CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 25326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibileper tardività l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen. ovverodi restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relazione alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che avevacondannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multaper il delitto di tentata estorsione.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha dedotto:2.1 la violazione degli artt. 629-bis, comma 2 e 656, commi 3,5 e 8-bis cod.proc.pen.Erronea individuazione del dies a quo e violazione del principio di effettiva conoscenza.Secondo il difensore la Corte di Appello è incorsa in violazione di legge laddove ha ritenutoirrilevante al fine della tempestività dell’istanza di rescissione la circostanza che, a seguitodell’emissione di un primo provvedimento di cumulo da parte della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], privo degli avvisi di cui all’art. 656, comma5, cod.proc.pen., il P.m. in data 20/2/2026 emetteva un nuovo ordine di esecuzione di peneconcorrenti, corredato dai prescritti avvertimenti circa i rimedi processuali esperibili dalcondannato. Così facendo l’ordinanza impugnata ha violato il disposto dell’art. 656, comma 8-bis, cod.proc.pen. posto a presidio della conoscenza effettiva del provvedimento, implicando lasua reiterazione il riconoscimento della inidoneità del precedente a realizzare la conoscenzarichiesta dall’ordinamento quale presupposto per l’esperibilità della rescissione. Pertanto, adavviso del ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere una dimensione meramentepercettiva della conoscenza, sganciata dalla concreta possibilità di esercizio dei diritti difensivi,qualificando la mancanza degli avvisi una mera irregolarità formale.2.2 Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla rinnovazione dell’ordine diesecuzione.Il difensore lamenta che l’ordinanza impugnata ha apoditticamente affermato che larinnovazione del provvedimento di cumulo da parte del P.m. non mutava il quadro di riferimentoai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 629-bis cod.proc.pen. trascurando il fatto chela reiterazione consegue alla riconosciuta inidoneità del precedente atto ed equiparaillogicamente la mera conoscenza dell’esistenza della pronuncia di condanna alla conoscenzaeffettiva richiesta dalla legge. Inoltre, i giudici d’appello non hanno considerato che l’avvenutasostituzione del provvedimento di cumulo del 29/3/2024 con quello del 20/2/2026 ha privato dirilevanza giuridica il primo, rendendolo inidoneo a fungere da termine di decorrenza per larichiesta di rescissione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità in tema direscissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorredal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza odegli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito ilgiudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito dellanovellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza"a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 – 01; in sensoconforme, Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994 – 01; Sez. 4, n. 36560 del 22/9/2021,Rv. 281925 – 01; Sez. 4, n. 17 del 12/11/2025, dep. 2026, Rv. 289109 - 01).1.1 Nella specie risulta incontroverso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale diVibo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, comprensivo della condanna di cui si chiede la rescissione,ritualmente notificato al condannato e al difensore secondo il disposto dell’art. 656, comma 3,cod.proc.pen. Il difensore deduce che detto provvedimento non conteneva l’avviso circa lapossibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione delgiudicato nel caso la condanna in esecuzione fosse stata emessa in assenza.Il riferimento a detto avviso nel corpo del comma terzo dell’art. 656 cod.proc.pen., subitodopo l’avviso al condannato circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, èstato introdotto dal decreto lgs 31/2024, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 2024e in vigore dal 4 aprile 2024, quindi in epoca successiva all’emissione del primo provvedimentodi cumulo.La circostanza che a distanza di due anni il P.m., su sollecitazione della difesa, abbia ritenutodi rinnovare il provvedimento sull’assunto di un’insussistente manchevolezza non conferiscegiuridico fondamento alla tesi difensiva che vorrebbe l’avviso in questione posto a presidio dellaconoscenza effettiva della sentenza da rescindere e, comunque, alla luce dell’avvenutareiterazione, il primo cumulo non idoneo a costituire l’effettivo dies a quo ai fini della domandadi cui all’art. 629-bis cod.proc.pen.2. Deve in proposito osservarsi che l’omissione dell’avviso di cui trattasi non è sanzionato apena di nullità, costituendo -al pari dell’avviso sull’accesso alla giustizia riparativa- espressionedi un mero onere informativo e divulgativo che non incide sulla validità dell’atto (in tal senso intema di accesso alla giustizia riparativa, Sez. 1, n. 20308 del 20/03/2025, Rv. 288025 – 01;Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, Rv. 285639 – 01). Inoltre, il difensore fornisce una lettura noncondivisibile dell’art. 656, comma 8-bis, cod.proc.pen., norma che autorizza non la rinnovazionedell’ordine di esecuzione ma della sua notifica nelle ipotesi in cui risulti provato o quantomenoprobabile che il condannato non abbia avuto conoscenza dell’avviso di cui al comma 5. Dettaultima disposizione disciplina, in particolare, i casi in cui la pena posta in esecuzione rientri neilimiti della sospendibilità, evenienza che impone al P.m. di notificare unitamente alprovvedimento di esecuzione anche il decreto di sospensione, con espressa avvertenza alcondannato della facoltà di presentare istanza volta alla concessione delle misure alternative. Sudetto impianto normativo la riforma Cartabia, prima, e il decreto lgs 31/2024, poi, hannoinnestato gli ulteriori oneri informativi concernenti l’accesso alla giustizia riparativa e, in caso diprocesso in assenza, circa i rimedi esperibili per rimuovere il giudicato. Dalla previsionenormativa non può, dunque, trarsi la conclusione accreditata dalla difesa di uno standardinnovativo in ordine ai requisiti di conoscenza richiesti ai fini della decorrenza del termine per larescissione, riferendosi il comma 8-bis alla conoscenza dell’ordine di esecuzione di cui all'art.656, comma 5, cod. proc. pen. da parte del suo destinatario (Sez. 1, n. 31217 del 23/10/2020,Rv. 279800 – 01; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 276411 – 01) non della sentenza che necostituisce l’oggetto.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente alle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]