CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brescia 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salò avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto- da [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del difensore del Bonincontri, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi dipendenti del Comune di Rezzato (BS), dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di peculato ascrittogli al capo A), previa riqualificazione ai sensi degli artt. 61, n. 11, 646 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, ed ha altresì riqualificato il fatto di cui al capo B) - ascritto a titolo concorsuale ad entrambi gli imputati - ai sensi degli artt. 81, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., rideterminando la pena nei loro confronti irrogata nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno, con la revoca delle pene accessorie, la concessione dei benefici di legge e la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, con la conferma nel resto della decisione impugnata. L'addebito mosso agli imputati - entrambi dipendenti del Comune, il primo quale operaio, il secondo quale geometra preposto al settore dei lavori pubblici - è quello di avere, in concorso fra loro, acquistato a spese del Comune materiale idraulico, edile ed elettrico da ditte private, appropriandosene al fine di effettuare in orario di servizio lavori di manutenzione presso abitazioni private. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del contributo causale che il ricorrente avrebbe offerto alla realizzazione della contestata condotta concorsuale di truffa aggravata. Sulla base delle emergenze probatorie non è possibile affermare, ad avviso del ricorrente, il suo coinvolgimento in operazioni di acquisto fraudolento di beni inclusi nell'imputazione ovvero posti altrimenti a carico del Comune. Si assume, al riguardo, che la mera presenza di un operaio all'atto degli acquisti presso i fornitori non consente di individuare un contributo rafforzativo del proposito criminoso del coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), il quale, capo operaio, ben poteva compierli anche senza la presenza del [OSCURATO:PERSONA]. La destinazione al Comune, inoltre, avveniva in un secondo momento, ossia quando il rendiconto degli acquisti era vidimato dal responsabile. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendo emersa dalle risultanze probatdrie la consapevolezza di cooperare con lo [OSCURATO:PERSONA] per frodare il Comune ponendo a suo carico il costo del pagamento dei beni: in occasione delle uniche condotte individuate nell'imputazione, quelle del 7 giugno e del 8 giugno 2018, nulla è stato acquistato e fraudolentemente addebitato al Comune. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamentano plurimi vizi della motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la ritenuta circostanza che l'imputato accompagnasse sempre lo [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei materiali. Difetta, ad avviso del ricorrente, la prova sia di specifiche occasioni in cui avrebbe consapevolmente contribuito ad acquistare in maniera fraudolenta i beni indicati, sia del fatto che egli avrebbe sempre accompagnato lo [OSCURATO:PERSONA] (il quale, di contro, era solito recarsi anche da solo presso i fornitori). Al riguardo, inoltre, vi è prova di acquisti (ad es., di un tubo di plastica) effettuati per lavori privati dal [OSCURATO:PERSONA], senza che gli stessi siano stati addebitati al Comune (ciò che non consente di attribuirgli alcuna responsabilità per il solo fatto che partecipava ai lavori), mentre la sentenza impugnata non riesce a spiegare, sotto altro profilo, se l'imputato (che rivestiva una posizione meramente subordinata) avesse contezza delle modalità con le quali lo [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad effettuare ordini e pagamenti per i privati, atteso che il ricorrente non provvedeva ad organizzarli, né a pagarli. 3. Nell'interesse del Bonincontri ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con un primo motivo, il difetto di correlazione tra il fatto contestatogli nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale (peculato in concorso con gli operai del Comune [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la condotta accertata (di concorso in truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), in seguito alla riqualificazione giuridica del fatto oggetto di addebito da peculato a truffa, sulla cui base la Corte di appello ha modificato la tipologia del contributo concorsuale che il ricorrente avrebbe fornito, mutando, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., il paradigma imputativo del concorso commissivo in quello del concorso omissivo improprio nel reato di truffa posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che egli avrebbe dolosamente omesso di impedire le condotte truffaldine degli operai, delle quali non poteva non essere a conoscenza nella sua posizione qualificata di componente dell'ufficio tecnico comunale. 