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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 12719/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ser4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso, con subordinazione al risarcimento del danno subito dalla parte civile, con la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 31 marzo 2011.

La richiesta era basata sul rilievo che il condannato non aveva ottemperato all'obbligo risarcitorio.

2. All'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per la trattazione della richiesta, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ne chiedeva il rigetto, eccependo che la sentenza di condanna non era divenuta esecutiva.

In linea subordinata, chiedeva la restituzione nel termine per impugnarla.

3. Con ordinanza in data 1 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il condannato era rimasto inadempiente all'obbligo risarcitorio di cui alla suddetta sentenza, e che l'istanza di restituzione nel termine per impugnarla non meritava accoglimento, revocava il menzionato beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce violazione del principio del contraddittorio, derivante dal fatto che il giudice dell'esecuzione, invece di accogliere l'istanza difensiva di rinvio della trattazione, avanzata perché venisse consentita l'acquisizione del fascicolo del processo di cognizione il cui esame era necessario per la difesa, aveva acquisito detto fascicolo al di fuori dell'udienza.

4.2. Con il secondo motivo si criticano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della citata sentenza e la carenza di motivazione in proposito.

4.3. Con il terzo motivo si deducono violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la menzionata sentenza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, gli altri sono assorbiti.

1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01).

1.2. Nel caso concreto, dall'esame del verbale di udienza emerge che al giudice dell'esecuzione furono proposte nell'interesse del condannato, in via di eccezione rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, sia una domanda riconducibile allo strumento di cui all'art.670 cod. proc. pen., finalizzata all'accertamento della carenza di esecutività della sentenza di condanna; sia una domanda subordinata, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per impugnare detta sentenza.

1.3. In applicazione del principio richiamato, il giudice dell'esecuzione, prima di valutare la richiesta di revoca della sospensione condizionale avanzata dal Pubblico Ministero, avrebbe dovuto esaminare, in primo luogo, la domanda ex art.670 cod. proc. pen. basata sulla deduzione di mancanza di esecutività della sentenza citata e, solo in caso di mancato accoglimento di essa, avrebbe potuto esaminare la domanda subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza stessa.

1.4. L'ordinanza impugnata non ha esaminato, fra le questioni proposte nell'interesse del condannato - aventi entrambe carattere logicamente preliminare rispetto alla valutazione della richiesta del Pubblico Ministero - quella principale, volta a contestare l'esecutività del titolo, ma solo quella subordinata, tendente ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato, ma valutando tutte le richieste nell'ordine corretto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ser4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso, con subordinazione al risarcimento del danno subito dalla parte civile, con la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 31 marzo 2011. La richiesta era basata sul rilievo che il condannato non aveva ottemperato all'obbligo risarcitorio. 2. All'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per la trattazione della richiesta, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ne chiedeva il rigetto, eccependo che la sentenza di condanna non era divenuta esecutiva. In linea subordinata, chiedeva la restituzione nel termine per impugnarla. 3. Con ordinanza in data 1 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il condannato era rimasto inadempiente all'obbligo risarcitorio di cui alla suddetta sentenza, e che l'istanza di restituzione nel termine per impugnarla non meritava accoglimento, revocava il menzionato beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione del principio del contraddittorio, derivante dal fatto che il giudice dell'esecuzione, invece di accogliere l'istanza difensiva di rinvio della trattazione, avanzata perché venisse consentita l'acquisizione del fascicolo del processo di cognizione il cui esame era necessario per la difesa, aveva acquisito detto fascicolo al di fuori dell'udienza. 4.2. Con il secondo motivo si criticano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della citata sentenza e la carenza di motivazione in proposito. 4.3. Con il terzo motivo si deducono violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la menzionata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, gli altri sono assorbiti. 1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01). 1.2. Nel caso concreto, dall'esame del verbale di udienza emerge che al giudice dell'esecuzione furono proposte nell'interesse del condannato, in via di eccezione rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, sia una domanda riconducibile allo strumento di cui all'art.670 cod. proc. pen., finalizzata all'accertamento della carenza di esecutività della sentenza di condanna; sia una domanda subordinata, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per impugnare detta sentenza. 1.3. In applicazione del principio richiamato, il giudice dell'esecuzione, prima di valutare la richiesta di revoca della sospensione condizionale avanzata dal Pubblico Ministero, avrebbe dovuto esaminare, in primo luogo, la domanda ex art.670 cod. proc. pen. basata sulla deduzione di mancanza di esecutività della sentenza citata e, solo in caso di mancato accoglimento di essa, avrebbe potuto esaminare la domanda subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza stessa. 1.4. L'ordinanza impugnata non ha esaminato, fra le questioni proposte nell'interesse del condannato - aventi entrambe carattere logicamente preliminare rispetto alla valutazione della richiesta del Pubblico Ministero - quella principale, volta a contestare l'esecutività del titolo, ma solo quella subordinata, tendente ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato, ma valutando tutte le richieste nell'ordine corretto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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