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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25097/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 5 aprile 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 5 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 642 cod. pen.

Il ricorrente, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il travisamento della prova e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] La persona offesa [OSCURATO:SOCIETA], in data 18 aprile 2024, ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il successivo 22 aprile 2024 il ricorrente ha accettato detta remissione di querela.

Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela.

A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] eretensore_.> [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 5 aprile 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 5 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 642 cod. pen. Il ricorrente, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il travisamento della prova e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] La persona offesa [OSCURATO:SOCIETA], in data 18 aprile 2024, ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il successivo 22 aprile 2024 il ricorrente ha accettato detta remissione di querela. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] eretensore_.> [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 25097/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris