CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo cui è affidato il ricorso non è consentito, atteso che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità (come appunto è avvenuto nel caso di specie), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisi, Sezione 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con riferimento al primo motivo di ricorso, il dedotto travisamento in ogni caso non sarebbe decisivo nella ricostruzione della posizione dell'imputato e della tenuta degli elementi individualizzanti allo stesso riferiti dalla Corte territoriale nell'ambito di un'ipotesi di concorso plurimo di persone nel reato, tenuto conto che il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], precise ed inequivoche in ordine al ruolo svolto dall'Hoxha; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 16 della sentenza, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di primo piano ricoperto dall'Hoxha nella vicenda delittuosa per cui si procede); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data