CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza del 3 marzo 2020 del Tribunale di Trani con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 alla pena di mesi otto di reclusione e euro 330 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver attestato falsamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 4 ottobre 2016 al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che il reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare era pari a 808,80 euro, quando, invece, per l'anno di imposta 2015, tale reddito era risultato pari a euro 19.165,03 e, comunque, egli era risultato proprietario di un bene mobile e di diciassette beni immobili. 2. Avverso la sentenza l'imputato a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, in merito al dolo, non avrebbe tenuto conto che, nella prassi, le istanze di ammissione non vengono redatte personalmente dall'imputato, ma dal professionista al quale egli si affida e che anche l'attestazione Isee, allegata all'istanza non viene materialmente compilata e redatta dal contribuente. Sostiene, dunque, che se è vero che le indicazioni vengono fornite dal soggetto istante, è altrettanto vero che [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto essere incorso in errore dovuto a colpa, consistita nel mancato controllo della documentazione prodotta a supporto dell'istanza di ammissione, sicché non sarebbe stato provato che egli avesse intenzionalmente attestato il falso. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa Ci non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il difensore sostiene che la motivazione della Corte di Appello, fondata sul danno erariale cagionato dalla condotta di reato, sarebbe errata, in quanto il delitto è integrato dalla dichiarazione non veritiera indipendentemente dal fatto che il reddito effettivo possa dare accesso al beneficio: la particolare tenuità avrebbe dovuto essere vagliata, dunque, sotto punti di vista diversi rispetto a quelli presi in considerazione, ed in particolare sotto il profilo dell'atteggiamento soggettivo di [OSCURATO:PERSONA], che si era, in sostanza, fidato di professionisti.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza, in luogo che di prevalenza, con la recidiva contestata. La sentenza avrebbe negato la prevalenza cori una motivazione apparente ed erronea, fondata su un supposto e non meglio precisato comportamento processuale non apprezzabile. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inàmmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile 2. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato dalle false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente peraltro dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711). Tali condotte devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, sicché grava sull'accusa l'onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare ill vero. In tale senso si è affermato che non si configura il reato, tutte le volte in cui emerga che il soggetto agente ha dichiarato il falso per difetto di controllo, qualificabile in termini giuridici come atteggiamento colposo, salva l'ipotesi della imputazione a titolo di dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario (Sez. 4 n. 37:144 del 5/6/019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129 di ammissione; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 201.8, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192). La Corte di Appello, nel caso in esame, ha puntualmente assolto all'obbligo di dare conto della imputazione soggettiva della condotta. In replica ad analoga censura, ha evidenziato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata personalmente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], mentre il difensore 3 hz aveva apposto solo la firma ai fini dell'autenticazione della sottoscrizione, sicché l'atto doveva essere riferito a [OSCURATO:PERSONA]; che, in allegato all'istanza, era stato presentato modello ISEE, redatto da professionisti del settore diversi dall'imputato, ma pur sempre sulla scorta dei dati reddituali indicati nella dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto; che la discrasia fra il reddito dichiarato e quello reale era macroscopica. Sulla base di questi elementi le dichiarazioni sono state ritenuti dalla Corte territoriale pienamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata addebitata una condotta volontaria e consapevole e, come tale, dolosa. Il percorso argomentativo è coerente con i dati riportati e rispettoso dei principi su indicati, avendo i giudici indicato una serie di circostanze da cui, in maniera non irragionevole, hanno tratto la prova della consapevolezza in capo al ricorrente della falsità della dichiarazione sottoscritta. Di contro la doglianza del ricorrente appare meramente reiterativa del motivo di appello, in assenza di confronto con le ragioni indicate, ma soprattutto difetta di specificità: il ricorrente, infatti, invoca generiche "prassi" tali per cui il dichiarante si affiderebbe ad altri per la redazione delle dichiarazioni quale quella in esame e sostiene, come mera possibilità, che ciò sia avvenuto anche nel caso di specie, senza dare conto di elementi idonei a superare il giudizio della Corte, fondato su concrete evenienze. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la decisione impugnata ha spiegato le ragioni per le quali il fatto non poteva essere ritenuto di particolare tenuità, richiamando, in maniera coerente e non illogica, elementi rilevanti, quali l'intensità del dolo„ dimostrata dall'avere il ricorrente dichiarato "sfacciatamente" (così nella sentenza impugnata a pag. 3) un reddito famigliare quasi inconsistente, e la gravità della condotta, suscettibile di incidere sulle casse dello Stato. La circostanza segnalata dal ricorrente, per cui il reato, costruito come di pura condotta, è integrato a prescindere dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non incide sulla valutazione concreta della sua gravità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Giova rammentare che "in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati" (così, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Ebbene, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha escluso che si potesse addivenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante in considerazione dell'assenza di elementi valorizzabili a tal fine e, segnatamente, in assenza di un comportamento processuale apprezzabile: si tratta di decisione non censurabile in questa sede in quanto espressione di un corretto esercizio discrezionale delle prerogative valutative del giudice di merito. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.00000 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 3000 in favore della cassa