CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando reiterativi e privi di reale confronto con la motivazione resa, che ha adeguatamente confutato le censure difensive; rilevato, infatti, che il primo motivo si risolve in una rilettura del fatto a fronte della condotta di guida pericolosa descritta in sentenza, pacificamente integrante il reato di resistenza (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765- Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità); ritenuto del tutto infondato il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, stante la contestazione della recidiva reiterata e la significatività dei precedenti penali, ritenuti indicativi di persistente inclinazione a delinquere dell'imputato, con conseguente assoluta infondatezza del motivo con cui si invocava l'intervenuta prescrizione del reato; considerato inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione perché non dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]