CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c), nonché l’erroneità del calcolo del termine prescrizionale per il reato di cui al capo a), non è consentito, oltre che manifestamente infondato, in quanto, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, non si confronta con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno correttamente applicato gli artt. 157 e 161 cod. pen., secondo la disciplina della prescrizione vigente all’epoca del fatto contestata ai capi b) e c), considerata altresì la ritenuta recidiva e le cause di sospensione quanto al capo c) con puntuale individuazione del termine di prescrizione nella data del 06/05/2025), omettendo perciò di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estens