CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31566/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al secondo e al terzo motivo dell'atto di appello, volti rispettivamente a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato implicitamente su tali punti della decisione nel rigettare la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; Considerato che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la gravità della condotta della condotta minacciosa accertata nel caso di specie e ha rilevato che l'imputato ha riportato condanne per trentanove delitti, molti dei quali di notevole gravità e consumati ricorrendo alla violenza e ha sei precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2