3.1. Con un secondo motivo si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento del ricorrente nel delitto di truffa aggravata, non avendo la Corte d'appello compiutamente delimitato il perimetro della posizione di garanzia ascritta all'imputato, in particolare per avere erroneamente affermato che solo a lui spettasse lo specifico compito di "vistare" le fatture di spesa emesse dalla ditte fornitrici e di verificare la congruità dei materiali acquistati con gli interventi effettuati, così gravandolo di una serie di compiti che erano di contro riferibili a tutti i componenti dell'ufficio tecnico. Al riguardo si assume che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il fatto che le condotte truffaldine poste in essere dagli operai erano maturate nel contesto di lavori d'urgenza di volta in volta segnalati all'ufficio tecnico dai dirigenti degli uffici e degli immobili in gestione al Comune di Rezzato e che tali segnalazioni avvenivano in maniera del tutto generica, e il più delle volte per via telefonica, di talché il ricorrente si sarebbe affidato alla buona fede del personale operante, senza avere la possibilità in concreto di avvedersi degli altrui comportamenti truffaldini. Sotto tale profilo, la Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la deposizione del geometra Fogliata, né ulteriori elementi di prova dai quali era possibile evincere che il ricorrente non poteva avere la reale percezione degli illeciti posti in essere dagli operai, atteso che tutte le fatture non travalicavano i limiti annuali di spesa preventivata e che tutti gli illeciti sono stati accertati sulla base di attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria. Sarebbe stata, inoltre, erroneamente valutata la deposizione della teste Corbari, in quanto riferita ad un episodio del 2012, omettendo di rilevare che la stessa teste ebbe a vistare fatture di spesa proprio negli anni 2017 e 2018, in un periodo di assenza del Bonincontri, senza rilevare a sua volta nulla di anomalo. Illogica, secondo il ricorrente, dovrebbe poi ritenersi l'affermazione secondo cui dalla richiesta di due tubi per appendiabiti, fatta dal Bonincontri al capo operaio [OSCURATO:PERSONA] in data 25 maggio 2018, possa trarsi il convincimento della consapevolezza da parte del primo di tutti gli illeciti commessi dal secondo negli anni 2017 e 2018. La Corte di appello, inoltre, ha erroneamente attribuito rilievo ad uno storno richiesto alla ditta fornitrice da parte dello stesso Bonincontri, per due tubi del valore di euro 21,00, dall'importo della fattura emessa nei confronti del Comune, senza considerare, tuttavia, che tale comportamento è stato posto in essere dal ricorrente dopo l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il 14 giugno 2018), con la conseguente illogica ricostruzione della violazione degli obblighi di garanzia non sulla base di una valutazione ex ante, ma attraverso la valorizzazione di una condotta successiva all'evento. La decisione impugnata, peraltro, ha operato una indebita delimitazione della risposta data dagli imputati in sede di interrogatorio, là dove entrambi avevano affermato che il Bonincontri era all'oscuro delle loro condotte illecite. Tali risposte non potevano essere riferite al solo fatto che il Bonincontri fosse all'oscuro dell'attività svolta dagli operai presso i privati dopo aver timbrato il cartellino, ma dovevano essere necessariamente riferite anche agli acquisti effettuati in favore dei privati e a spese del Comune, sì come contestati nell'imputazione di cui al capo B). 3.2. Con un terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avente ad oggetto l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla difesa affinché, in considerazione della genericità ed imprecisione dei dati riferiti nella sua deposizione, fornisse i necessari chiarimenti in merito ai criteri seguiti per distinguere le spese non riconducibili alla manutenzione degli edifici pubblici, da quelle invece riferibili agli interventi eseguiti dagli operai presso soggetti privati. 3.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il vizio della violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità della continuazione nel reato di truffa, sebbene, in realtà, si fosse in presenza di un unico comportamento fraudolento protrattosi nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlate ragioni di doglianza orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 1.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che dalle dichiarazioni concordemente rese dai fornitori del Comune in relazione alle attività di acquisto di materiali gestite dal Bonincontri quale responsabile del relativo servizio comunale risulta che l'imputato si occupava sistematicamente di ritirare la merce acquistata assieme allo [OSCURATO:PERSONA]; b) che quest'ultimo svolgeva l'attività di coordinatore della squadra degli operai; c) che lo [OSCURATO:PERSONA], pertanto, fungeva, proprio nel rivestire tale posizione subordinata, da referente del Bonincontri con riferimento al materiale destinato ai lavori da eseguire per conto del Comune, ma nella concreta attività di acquisto dei materiali, e in particolare di quelli che non venivano destinati all'utilizzo per conto del Comune, agiva assieme al [OSCURATO:PERSONA], tanto che nessuna differenza veniva colta, sotto tale profilo, dai vari fornitori; d) che entrambi gli operai, sulla base delle documentate emergenze probatorie in motivazione dettagliatamente richiamate, provvedevano al ritiro