CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 10 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Messina [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] (proposto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], teso ad ottenere la revocazione della confisca di beni immobili e mobili, dettagliatamente descritti nel decreto di sequestro, disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e divenuta definitiva. Avverso l'anzidetta ordinanza i predetti [OSCURATO:PERSONA] e GUERRIERI hanno proposto ricorsi per cassazione. Dopo avere ricordato le vicende processuali precedenti la decisione della Corte d'appello ed avere evidenziato la discutibile linea difensiva del patrocinatore dell'epoca, che aveva rassicurato il proposto sulla superfluità della presenza sua e dei familiari alle udienze del procedimento di prevenzione, così impedendo, di fatto, a [OSCURATO:PERSONA] di giustificare ogni entrata e ogni spesa e di dimostrare la legittima provenienza delle spese sostenute e del patrimonio posseduto, i ricorrenti hanno dedotto la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che la legittimità del patrimonio, sottoposto a confisca, sarebbe emersa dalle dichiarazioni rese dai testi, sentiti nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p. e, in particolare, dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che il proposto aveva svolto attività di commerciante ambulante di abbigliamento, con un volume di affari di circa ottanta/cento milioni annui e un ricavo di circa quaranta milioni euro annui. La Corte d'appello avrebbe trascurato la consulenza tecnica di parte, con cui sarebbe stata dimostrata la legittimità delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni, così che non sussisterebbe la pericolosità sociale del proposto e, quindi, uno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablatorio. Nell'interesse dei ricorrenti sono pervenuti motivi nuovi, con cui sono state reiterate le doglianze formulate nei ricorsi. All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha già affermato che «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore» (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, Esposto, Rv. 282485; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800). Si è ritenuto, in particolare, che il testo dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha recepito gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di revoca della confisca di prevenzione, rimanda, in esordio, alle sole «forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale» e indica, tra i casi di revocazione, quello della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», diversamente dall'art. 630 cod. proc. pen., il quale, alla lett. c), ammette la richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ...». Va ribadito che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) è ormai ferma nel ritenere che "prove nuove", rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi sia le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna; sia quelle formatesi antecedentemente ma scoperte successivamente ad essa; sia quelle non acquisite nel precedente giudizio; sia quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). Tale differenza - così come quella del termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi previsti, fissato solo per la promozione del procedimento di revocazione della confisca, mentre la richiesta di revisione può essere presentata senza limiti di tempo (sulla rilevanza di tale profilo cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 28941 del 24/9/2020, Morgante, Rv. 279809) - discende dal diverso rango costituzionale dei beni coinvolti, cui consegue un differente loro bilanciamento con quello alla stabilità delle decisioni giurisdizionali definitive. La revoca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non possono, quindi, costituire lo strumento per riaprire la sequenza procedimentale sfociata nell'emissione di decreto di confisca definitivo in ragione dell'allegazione di prove che il proposto ed i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare tempestivamente. Le nuove prove, che rendono ammissibile il rimedio straordinario della revocazione della confisca di prevenzione, sono quelle che non era stato possibile dedurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca ignoti, e non anche quelle che, pur accessibili e, dunque, sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha affermato che non potevano qualificarsi come prova nuova le dichiarazioni rese dai testi, sentiti nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen., e, in particolare, dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che il proposto aveva svolto attività commerciale con un volume di affari di circa ottanta/cento milioni annui e un ricavo di circa quaranta milioni euro annui. In disparte i rilievi, formulati dalla Corte territoriale sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], essendo scarsamente credibile che ella, nel 2020, riuscisse a ricordare il volume di affari di [OSCURATO:PERSONA] negli anni ottanta e non comprendendosi "le ragioni per cui l'istante avrebbe dovuto rivolgersi ad un commercialista affinché gli tenesse la contabilità sulla sua seconda attività, non avendo egli mai avuto partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio e non avendo mai presentato dichiarazione di redditi per la sua attività di lavoro, relativa alla vendita di capi di abbigliamento", resta il fatto che le dichiarazioni dei testi, sentiti nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen., si sarebbero potute assumere - attraverso l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive - e produrre nel procedimento di prevenzione, cosicché esse non risultano nuove. Né, al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. Del resto, questa Corte (Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, Rv. 281803) ha di recente affermato che, in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi ne chieda la revoca (o, attualmente, la revocazione) possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l'applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento. Del pari, per le medesime ragioni e come osservato dalla Corte d'appello, non è prova nuova la consulenza contabile del dottor Turato, dovendosi ricordare, in linea di continuità con il corrente indirizzo ermeneutico, che ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive, già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 6, n. 3943 del 15/1/2016, Bonanno, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/9/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152). 2. In definitiva, i ricorsi sono inammissibili e tale inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienz