che l'Usl fosse consape- vole dell'effettuazione delle prestazioni da parte degli ambulatori, aveva escluso l'avvenuto riconoscimento dell'utilità delle stesse, in virtù del diniego della necessaria autorizzazione, ed aveva dato atto della mancata produzione della documentazione relativa all'attività svolta dagli ambulatori diversi da quello di Stigliano. La ricorrente insiste sulla specificità delle proprie censure, affermando di aver ribadito l'utilità delle prestazioni e la consapevolezza da parte dell'Usl in ordine all'effettuazione delle stesse, senza però essere in grado di dimostrare di aver puntualmente censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva evidenziato che le prestazioni erano state rese a fronte dell'espresso diniego dell'autorizzazione da parte della Regione, affermando che, in tale situazione, l'accoglimento della domanda di cui all'art.2041 cod. civ. avrebbe comportato un aggiramento della disciplina in materia di svolgimento dell'attività sanitaria in regime di convenzione: tale passaggio della motivazione, implicando il riferimento alla figura del c.d. arricchimento imposto, configurabile anche in caso di rifiuto della prestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto di per sé idoneo a giustificare il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo(cfr. Cass., Sez. Un., 26/05/ 2015, n. 10798; Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24642; Cass., Sez. I, 27/06/ 2017, n. 15937),avrebbe imposto all'appellante di proporre specifiche cen- sure in ordine al diniego dell'autorizzazione, la cui mancata formulazione con- ferma la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. rilevata dalla sentenza impu- gnata. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
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