di materiali che non venivano destinati ai lavori comunali, ma scaricati presso abitazioni private, ove sarebbero stati poi utilizzati e addebitati alle spese del Comune; e) che il [OSCURATO:PERSONA] era affatto estraneo a tali acquisti, provvedendo al ritiro del materiale assieme allo [OSCURATO:PERSONA] e facendo credere ai fornitori che fosse destinato all'impiego in lavori pubblici, laddove lo stesso veniva utilizzato non per scopi istituzionali, bensì per soddisfare interessi di natura privata; f) che in alcuni casi il materiale non destinato ai lavori d'interesse pubblico è stato concretamente individuato, mentre la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] solo in alcune occasioni risulti - dai richiamati servizi di o.c.p. - aver accompagnato lo [OSCURATO:PERSONA] è stata dai Giudici di merito posta in relazione e vagliata unitamente alle complessive risultanze univocamente offerte dalle richiamate fonti di prova orale per inferirne, sulla base di argomentazioni congruamente esposte ed immuni da vizi in questa Sede censurabili, che la condotta ingannatoria in ordine alla effettiva destinazione dei beni al Comune era posta in essere da entrambi gli imputati in forme seriali, a fronte del pacifico convincimento in tal senso ingenerato nei fornitori che, direttamente con loro, venivano costantemente in contatto. 1.2. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo aspetti di contraddittorietà o illogicità ictu ocull percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 2. Infondate devono ritenersi le ragioni di doglianza articolate nel ricorso del Bonincontri, avendo la sentenza impugnata puntualmente esaminato e congruamente disatteso le correlate obiezioni difensive, là dove, nel richiamare le condivise risultanze probatorie del giudizio di primo grado, ha illustrato i motivi che escludevano, in capo al ricorrente, la prospettata assenza di consapevolezza dell'acquisto, da parte degli operai, di materiali destinati a scopi privati, ma in realtà addebitati alle casse del Comune.2.1. Nel richiamare, al riguardo, i contenuti della puntuale ricostruzione operata dal teste Fogliata in merito alle spese effettuate per l'acquisto dei beni necessari al fabbisogno comunale e a quelle che, invece, non vi rientravano, la Corte d'appello ne ha posto in relazione gli esiti con il complesso delle ulteriori acquisizioni probatorie, ponendo in evidenza il fatto: a) che le determine di competenza dell'ufficio dei lavori pubblici erano sempre sottoscritte dal ricorrente previo accertamento in merito alla regolarità della fornitura e/o della prestazione e alla sua corrispondenza in ordine ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; b) che il ricorrente, quale preposto al su indicato settore di competenza dell'amministrazione comunale, vi esercitava i correlati poteri deliberativi, autoritativi e certificativi, predisponendo delibere con efficacia esterna, autorizzando gli impegni di spesa e manifestando la volontà della pubblica amministrazione nei confronti dei terzi; c) che egli coordinava l'attività svolta dagli operai nella veste di responsabile del settore ed aveva a sua volta riservato allo [OSCURATO:PERSONA] il coordinamento della squadra degli operai; d) che la convalida degli approvvigionamenti non finalizzati all'attività di interesse pubblico non poteva affatto ritenersi di natura colposa, sia in ragione dell'elevato numero di illegittimi impegni di spesa assunti entro un assai ampio arco temporale, sia per la circostanza che lo stesso imputato risultava aver direttamente beneficiato di lavori eseguiti dallo [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione con dei materiali (tubi) acquistati a spese del Comune dalla manovalanza da lui stesso controllata, tanto da prodigarsi - come già evidenziato dal Giudice di prime cure - ai fini della rettifica della relativa fattura, così da eliminare ogni traccia dell'indicazione dei tubi portati all'interno della sua abitazione (rettifica peraltro avvenuta con storno di fattura per la prima volta verificatosi nell'ambito di un ventennale rapporto contrattuale con il fornitore, sulla base di una richiesta ritenuta "del tutto eccentrica ed isolata", in un momento in cui gli operai erano stati già arrestati nell'ambito della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda). 2.2. Entro tale prospettiva, in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto infondate le censure mosse dalla difesa, ponendo in rilievo, con motivazione coerentemente argomentata (cfr. pagg. 38 e 40-41) ed esente da vizi logico- giuridici in questa Sede censurabili, sia il fatto che lo stesso coordinatore della squadra degli operai ([OSCURATO:PERSONA]) ha affermato di essersi recato dal fornitore (Bordiga) a ritirare i tubi su incarico del Bonincontri, sia la connessa e dirimente circostanza della inclusione dei tubi nella relativa fattura dei beni acquistati per conto del Comune, sì da smentire l'attendibilità non solo delle dichiarazioni rese in parte de qua dalla teste Bordiga (in merito alla prospettata circostanza che i beni le fossero stati chiesti in visione, con riserva di acquisto), ma anche della diversa ricostruzione sostenuta dall'imputato in ordine alla effettiva provenienza e alle caratteristiche dei tubi (che erano in realtà nuovi e non dismessi). Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al complesso degli argomenti dalla Corte distrettuale logicamente concatenati a sostegno della ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'illecita attività posta in essere dagli operai del Comune, là dove sono state rimarcate le circostanze relative all'atteggiamento di favore da lui assunto verso lo [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente assenza di iniziative, anche sul piano disciplinare, benché altro geometra addetto al settore dei lavori pubblici (la teste [OSCURATO:PERSONA]) gli avesse riferito, all'esito di un breve periodo di sostituzione feriale, non solo di talune incongruenze rilevate nel controllo comparativo dei materiali indicati nelle fatture e dei relativi lavori in esecuzione, ma anche del fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], anziché fornire le necessarie spiegazioni al riguardo, "era andato in escandescenze ed aveva rifiutato l'incarico di capo operaio", tornando poi al suo posto di lavoro nonostante i rilievi mossi dalla predetta teste, che ne aveva puntualmente reso edotto il Bonincontri. 2.3. Ne deriva, quale logico corollario, l'infondatezza delle ragioni di doglianza dal ricorrente mosse in merito alla prospettata eterogeneità della contestazione rispetto al fatto accertato nel giudizio di appello, alcun mutamento significativo essendo emerso sotto il profilo della individuazione del titolo della responsabilità concorsuale. La sentenza impugnata, invero, al di là dell'improprio riferimento lessicale al disposto di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non ha immutato i passaggi salienti della ricostruzione storico-fattuale della vicenda oggetto del tema d'accusa, ma ha compiutamente individuato, all'esito di un contraddittorio ampiamente sviluppatosi tra le parti in merito ad ogni possibile profilo dell'addebito, le varie componenti del contributo offerto dall'imputato alla realizzazione della condotta concorsuale di truffa aggravata - così come riqualificata dall'originaria imputazione di concorso in peculato -, sia evidenziando la consapevolezza delle condotte appropriative materialmente poste in essere dagli altri imputati con riferimento ai beni acquistati con denaro del Comune, sia valorizzando - attraverso il riferimento ai rilievi della Corbari e al fraudolento utilizzo di beni personalmente acquistati a spese dell'ente pubblico, le implicazioni operative legate alla consapevole attività di copertura dell'illecito comportamento degli operai, grazie alla natura e alle caratteristiche funzionali del ruolo da lui rivestito all'interno dell'amministrazione comunale. 2.4. Né in questa Sede può essere sollecitata una alternativa, e come tale non consentita, ricostruzione in fatto delle ragioni che la sentenza impugnata ha, di converso, illustrato e coerentemente vagliato nel ritenere corretta e specificamente documentata la disamina svolta dal teste Fogliata in merito al raffronto delle fatture emesse dai fornitori con le richieste di intervento pervenute al Comune e ai criteri di individuazione dei materiali che, pur acquistati, non trovavano alcuna giustificazione perché incompatibili con gli interventi richiesti al Comune. Destituito di fondamento, dunque, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, atteso che la prospettata integrazione probatoria costituisce l'oggetto di una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, non censurabile in questa Sede, a fronte di una puntuale motivazione posta a fondamento del relativo diniego (pagg. 39-41 della impugnata sentenza), coerentemente incentrato sulla richiamata completezza ed inequivocità del quadro probatorio dai Giudici di merito conformemente apprezzato. Anche sotto tale profilo deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia fatto buon governo dell'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti,. 2.5. Aspecificamente formulato, e come tale inammissibile in questa Sede, deve altresì ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, sì come apoditticamente enunciato senza articolare critiche sostenute da una congrua base argomentativa, specificamente orientata, in tesi, alla contestazione della fondatezza del percorso ricostruttivo delle plurime condotte concorsualmente poste in essere dagli imputati. 2.6. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza in esame non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428), potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. Né, come si è già avuto modo di rilevare, rientra nel perimetro dei poteri attribuiti alla Corte di legittimità quello di effettuare, come in sostanza si chiede da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del motivato apprezzamento di merito al riguardo svolto nell'impugnata decisione, essendo il relativo sindacato circoscritto, in questa Sede, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente articolato sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito, sulla base di quanto dianzi esposto, non può che dirsi ampiamente positivo nel caso in esame.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. 4. Al rigetto del ricorso proposto dal Bonincontri consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna