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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20628/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23608/2018 R.G. propostg da • r•v•zò o v• [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. /[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso Mana.izzogàvvocatiav-éltifiopec.itA ( C' t Vi — ( kj; cen ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ct 1/42 t .a 2 2_ U CCAA, contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è dorniciliate per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 494/11/2018 depositata il 22.01.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.06.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 8995/01/15 della CTP Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.

Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Nelle more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: L'atto di rinuncia non risulta notificato o comunicato all'Agenzia.

Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Sez.

U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge (Cass. n. 5497/2017); non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.

"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass. n. 14782 del 2018); p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 08.06.2022 IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23608/2018 R.G. propostg da • r•v•zò o v• [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. /[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso Mana.izzogàvvocatiav-éltifiopec.itA ( C' t Vi — ( kj; cen ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ct 1/42 t .a 2 2_ U CCAA, contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è dorniciliate per legge; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 494/11/2018 depositata il 22.01.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.06.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 8995/01/15 della CTP Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Nelle more, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione TER ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di voler rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: L'atto di rinuncia non risulta notificato o comunicato all'Agenzia. Va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità» (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019). Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge (Cass. n. 5497/2017); non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass. n. 14782 del 2018); p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 08.06.2022 IL P
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