CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11457-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in NOLA (NA), alla VIA G. IMBRODA, N. 80; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1005/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31.01.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 11457 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 2 - 1. Con sentenza n. 11538/2013 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava l’improponibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento del credito residuo (€380,60, oltre interessi legali e di mora) maturato nei confronti della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo di compenso professionale prestato nel corso della sua attività di incaricato dello svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione di perito libero professionista, nonché di liquidatore, per la definizione dei sinistri automobilistici. 2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Napoli il quale, con sentenza n. 1005/2018, dichiarava inammissibile l’appello per carenza di interesse dell’appellante (ex art. 100 cod. proc. civ.) avendo egli omesso di chiedere, nell’atto di gravame in riforma della decisione appellata, la condanna dellaconvenuta al pagamento di quanto richiesto nel primo grado del processo. A giudizio del Tribunale, l ’appello era , altresì, inammissibile per essere stata chiesta la rimessione della causa al giudice di primo grado al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353, 354 cod. proc. civ.: pertanto, esclusa la nullità, la sentenza di prime cure doveva essere censurabile mediante impugnazione, peraltro in funzione dell’utilità pratica della pronuncia, esclusa nel caso in esame a causa della mancata riproposizione della domanda di condanna. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso. In prossimità dell’udienza la controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 11457 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea valutazione del disconoscimento della conformità agli originali delle copie prodotte dalla compagnia assicuratrice – V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 214, 215 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – Erronea valutazione in ordine alla nullità della costituzione della convenuta. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente ha disconosciuto la documentazione prodotta in fotocopia ex adverso: il disconoscimento impedisce, per il solo fatto di essere stato operato, che la copia non autenticata acquisti qualsiasi efficacia, spettando alla controparte dare autonoma dimostrazione della conformità all’originale della copia disconosciuta. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in ordine alla ritenuta carenza di interesse ad impugnare dell'appellante. Diniego di rimessione degli atti al giudice di primo grado –Nullità del procedimento exart. 360, comma 1, n. 4), cod. proc . civ ., avendo il Tribunale ritenu to inammissibile l’appello in quanto l’odierno ricorrente avrebbe omesso di chiedere la condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto nel primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nell’atto di gravame ha richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata; ha altresì riproposto tutte le domande, eccezioni e censure formulate in primo grado, quindi anche la richiesta di condanna della Groupama al pagamento delle spettanze del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo si deduce l’insussistenza, nella fattispecie de qua, dell’ipotesi di frazionamento del credito e/o di abuso del processo – Inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio – Insussistenza di una prestazione originariamente unica.Applicazione dell’art. 1181 cod. Ric. 2018 n. 11457 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - civ. quale espressione del principio generale del favor creditoris . Revirement dell’orientamento della Suprema Corte in subiecta materia. Erronea valutazione del Tribunale dei punti sopra esposti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. 4. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame dei restanti. Questa Corte, invero, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendoal riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art.346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata (Cass. n. 20422 del 2020; Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005). 4.1. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado, senza esaminare il merito della domanda, si è limitato a dichiararne l'improponibilità. L'appello interposto dall'attore, pertanto, ha riguardato tale statuizione di rito con la conseguenza che, in ipotesi, il suo accoglimento avrebbe comportato la devoluzione al giudice dell'appello di tutte le questioni di merito dedotte nel giudizio di primo grado. L'unico requisito a tal fine necessario è che vi sia stata l'inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Gli atti del giudizio di merito, cui questa Corte accede Ric. 2018 n. 11457 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 5 - direttamente per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, invero, che l'attore, nell'atto d'appello – dopo ampia argomentazione - ha espressamente chiest o nelle conclusioni : …”l’accertamento e il riconoscimento della sussistenza di un interesse tutelabile del sig. [OSCURATO:PERSONA] a proporre singoli ed autonomi giudizi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere il pagamento di tutte le attività dallo stesso realizzate nell’espletamento dei singoli incarichi conferiti allo stesso dalla predetta compagnia di assicurazioni”. Pertanto, non v’è dubbio che l'appellante abbia inequivocabilmente riproposto la domanda di condanna della società convenuta al pagamento di quanto –a suo dire - gli è dovuto. 5 La sentenzaoggi impugnata – che ha prescelto un esito abortivo del giudizio (soluzione, peraltro, estrema: cfr. SSUU 27199/2017, in motivazione) - deve essere cassata con logico assorbimento dei restanti motivi. 6. Il giudice di rinvio ( Tribunale di Napoli ) , in persona di diverso magistrato, provvederà anche a regolarele spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a