CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 25718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), la ha ritenuta responsabile del reato di diffamazione; - che la parte civile costituita ha depositato - il 25 maggio 2026 - una memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'accertamento del carattere offensivo delle frasi pronunciate - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, e la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo - che lamenta vizio di motivazione quanto al sussistenza del reato sotto il profilo della veridicità (quanto meno putativa) delle circostanze affermate - è manifestamente infondato avendo il Tribunale dato atto degli elementi alla luce di quali è stata esclusa la buona fede dell'imputata (pagg. 4 e 5), sicché il motivo di ricorso si risolve in una inammissibile censura della valutazione dei dati probatori offerta dal Tribunale, non già della relativa motivazione, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione del danno - è indeducibile in quanto la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495) e il Tribunale ha dato puntualmente atto delle ragioni (con le quali la difesa non si confronta) che hanno fondato il suo apprezzamento (pag. 5 della sentenza impugnata); 2- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non può essere accolta, infine, la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); PQ P.Q.MIl Consigliere estenso e [OSCURATO:PERSONA] idente Alfred6 u4dThno DEPOSITATA nI C O 9 L liG 2026 L'ASSISTENTE\ funIZIARIO Dott.ssa Katij4 mente 3