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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19507/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2020 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione, resa con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di lesioni aggravate dall'uso dell'arma e minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato sia a fini penali che civili.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione.

Secondo la fallace ricostruzione dei Giudici di merito — sostiene il ricorrente — la persona offesa sarebbe credibile nonostante avesse raccontato di avere avuto una reazione pronta e agile, ad onta della sua condizione di anziano claudicante.

Inoltre, il certificato medico rilasciato alla vittima non attestava, tra le varie lesioni certificate, della presenza di ferite da punta, il che rende inverosimile che egli fosse stato colpito con un coltello da cucina o con una sega metallica.

Evidentemente il decidente aveva prestato fede alle dichiarazioni degli operanti di p.g. circa la presenza di ferita da arma da taglio sul corpo della vittima, piuttosto che alle risultanze della visita medica. [OSCURATO:PERSONA] di merito aveva spiegato detta discrepanza asserendo che il personale del pronto soccorso aveva descritto le ferite in maniera approssimativa.

Conclude il ricorrente affermando che la descrizione delle ferite attuata dal personale di p.g. intervenuto sarebbe frutto di suggestioni.

La ricostruzione della Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria laddove aveva spiegato che il mancato ritrovamento della sega con cui l'imputato aveva colpito la persona offesa era dovuta alla possibilità che Ait se ne fosse disfatto nel tempo intercorso tra il fatto e la perquisizione, mentre lo stesso il prevenuto non aveva fatto con il coltello, trovato ancora sporco di sangue, avvolto in una coperta.

A quest'ultimo riguardo, il ricorrente ipotizza anche che terzi avessero potuto collocare il coltello nella sua abitazione dopo che l'imputato era stato condotto in caserma.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen.

Il ricorrente sostiene che era accertato che la persona offesa era entrata in modo illecito nel suo appartamento e che, mossa dalla volontà di ottenere i canoni di locazione non pagati da Ait, aveva dapprima colpito il televisore con il bastone e poi era stato neutralizzato dal prevenuto, che lo aveva colpito alla testa prima che potesse cagionare ulteriori danni.

La reazione del prevenuto era stata proporzionata all'aggressione e comunque, tale proporzione era presunta ex art. 52, comma 2, cod. pen. 2.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione quanto al motivo di appello concernente l'attenuante della provocazione, legata alle circostanze di fatto illustrate nel precedente motivo.

2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 99 cod. pen. perché la Corte di appello si era sostituita al Giudice di prime cure nel motivare sulla recidiva, invece che dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, che si risolve in una evidente diversa lettura dei fatti con riferimento alla ritenuta credibilità complessiva della persona offesa.

Quanto ai restanti motivi, essi appaiono reiterativi e aspecifici.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che appunta diverse critiche al ragionamento probatorio della Corte di appello — è inammissibile siccome versato in fatto e teso a sostituire una propria versione alternativa a quella della Corte territoriale, che ha reso, dal canto suo, una ricostruzione logica e coerente dei fatti, spiegando da quali elementi avesse tratto la validazione del narrato della persona offesa (accertamenti di p.g., ritrovamento del coltello, parziale confessione dell'imputato).

Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2. Il secondo motivo di ricorso postula una ricostruzione in fatto che non trova riscontro nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado.

In primo luogo, la reazione del prevenuto non appariva come una forma di difesa, ma come una vera e propria aggressione, priva della benché minima proporzionalità con le possibili rimostranze che l'offeso gli muoveva per il mancato pagamento del canone di locazione, avendo aggredito quest'ultimo con un coltello, con un bastone e con una sega da muratore, cagionandogli obiettive lesioni.

Ne consegue che correttamente è stata esclusa la legittima difesa "classica".

Quanto all'accennato tema della legittima difesa domestica, la sentenza di primo grado, senza essere smentita dall'atto di appello— che pure invocava, sia pure in termini estremamente vaghi, la legittima difesa anche domestica — non ha ritenuto accertato che vi fosse stato un accesso abusivo da parte della persona offesa nel domicilio dell'imputato e che, in ogni caso vi fosse stata, per il prevenuto, la necessità di difendere se stesso ovvero propri beni da un'aggressione del Virgone (è lo stesso imputato ad avere ammesso che il televisore era stato danneggiato dalla persona offesa per sbaglio).

Inoltre la ricostruzione dei fatti, non contrastata da specifici motivi di appello, vede l'utilizzo del bastone da parte della vittima non già con finalità offensive ma difensive, il che impedirebbe di ritenere anche l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 52 cod. pen. 3.

Anche il motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla provocazione — è inammissibile in quanto il riconoscimento dell'attenuante presupporrebbe l'accertamento di una condotta provocatoria da parte della persona offesa che non è, invece, processualmente venuta alla luce.

4. Il quarto motivo di ricorso — che attiene al motivazione della recidiva resa dalla Corte di appello in luogo di quella mancante del Giudice di prime cure — è inammissibile siccome manifestamente infondato, dal momento che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha titolo per integrare la motivazione del Giudice di prime cure, senza che sia prevista la possibilità di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione.

Questo principio è stato sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte finanche in caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 3287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, R., Rv. 244118, infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (in termini Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore Il,Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2020 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione, resa con rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di lesioni aggravate dall'uso dell'arma e minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato sia a fini penali che civili. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione. Secondo la fallace ricostruzione dei Giudici di merito — sostiene il ricorrente — la persona offesa sarebbe credibile nonostante avesse raccontato di avere avuto una reazione pronta e agile, ad onta della sua condizione di anziano claudicante. Inoltre, il certificato medico rilasciato alla vittima non attestava, tra le varie lesioni certificate, della presenza di ferite da punta, il che rende inverosimile che egli fosse stato colpito con un coltello da cucina o con una sega metallica. Evidentemente il decidente aveva prestato fede alle dichiarazioni degli operanti di p.g. circa la presenza di ferita da arma da taglio sul corpo della vittima, piuttosto che alle risultanze della visita medica. [OSCURATO:PERSONA] di merito aveva spiegato detta discrepanza asserendo che il personale del pronto soccorso aveva descritto le ferite in maniera approssimativa. Conclude il ricorrente affermando che la descrizione delle ferite attuata dal personale di p.g. intervenuto sarebbe frutto di suggestioni. La ricostruzione della Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria laddove aveva spiegato che il mancato ritrovamento della sega con cui l'imputato aveva colpito la persona offesa era dovuta alla possibilità che Ait se ne fosse disfatto nel tempo intercorso tra il fatto e la perquisizione, mentre lo stesso il prevenuto non aveva fatto con il coltello, trovato ancora sporco di sangue, avvolto in una coperta. A quest'ultimo riguardo, il ricorrente ipotizza anche che terzi avessero potuto collocare il coltello nella sua abitazione dopo che l'imputato era stato condotto in caserma. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. Il ricorrente sostiene che era accertato che la persona offesa era entrata in modo illecito nel suo appartamento e che, mossa dalla volontà di ottenere i canoni di locazione non pagati da Ait, aveva dapprima colpito il televisore con il bastone e poi era stato neutralizzato dal prevenuto, che lo aveva colpito alla testa prima che potesse cagionare ulteriori danni. La reazione del prevenuto era stata proporzionata all'aggressione e comunque, tale proporzione era presunta ex art. 52, comma 2, cod. pen. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta difetto di motivazione quanto al motivo di appello concernente l'attenuante della provocazione, legata alle circostanze di fatto illustrate nel precedente motivo. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 99 cod. pen. perché la Corte di appello si era sostituita al Giudice di prime cure nel motivare sulla recidiva, invece che dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul punto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, che si risolve in una evidente diversa lettura dei fatti con riferimento alla ritenuta credibilità complessiva della persona offesa. Quanto ai restanti motivi, essi appaiono reiterativi e aspecifici.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che appunta diverse critiche al ragionamento probatorio della Corte di appello — è inammissibile siccome versato in fatto e teso a sostituire una propria versione alternativa a quella della Corte territoriale, che ha reso, dal canto suo, una ricostruzione logica e coerente dei fatti, spiegando da quali elementi avesse tratto la validazione del narrato della persona offesa (accertamenti di p.g., ritrovamento del coltello, parziale confessione dell'imputato). Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 2. Il secondo motivo di ricorso postula una ricostruzione in fatto che non trova riscontro nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado. In primo luogo, la reazione del prevenuto non appariva come una forma di difesa, ma come una vera e propria aggressione, priva della benché minima proporzionalità con le possibili rimostranze che l'offeso gli muoveva per il mancato pagamento del canone di locazione, avendo aggredito quest'ultimo con un coltello, con un bastone e con una sega da muratore, cagionandogli obiettive lesioni. Ne consegue che correttamente è stata esclusa la legittima difesa "classica". Quanto all'accennato tema della legittima difesa domestica, la sentenza di primo grado, senza essere smentita dall'atto di appello— che pure invocava, sia pure in termini estremamente vaghi, la legittima difesa anche domestica — non ha ritenuto accertato che vi fosse stato un accesso abusivo da parte della persona offesa nel domicilio dell'imputato e che, in ogni caso vi fosse stata, per il prevenuto, la necessità di difendere se stesso ovvero propri beni da un'aggressione del Virgone (è lo stesso imputato ad avere ammesso che il televisore era stato danneggiato dalla persona offesa per sbaglio). Inoltre la ricostruzione dei fatti, non contrastata da specifici motivi di appello, vede l'utilizzo del bastone da parte della vittima non già con finalità offensive ma difensive, il che impedirebbe di ritenere anche l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 52 cod. pen. 3. Anche il motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla provocazione — è inammissibile in quanto il riconoscimento dell'attenuante presupporrebbe l'accertamento di una condotta provocatoria da parte della persona offesa che non è, invece, processualmente venuta alla luce. 4. Il quarto motivo di ricorso — che attiene al motivazione della recidiva resa dalla Corte di appello in luogo di quella mancante del Giudice di prime cure — è inammissibile siccome manifestamente infondato, dal momento che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha titolo per integrare la motivazione del Giudice di prime cure, senza che sia prevista la possibilità di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione. Questo principio è stato sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte finanche in caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 3287 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, R., Rv. 244118, infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (in termini Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico e altri, Rv. 271735). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il,Pre
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