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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 21850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B esaminate le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini della individuazione dell'obbligo di cui all'art.165 cod.proc.pen. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sostituto Procuratore della Procura Generale presso la Corte di Ap- pello di Cagliari ricorre per violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che, nel riconoscere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Anna in relazione al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002, aveva disposto la sospensione condi- zionale della pena.

2. Il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della mo- tivazione in quanto il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto di riconoscere il benefi- cio della sospensione condizionale della pena pure in presenza di almeno due precedenti pronunce di condanna, laddove aveva ritenuto non preclusivo al rico- noscimento la ricorrenza di un unico precedente, ritenuto non grave e aspecifico.

Sul punto riteneva pertanto che il Tribunale (jegKcorso in un travisamento della prova rappresentata dai carichi pendenti del condannato, in quanto non aveva tenuto conto, nella valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio,ela sussi- stenza di almeno un ulteriore precedente penale. 2.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge laddove, a fronte di sospensione condizionale della pena in favore di condannato che aveva in precedenza già usufruito del beneficio, l'ulteriore riconoscimento avrebbe do- vuto essere subordinato, ai sensi dell'art.165 comma 2 cod.pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti all'art.165 comma 1. [OSCURATO:PERSONA] 1.Mentre con il secondo motivo, subordinato, di ricorso risulta chiaramen- te denunciata una ipotesi di violazione di legge (mancata applicazione del dispo- sto di cui all'art.165 comma 2 cod.pen.) che legittimerebbe la opzione esercitata dall'ufficio della Procura Generale di procedere al mezzo di impugnazione per sal- tum, nel primo motivo di ricorso, avente peraltro rilevanza logicamente prelimi- nare, viene invece denunciata la contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice di merito considerato che l'imputata aveva già in precedenza ri- portato due condanne a pena sospesa.

2. Ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] che qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mez- zo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordi- nario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente dedu- cono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valuta- zione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà con- vertito in appello (da ultimo sez.2, ordinanza 17297 del 13 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]).

3. Orbene nella specie, coerentemente a quanto prospettato nel titolo del primo motivo di ricorso, la doglianza attiene invero al contenuto della moti- vazione, laddove si assume un travisamento dei dati che emergono dal certifica- to del casellario giudiziario, né si deduce che il numero e la qualità dei precedenti penali siano tali da precludere, ex lege, il beneficio (invero la prima condanna ri- sulta limitata alla pena pecuniaria e quindi non scatta il divieto di cui all'art.164 comma 2 n.1 cod.pen.) e d'altra parte il ricorrente riconosce espressamente che la questione incide esclusivamente sulla valutazione discrezionale operata dal giudice nel riconoscere all'[OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale per la seconda volta.

4. Ne consegue pertanto che la interpretazione del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari volge verso la pro- spettazione di una rivalutazione del percorso argomentativo del Tribunale di Ca- gliari, che aveva palesato in motivazione di avere deciso in merito alla questione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena sulla base di un da- to, risultato travisato, dell'esistenza di un unico precedente penale (sez.2, 13.3.2019 n.17297, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276441; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.1848, PG in proc.[OSCURATO:PERSONA], Rv.258193).

5. Ne consegue che il ricorso del PG avverso la sentenza impugnata deve essere qualificato quale appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Cor- te di Appello di Cagliari per il giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma il 3 Marzo 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B esaminate le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai fini della individuazione dell'obbligo di cui all'art.165 cod.proc.pen. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sostituto Procuratore della Procura Generale presso la Corte di Ap- pello di Cagliari ricorre per violazione di legge avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che, nel riconoscere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Anna in relazione al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002, aveva disposto la sospensione condi- zionale della pena. 2. Il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della mo- tivazione in quanto il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto di riconoscere il benefi- cio della sospensione condizionale della pena pure in presenza di almeno due precedenti pronunce di condanna, laddove aveva ritenuto non preclusivo al rico- noscimento la ricorrenza di un unico precedente, ritenuto non grave e aspecifico. Sul punto riteneva pertanto che il Tribunale (jegKcorso in un travisamento della prova rappresentata dai carichi pendenti del condannato, in quanto non aveva tenuto conto, nella valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio,ela sussi- stenza di almeno un ulteriore precedente penale. 2.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge laddove, a fronte di sospensione condizionale della pena in favore di condannato che aveva in precedenza già usufruito del beneficio, l'ulteriore riconoscimento avrebbe do- vuto essere subordinato, ai sensi dell'art.165 comma 2 cod.pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti all'art.165 comma 1. [OSCURATO:PERSONA] 1.Mentre con il secondo motivo, subordinato, di ricorso risulta chiaramen- te denunciata una ipotesi di violazione di legge (mancata applicazione del dispo- sto di cui all'art.165 comma 2 cod.pen.) che legittimerebbe la opzione esercitata dall'ufficio della Procura Generale di procedere al mezzo di impugnazione per sal- tum, nel primo motivo di ricorso, avente peraltro rilevanza logicamente prelimi- nare, viene invece denunciata la contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice di merito considerato che l'imputata aveva già in precedenza ri- portato due condanne a pena sospesa. 2. Ha affermato il [OSCURATO:PERSONA] che qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mez- zo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordi- nario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente dedu- cono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valuta- zione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà con- vertito in appello (da ultimo sez.2, ordinanza 17297 del 13 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Orbene nella specie, coerentemente a quanto prospettato nel titolo del primo motivo di ricorso, la doglianza attiene invero al contenuto della moti- vazione, laddove si assume un travisamento dei dati che emergono dal certifica- to del casellario giudiziario, né si deduce che il numero e la qualità dei precedenti penali siano tali da precludere, ex lege, il beneficio (invero la prima condanna ri- sulta limitata alla pena pecuniaria e quindi non scatta il divieto di cui all'art.164 comma 2 n.1 cod.pen.) e d'altra parte il ricorrente riconosce espressamente che la questione incide esclusivamente sulla valutazione discrezionale operata dal giudice nel riconoscere all'[OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale per la seconda volta. 4. Ne consegue pertanto che la interpretazione del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari volge verso la pro- spettazione di una rivalutazione del percorso argomentativo del Tribunale di Ca- gliari, che aveva palesato in motivazione di avere deciso in merito alla questione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena sulla base di un da- to, risultato travisato, dell'esistenza di un unico precedente penale (sez.2, 13.3.2019 n.17297, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276441; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.1848, PG in proc.[OSCURATO:PERSONA], Rv.258193). 5. Ne consegue che il ricorso del PG avverso la sentenza impugnata deve essere qualificato quale appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Cor- te di Appello di Cagliari per il giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 3 Marzo 2022 Il Consigliere
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